
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITA' - IN GENERE - Assistenza e salvataggio - Compenso - Diritto dei membri dell'equipaggio della nave soccorritrice ad una quota di esso - Derivazione dal contratto predetto - Configurabilità' - Conseguenze - Azione promossa dai componenti dell'equipaggio ed avente ad oggetto il suddetto compenso - Soggetto passivo - Armatore della nave soccorritrice - Eccezioni.
COD.NAV. ART. 1094
COD.NAV. ART. 499
COD.NAV. ART. 496
In forza del contratto di arruolamento, l'equipaggio
di una nave è tenuto al compimento degli
obblighi che gli derivano dalla legge, fra i quali deve ricomprendersi
quello, previsto dall'art. 1094 cod. nav., relativo al soccorso
da prestare a nave, galleggiante o persona in pericolo, con la conseguenza
che l'operato dell'equipaggio durante l'esecuzione del salvataggio
rimane inquadrato nell'attività di servizio
ed è soggetto al vincolo di subordinazione gerarchica,
non essendo dato all'equipaggio, sia per quanto concerne la
stipulazione, o meno, del contratto di salvataggio,
sia per quanto concerne l'eventuale soluzione del medesimo,
alcun potere di far valere una propria volontà in contrasto
con quella dell'armatore; ne consegue che, costituendo l'attività
di salvataggio l'oggetto di una prestazione dovuta in forza
del contratto di arruolamento, il diritto dei membri dell'equipaggio
alla quota di compenso (art. 496 cod. nav.)
si configura alla stregua di un credito di lavoro,
che ha quale soggetto passivo l'armatore della nave soccorritrice,
come è confermato dall'art. 499 cod. nav., che consente
ai componenti dell'equipaggio di agire direttamente nei confronti
dell'armatore della nave soccorsa nei soli casi in cui l'armatore
della nave soccorritrice non sia legittimato ad agire (come
accade nell'ipotesi in cui l'operazione di soccorso sia intervenuta
fra navi appartenenti ad uno stesso armatore) ovvero abbia trascurato di
agire.

