Enzo Fogliani
testo integrale

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3       SENT.  05801  DEL 28/06/1997
PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Marletta G
PM. Maccarone V  (Conf.)
RIC. Agenzia marittima Catmar (Avv. Tricerri)
RES. Barbagallo (avv. Alessi)
conferma app. Genova 18/07/94

IMPRESA  - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Rappresentanza dell'armatore  - Ambito - Fatto illecito commesso a terra dal personale dell'equipaggio  - Assunzione da parte del raccomandatario, privo di mandato ad  hoc da parte dell'armatore, dell'obbligo di risarcire il danno -  Responsabilità in proprio e non come rappresentante - Sussistenza. 

 COD.NAV. ART. 287 
 COD.NAV. ART. 288 
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 2 
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 3 
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4 
 COD.CIV. ART. 1703 
 COD.CIV. ART. 1387 
 COD.CIV. ART. 1272 
 COD.CIV. ART. 2043                                       COST. 
 COD.CIV. ART. 1704 
 COD.CIV. ART. 1705 
 COD.CIV. ART. 1388 

     L'  agente  raccomandatario rappresenta l' armatore, ai sensi degli artt. 287  e  segg. c.n. e 2, 3 e 4 legge 4 aprile 1977 n. 135, soltanto per le attività,  commerciali e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata  o  in partenza; quindi se l' accomandatario, in assenza di mandato speciale  ad  hoc da parte dell'armatore, si impegna a risarcire il danneggiato da un fatto illecito commesso dai componenti dell'equipaggio della nave a  terra, il relativo obbligo,  nel caso di accettazione di questi (art. 1272 cod. civ.), resta a suo carico.