
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L SENT. 02581 DEL 24/03/1997
PRES. Nuovo R. REL. Guglielmucci C.
PM. Cinque A. (Conf.)
RIC. Maresca M. (Avv. Ventura)
RES. Cosulich F.lli S.p.A. (Avv. Barbantini)
conferma trib. Genova 4 maggio 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sign. Mario Maresca, direttore di macchina, imbarcato su nave appartenente
ad armatore americano e battente bandiera liberiana, ha convenuto, innanzi
al Pretore di Genova, la s.p.a Cosulich, raccomandataria del predetto armatore,
che lo aveva ingaggiato.
Il Pretore ha accolto la domanda da lui proposta, nei confronti del
raccomandatario, di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al
risarcimento del danno per illegittimo licenziamento in un rapporto di
lavoro continuativo.
Il Tribunale di Genova ha parzialmente confermato la decisione pretorile.
Ed infatti ha escluso che in una lettera indirizzata al proprio armatore,
in data 11.5.87, il sign. Maresca abbia manifestato l'intento di risolvere
il rapporto di lavoro, volendo egli, in realtà, solo sbarcare per
via della malattia da cui era affetto.
Cessata la infermità, egli non fu però reimbarcato venendo
in tal maniera verbalmente - e perciò il legittimamente - licenziato.
Alla fine di settembre dello stesso anno egli rifiutò una proposta
di reimbarco:in tal modo ponendo fine al rapporto di lavoro - continuativo
- che egli aveva avuto con la società armatrice.
Di conseguenza, gli spettava il risarcimento solo fino a tale momento,
e non sino al momento della sentenza di primo grado, come aveva ritenuto
il Pretore.
Il Tribunale, ha quindi, a tal punto della decisione, individuato le
norme di legge che regolano la fattispecie caratterizzata da un rapporto
di lavoro fra soggetti di diversa nazionalità. Esso ha - in relazione
ad essa - individuato la norma cardine nell'art. 9 del cod. nav. che, in
tal caso, individua nella nazionalità della nave d'imbarco la legge
applicabile al rapporto.
Essendo esso, però, sorto per il tramite di un raccomandatario,
nei confronti dello stesso, da parte del marittimo, per via dell'art. 4
comma 4 1.135/77, potevano farsi valere non solo pretese scaturenti dai
principi fondamentali della contrattazione collettiva del settore, ma anche
quel le fondate sui principi cardine dell'attuale ordinamento lavoristico.
Il richiamo della norma predetta ai principi della contrattazione collettiva
necessariamente presuppone la vigenza di questi ultimi fra cui centrale
è quello che si artico la nel complesso di norme concernenti la
stabilità del rapporto di lavoro estese al lavoro nautico dalla
sentenza n. 86 del 1987 della Corte Cost.
Sia il sign Maresca che la spa Cosulich chiedono la cassazione della
sentenza del Tribunale: il primo con ricorso principale, la seconda con
ricorso incidentale.
Entrambe hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i ricorsi concernendo entrambi la medesima decisione.
Con l'unico motivo che sorregge il ricorso principale il sign. Maresca
denuncia violazione degli art. 25 e 31 disp. gen., falsa applicazione dell'art.
4 comma 4 della l. n. 135/77 anche in relazione all'art. 1374 cc, dell'art.
9 cod. nav., violazione dell'art. 2697 cc, insufficienza di motivazione,
violazione della l. n. 604/66 e dell'art. 18 st. lav.
L'articolata censura, in sostanza, imputa al Tribuna le di non aver
dichiarato applicabile al rapporto di lavoro la legge italiana ritenendo,
invece, soggetto lo stesso alla legge liberiana, sia pure con il correttivo
dell'art. 4 1.135/77, relativo alla responsabilità dei raccomandatario.
Ciò ha comportato un'applicazione parziale della normativa concernente
la stabilità del rapporto di lavoro continuativo con una limitazione
del risarcimento conseguente all'illegittimo licenziamento al periodo decorso
dallo stesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, ad opera di esso
ricorrente laddove esso avrebbe dovuto esser di almeno cinque mensilità.
La inefficacia del licenziamento ha reso privi di rilievo giuridico
ogni iniziativa assunta dal raccomandatario successivamente allo stesso.
Il ricorso incidentale della spa Cosulich è sorretto da due
motivi.
Con il primo di essi si denuncia violazione e/o falsa applicazione
degli art. 1362 a 1371, cc 2697 e 2702 cc, omessa o carente motivazione
su punto decisivo.
Secondo la ricorrente nell'interpretare la lettera dell'11.5.87, con
cui il Maresca manifestava la sua volontà di sbarcare, ha violato
il canone ermeneutico che impone di ricercare la esatta volontà
delle parti facendo riferimento al contenuto complessivo dell'atto ed al
comportamento anche successivo del sottoscrittore.
Violando tale regola il Tribunale, immotivatamente, aveva rifiutato
di esaminare l'affidavit contenente dichiarazioni del capitano della nave
che rivelavano la inequivoca volontà del Maresca di porre fine,
definitivamente, al rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo la società raccomandataria denuncia violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 9 cod. nav., dell'art. 4 l. 135/77, dell'art.
31 delle preleggi, dei principi generali di diritto sulla prova della legge
straniera, dell'art. 8 della l. 300/70 della l. 604/66, come estese con
sentenza n. 86 del 1987 della Corte Cost.
La censura concerne l'opzione interpretativa del Tribunale sulle norme
che regolano il rapporto nella fattispecie.
Secondo la ricorrente incidentale l'art. 4 non può aver l'effetto
di estendere al rapporto di lavoro, sorto tramite raccomandatario, oltre
i principi fondamentali della contrattazione collettiva, anche quelli cardine
dell'ordinamento lavoristico: con la conseguenza che il rapporto del Maresca
era regolato, quanto alla sua risolubilità, dalla legge liberiana
che la consente - così come il contratto che regolava il rapporto
di lavoro - con il solo onere del preavviso, e non da quella italiana.
E' preliminare, rispetto alle altre, l'esame della prima censura del
ricorso incidentale concernente l'individuazione dell'intento manifestato
dal Maresca nella lettera dell'11.5.87.
Come si è detto, secondo il Tribunale la volontà di sbarcare
con essa manifestata era finalizzata non a risolvere definitivamente il
rapporto di lavoro ma a provocarne la sospensione a causa della malattia.
Il Tribunale nel procedere a tale interpretazione non ha violato il
predetto canone ermeneutico perché ha ricercato la effettiva volontà
del dichiarante individuando - come era nei suoi poteri di giudice del
merito - nella obiettiva esistenza della malattia e nella mancanza di formalità
relative ad una risoluzione definitiva, quali il preavviso gli elementi
atti a raggiungere la predetta finalità interpretativa, escludendo,
motivatamente, e perciò incensurabilmente nella presente sede, che
valorizzati i predetti elementi chiarificatori potessero aver rilevanza
le dichiarazioni del capitano della nave; attenendo, come si è detto
esclusivamente al potere del giudice di merito - che deve procedere all'interpretazione
di un negozio (unilaterale nel caso di specie) - la individuazione degli
elementi atti a consentire la ricerca della effettiva volontà del
dichiarante, con l'obbligo, pienamente assolto nel caso di specie, di esercitare
in maniera logica e motivata tale opzione.
L'unico motivo che sorregge il ricorso principale ed il secondo del
ricorso incidentale devono esser esaminati congiuntamente, attenendo entrambi
alla individuazione della legge che regola il rapporto di lavoro marittimo,
intercorrente Era soggetti di diversa nazionalità e costituito per
il tramite di un raccomandatario.
Ora è proprio questa circostanza unita al fatto che le pretese
scaturenti dall'illegittimo licenziamento vengono fatte valere nei confronti
di questi a determinare le regole normative che disciplinano il rapporto.
Le quali risiedono nell'art. 4 della 1.135 del 1977 che, al comma 4,
dispone che l'imbarco dei lavoratori italiani ingaggiati su navi di nazionalità
diversa "è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte
della competente autorità marittima, previo accertamento che il
lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo
e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che
d quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi
fondamentali contenuti nei vigenti contratti di lavoro nazionale".
La portata degli obblighi del raccomandatario, nei confronti del lavoratore
imbarcato su nave straniera per il suo tramite, in bise alla norma predetta
è stata già definita da questa Corte con decisione n. 5696
del 1993.
In tale decisione la Corte ha stabilito che il rilascio del nulla osta
non esonera il raccomandatario da ogni responsabilità.
Egli infatti è garante, ex lege, della conformità del
trattamento del marittimo imbarcato su nave straniera rispetto alla tutela
normativa e previdenziale assicurata dai principi che ispirano la legislazione
nazionale in materia di lavoro.
Ciò per assicurare che il lavoratore marittimo, che abbia un
rapporto di imbarco con un armatore straniero, fruisca - allorché
chieda tutela al giudice italiano - di una condizione di parità
di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti da datore di lavoro di
nazionalità italiana.
Il richiamo ai principi fondamentali della contrattazione collettiva
si spiega giacché in questa, storicamente, è contenuto il
punto più avanzato di tutela dei lavoratori: come momento "alto"
delle garanzie di legge che nel nostro ordinamento connotano i diritti
della personalità dell'uomo-lavoratore.
Fra cui un ruolo centrale occupa la stabilità nel rapporto di
lavoro.
E deve aggiungersi - come già aveva rilevato la Corte nella
predetta decisione in cui è stato affermato che il contratto di
arruolamento deve conformarsi alle regole dettate dagli art. 120 e 2121
cc - che la contrattazione collettiva deve attenersi ai principi inderogabili
che disciplinano il rapporto di lavoro.
Sicché come ha ben osservato il Tribunale, il richiamo ai principi
fondamentali della contrattazione collettiva necessariamente presuppone
quello al complesso dei predetti principi cardine dell'ordinamento lavoristico.
Dell'applicazione 31 rapporto per il suo tramite venuto ad esistenza,
di siffatta tutela è reso garante, dalla norma in esame, il raccomandatario.
Tale soluzione è in linea con la statuizione di questa Corte
in materia di art. 31 disp. gen., secondo cui riguardo ai contratti di
lavoro della gente di mare l'applicabilità della disciplina richiamata
dall'art. 9 disp. prel. cod. nav. - esclusa nella fattispecie insieme per
la specialità dell'art. 4 1.135/77-secondo cui tali contratti sono
regolati dalla legge nazionale della nave, trova limite ai sensi dell'art.
31 delle preleggi soltanto nella contrarietà alle norme costituzionali,
all'ordine pubblico ed al buon costume (n. 2787/87).
E' perciò immune da censure, come si è detto l'interpretazione
del Tribunale che ha ritenuto che all'illegittimo licenziamento si applichi
il complesso normativo relativo alla stabilità del rapporto di lavoro,
per effetto della sentenza n. 86 del 1987 della Corte Cost. limitando tuttavia
il numero delle mensilità dovute secondo il Tribunale a titolo di
risarcimento, al periodo intercorso dalla cessazione della malattia al
rifiuto di reimbarco.
Anche tale statuizione merita approvazione anche se per ragioni diverse
da quelle individuate dal Tribunale, la cui motivazione va pertanto, nel
senso che segue, sul punto corretta.
Ed infatti una volta intervenuto il licenziamento verbale o per fatti
concludenti - e comunque del tutto al di fuori delle formalità previste
dall'art. 2 l. 60 4/66 - nessun effetto risolutorio ha avuto luogo, secondo
il costante indirizzo di questa Corte che ritiene detto licenziamento nullo
se non verbale - con la conseguenza che il rapporto continua a decorrere.
(23/86, 1236/84, 4017/76).
Esso ebbe termine, come nell'ambito del suo insindacabile potei ha
ritenuto il Tribunale, allorché il Maresca rifiutò il reimbarco.
Sicché egli aveva diritto di percepire sino a tale momento la retribuzione.
Entrambi i ricorsi vanno, perciò, rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

