
SEZ. 1 SENT. 07613 DEL 01/09/1994
PRES. Salafia V REL. Senofonte P
PM. Viale R (Conf.)
RIC. Coopair Air Consultants Soc. Coop. a r.l.
RES. Quaglia ed altri
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE -
Disposizioni ex artt. da 9 a 11 del D.M. 18 giugno 1981 - Esercenti la
navigazione aerea non di linea - "Organico " di personale da assumere e
mantenere costantemente in servizio - Nozione - Fattispecie.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - ORDINAMENTO DEI SERVIZI
AEREI - SERVIZI MINORI - Artt. da 9 a 11 del D.M. 18 giugno 1981 - Disciplina
- Esercenti la navigazione aerea non di linea - "Organico" di personale
da assumere e mantenere costantemente in servizio - Nozione - Fattispecie.
COD.NAV. ART. 788
D. M. TRASPORTI DEL 18/6/1981 ART. 9
D. M. TRASPORTI DEL 18/6/1981 ART. 10
D. M. TRASPORTI DEL 18/6/1981 ART. 11
Le disposizioni degli artt. da 9 a 11 del D.M. 18 giugno 1981,
recante il regolamento di attuazione del Capo II, Titolo VI, Libro I cod.
nav., vanno interpretate nel senso che per "organico" di personale, che
gli esercenti la navigazione aerea non di linea (cosiddette "imprese minori"
di cui all'art. 788 cod. nav.) sono obbligati ad assumere e mantenere costantemente
in servizio, in rapporto alle flotte di aereomobili impiegate, deve intendersi
una pluralità di prestatori di lavoro stabilmente inseriti nella
struttura dell'impresa di navigazione aerea, che li assume e di cui concorrono
a formare l'apparato organizzativo interno (in forza di tale principio,
la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto illegittima,
in quanto volta a consentire la violazione delle indicate norme regolamentari,
l'attività di una società cooperativa consistente principalmente
nel fornire, verso corrispettivo, ad imprese minori di navigazione aerea
il personale indispensabile per la gestione delle loro licenze di esercizio,
nella mancanza o insufficienza dell'"organico" imposto dalle richiamate
disposizioni).

