
SEZ. L SENT. 05596 DEL 09/06/1990
PRES. SANDULLI R REL. ONNIS G
PM. GAZZARA G (CONF)
RIC. ROMANO
RES. SOC DRAGOMAR
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - in genere - qualificazione di un rapporto di lavoro come lavoro nautico - criteri - riferimento al codice della navigazione - necessità - applicabilità in concreto di una disciplina collettiva diversa da quella propria dei lavoratori marittimi - irrilevanza - conseguenze - aspetti pubblicistici ed aspetti privatistici - disciplina rispettiva.
COD.CIV. ART. 2070
COD.NAV. ART. 332
La qualificazione di un rapporto di lavoro come appartenente all'ambito
del lavoro nautico deve essere compiuta alla stregua delle norme del codice
della navigazione, e la specialità, così accertata, del rapporto
stesso non viene meno per il fatto che sia ad esso applicabile - in virtù
di espressa previsione del contratto di arruolamento, ai sensi dell'art.
332, primo comma n. 7 del detto codice, o di rilievo da attribuire, ai
sensi dell'articolo 2070 cod. civ., all'effettiva o prevalente attività
svolta dall'imprenditore - una disciplina collettiva diversa da quella
propria dei lavoratori marittimi dipendenti da imprese armatoriali. a tale
situazione consegue, invece, soltanto che il rapporto suddetto è
assoggettato, per quanto attiene ai peculiari aspetti pubblicistici che
lo caratterizzano, alle norme inderogabili dettate dal codice della navigazione,
mentre per gli altri profili di natura essenzialmente privatistica valgono
le disposizioni della disciplina collettiva.

