PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
RIC. COSTA ARMATORI
RES. GAGLIARDI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - lavoro subordinato - periodo di riposo - ferie annuali - retribuzione dovuta per le ferie - determinazione - criteri - riferimento ai contratti collettivi per il lavoro marittimo - necessitą - fattispecie relativa al computo del compenso per lavoro straordinario - forfettizzato e dell'indennitą "rischio mine" in detta retribuzione.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109 *COST.
COD.CIV. ART. 2121 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
Nč dall'art. 36 cost. nč dall'art. 2109 cod. civ.,
applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta
per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo
come č invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione
dell'indennitą di anzianitą - e, pertanto, in mancanza di
un principio generale di onnicomprensivitą della retribuzione, č
alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve
farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del
trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione
alla questione della computabilitą o meno nel trattamento per le
ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennitą
"rischio mine").

