
SEZ. 1 SENT. 09754 DEL 26/09/1990
PRES. SCANZANO G REL. MALTESE D
PM. GOLIA R (CONF)
RIC. MATTERA
RES. SCOTTO LAVINA
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - società di armamento fra comproprietari - disciplina applicabile.
COD.CIV. ART. 2247
COD.CIV. ART. 2261
COD.PROC.CIV. ART. 263
COD.NAV. ART. 278
COD.NAV. ART. 283
Con riguardo alla società di armamento fra comproprietari
della nave - in cui, ai sensi dell'art. 283, cod. nav., difettano alcuni
caratteri normali, ma non essenziali, del rapporto societario, quali l'autonomia
patrimoniale (essendo responsabili delle obbligazioni sociali soltanto
i singoli caratisti), il vincolo solidale (essendo questi ultimi responsabili
nei soli limiti delle rispettive quote) e la costituzione per unanimità
di consensi (essendo sufficiente, a tal fine, una deliberazione di maggioranza)
- per i rapporti sociali, in caso di lacune della disciplina di siffatta
figura speciale di società, trovano applicazione ai sensi degli
artt. 1 cod. nav. e 12 delle preleggi, le disposizioni del codice civile
in ordine alla gestione e al controllo delle società commerciali,
nonchè, in particolare, in ordine all'esercizio e alla tutela dei
diritti dei soggetti che ne fanno parte o sono, comunque interessati all'esercizio
imprenditoriale, ivi comprese, ove si tratti di gestione di fatto della
comproprietà, quelle concernenti la società semplice. Consegue
che, anche nella società armatoriale, ciascun socio ha diritto,
quale mandante, di avere dal mandatario amministratore notizia dello svolgimento
degli affari sociali, di consultare i documenti - non esclusi i libri previsti
per ogni imprenditore dal codice civile - relativi alla amministrazione
e di ottenere il rendiconto, quando gli affari per i quali fu costituita
la società siano stati compiuti, con facoltà di ricorrere
alla specifica procedura cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ..

