PRES. ZAPPULLI A REL. MICALI G.F.
PM. MARTINELLI V (CONF)
RIC. MESSINA
RES. SOC TIRRENIA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - Disciplina - compenso per ferie ed altre competenze indirette - determinazione - retribuzione - calcolo - criteri - riferimento ai contratti individuali o collettivi - limiti.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2109 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
In tema di rapporto di lavoro nautico - rispetto al quale le norme
del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art.
1 cod. nav., solo quando il diritto della navigazione (che costituisce
una legislazione speciale con proprie regole ispirate anche ad interessi
di natura pubblica) non contenga apposite disposizioni nč altre
applicabili per analogia - la determinazione delle componenti della retribuzione
da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze
indirette deve essere compiuta alla stregua della specifica disciplina
dettata dai contratti individuali o collettivi (i quali ultimi sono compresi
tra le fonti indicate dal citato art. 1), restando esclusa, anche ai fini
della verifica dell'osservanza del precetto del primo comma dell'art. 36
cost., la possibilitą di commistione fra i criteri risultanti da
detta normativa e quelli stabiliti dalla disciplina convenzionale.

