
SEZ. 2 SENT. 03395 DEL 19/04/1997
PRES. Garofalo G REL. Elefante A
PM. Cinque A (Diff.)
RIC. Stecconi (avv. D'Ottavi)
RES. Mannini Costruzioni (avv. Pozzi)
cassa app. Genova 18/11/94
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE - Materiale accessorio, autonomo, fornito dal committente - Obbligo dell'appaltatore, limitato alla fornitura della manodopera per il montaggio - Vizi e difetti dell'opus derivati da tale autonoma fornitura - Responsabilità dell'appaltatore - Insussistenza.
COD.CIV. ART. 1655
COD.CIV. ART. 1658
COD.CIV. ART. 1663
COD.CIV. ART. 1667
COD.CIV. ART. 1176
COD.NAV. ART. 241
COD.NAV. ART. 856
Se il committente del
contratto di costruzione navale - assimilabile all'appalto
per il rinvio dell'art. 241 cod. nav. all'art. 1655 cod. civ. - stipula
un separato contratto con un altro soggetto per la fornitura e l'installazione
di un'entità autonoma e accessoria (nella specie motore ausiliario,
con organi di trasmissione, la cui inidoneita' aveva impedito la navigazione
dello yacht a vela), e l'appaltatore limita al riguardo la sua obbligazione
alla manodopera per il montaggio, non è responsabile dei vizi
e difetti dell'opus derivati da tale autonoma fornitura
perchè in ordine ad essa scende al rango di "nudus minister",
e perciò non è applicabile l'art. 1663 cod. civ..

