Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. 1 SENT. 04926 DEL 19/05/1994
 PRES. Corda M   REL. Bibolini GC
 PM. Lo Cascio G (Conf)
 RIC. S.p.a. Graja e Caorsi
 RES. Mutuelle di Mans - Compagnie d'Assurances

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - Trasporto marittimo di cose in generale - Perdite e avarie delle cose: constatazione - Termine di contestazione ex art. 435 cod. nav. - Decorrenza - Ritiro della merce tramite un'impresa di sbarco - Possibilità del destinatario di controllare la merce - Rilevanza - Riconsegna della merce - Equipollenza - Coincidenza col momento di insorgenza del diritto del destinatario di asportare la merce - Esclusione - Limiti.

 COD.NAV. ART. 435

 Ai fini della decorrenza del termine di contestazione di cui all'art. 435 cod. nav., per le avarie verificatisi durante il trasporto, se il ritiro della merce avviene tramite un'impresa di sbarco, come nello sbarco d'ufficio o d'amministrazione, la riconsegna della merce al destinatario deve intendersi avvenuta nel momento in cui quest'ultimo ha avuto la possibilità di controllare la merce, momento che non coincide necessariamente con quello in cui è sorto il diritto del destinatario di asportare la merce.