
SEZ. 3 SENT. 05801 DEL 28/06/1997
PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Marletta G
PM. Maccarone V (Conf.)
RIC. Agenzia marittima Catmar (Avv. Tricerri)
RES. Barbagallo (avv. Alessi)
conferma app. Genova 18/07/94
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Rappresentanza dell'armatore - Ambito - Fatto illecito commesso a terra dal personale dell'equipaggio - Assunzione da parte del raccomandatario, privo di mandato ad hoc da parte dell'armatore, dell'obbligo di risarcire il danno - Responsabilità in proprio e non come rappresentante - Sussistenza.
COD.NAV. ART. 287
COD.NAV. ART. 288
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 2
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 3
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4
COD.CIV. ART. 1703
COD.CIV. ART. 1387
COD.CIV. ART. 1272
COD.CIV. ART. 2043
COST.
COD.CIV. ART. 1704
COD.CIV. ART. 1705
COD.CIV. ART. 1388
L' agente raccomandatario rappresenta
l' armatore, ai sensi degli artt. 287 e segg. c.n. e 2, 3 e
4 legge 4 aprile 1977 n. 135, soltanto per le attività, commerciali
e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata o
in partenza; quindi se l' accomandatario, in assenza di mandato speciale
ad hoc da parte dell'armatore, si impegna a risarcire il danneggiato
da un fatto illecito commesso dai componenti dell'equipaggio della nave
a terra, il relativo obbligo, nel caso di accettazione di questi
(art. 1272 cod. civ.), resta a suo carico.

