Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. 3 SENT. 02652 DEL 21/03/1994
 PRES. Taddeucci M  REL. Lo Piano M
 PM. Iannelli D (Conf)
 RIC. Alitalia S.p.a.
 RES. Hayagaz

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - Responsabilità del vettore - In genere - Perdita della merce - Integrale risarcimento del danno - Onere probatorio a carico del richiedente.

 COD.CIV. ART. 1693
 COD.NAV. ART. 952

 In tema di trasporto aereo, in caso di perdita della merce, all'integrale risarcimento del danno può procedersi solo nel caso in cui il soggetto che richiede il risarcimento provi, oltre che l'ammontare del valore della merce perduta, anche che la perdita sia dovuta a dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti; operando in caso contrario, la limitazione di responsabilità di cui all'art. 952 cod. nav. nella misura fissata dalla legge, nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore, ovvero nella misura del valore dichiarato dal mittente, prima del caricamento, sempre che il vettore in quest'ultimo caso, non provi che il valore reale sia inferiore a quello dichiarato.