PRES. NOCELLA C REL. NOCELLA C.
PM. MINETTI E (DIFF)
RIC. SOC CAREMAR
RES. LONGOBARDI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - infrazionabilità dell'anzianità - principio generale - successive prestazioni di lavoro marittimo - applicabilità - derogabilità ex art. 326 cod. nav. - operatività - fattispecie.
COD.CIV. ART. 1362
COD.CIV. ART. 2120 *COST.
COD.PROC.CIV. ART. 360
COD.NAV. ART. 326
COD.NAV. ART. 374
Il principio inderogabile dell'infrazionabilità dell'anzianità
- al quale è connessa la presunzione, nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro seguita dalla riassunzione del lavoratore alle dipendenze
dello stesso datore di lavoro, dell'ininterrotta unicità del rapporto
lavorativo, salva la prova (gravante sul datore di lavoro) di un accordo
novativo fondato su ragioni oggettive e scevro di qualsiasi intento fraudolento
- è applicabile anche nel caso di successive prestazioni di lavoro
marittimo (in favore del medesimo soggetto), non essendo a ciò di
ostacolo nè la specialità di tale rapporto e la tipicizzazione
in esso di vari rapporti ispirati alla predeterminazione del termine, attesa
la previsione di derogabilità dell'art. 326 cod. nav. (relativo
alla durata del contratto a tempo determinato e di quello per più
viaggi) contenuta nel secondo comma dell'art. 374 dello stesso codice,
nè la diversità delle discipline collettive delle successive
prestazioni lavorative, ove fra tali discipline - secondo l'interpretazione
del giudice del merito, censurabile, in sede di legittimità, solo
per violazione delle norme legali di ermeneutica o per vizi di motivazione
- non sussiste un'incompatibilità tale da imporre una necessaria
deroga al principio d'infrazionabilità sopra indicato. (nella specie,
la s.c., alla stregua del principio suesposto, ha confermato l'impugnata
sentenza, la quale, in relazione a prestazioni di lavoro svoltesi prima
nell'ambito del regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
e poi in regime di regolamento organico, aveva ritenuto che, sia ai fini
dell'indennità di anzianità che ai fini degli aumenti di
paga e delle altre voci retributive contrattuali, si dovesse tener conto
dell'anzianità decorrente dalla data di applicazione del regime
di continuità e che la prescrizione decorresse per la prima dalla
cessazione dell'unico rapporto di lavoro).

