
SEZ. 3 SENT. 05950 DEL 02/07/1997
PRES. Meriggiola E REL. Sabatini F
PM. Iannelli D (Conf.)
RIC. Lloyd Triestino S.p.A. (avv. Biamonti)
RES. Rimorchiatori Riuniti S.p.A. (avv. Pignataro)
cassa app. Genova 23 aprile 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 gennaio 1978 la motonave Adige, mentre eseguiva - con l'assistenza
di tre rimorchiatori a causa della intensità del vento (forza 5
della scala di Beaufort) - le operazioni di attracco alla banchina del
porto di Genova, urtò con la prua contro una gru, di proprietà
di terzi, ivi collocata, danneggiandola e riportando essa stessa dei danni.
Con atto di citazione dell'11 ottobre 1979 la società Lloyd
Triestino di Navigazione s.p.a., quale proprietaria ed armatrice della
motonave - tanto premesso, e premesso, altresì, che l'evento dannoso
era stato determinato dalla mancata esecuzione degli ordini impartiti dal
personale di bordo ai rimorchiatori, e resi necessari dalla forte raffica
di vento, che aveva investito la parte poppiera, non riparata dalla banchina
- convenne, dinanzi al Tribunale del luogo, la società Rimorchiatori
Riuniti s.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni anzidetti,
compresi quelli alla gru, che essa aveva già risarcito al terzo
proprietario.
La domanda, alla quale la convenuta resisté, venne accolta dall'adito
Tribunale che, con sentenza del 4.10.1990, condannò quest'ultima
al pagamento della somma di L. 9.196.430, oltre accessori.
In riforma di tale decisione, impugnata dalla stessa, con la sentenza,
ora gravata, la Corte di Appello ha invece respinto la domanda, ed ha condannato
l'attrice al pagamento delle spese del doppio grado.
E' pervenuta a tale decisione considerando che costei non aveva provato,
come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., la mancata esecuzione,
da parte dei rimorchiatori, degli ordini impartiti dal comando della nave,
nonché l'esigibilità ed efficacia di questi ed il nesso causale
tra l'eventuale omissione dei comandanti dei rimorchiatori e l'evento dannoso.
Ha poi aggiunto che si poteva presumere che il rimorchiatore Ancona
avesse in effetti eseguito gli ordini.
Quanto, invece, al rimorchiatore Olanda, non si poteva ritenere raggiunta
la prova della omissione ascrittagli, dato il contrasto tra il teste Verney,
da un lato, e gli altri tre testi escussi, dall'altro: contrasto insanabile
e semmai, risolubile a favore della versione, favorevole alla convenuta,
riferita dal Verney, più attendibile in considerazione della sua
estraneità agli interessi in conflitto, a differenza degli altri
tre testi, dipendenti dell'attrice.
Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'Olanda si trovasse a
sinistra della motonave: poiché, infatti, il vento contrario frenava
l'accosto alla banchina ed imponeva che la nave dovesse essere tirata dai
rimorchiatori, era verosimile, come anche si desumeva dalla c.t.u., che
l'Olanda, al momento in cui le fu trasmesso l'ordine, stesse ancora tirando
a dritta, e si trovasse, quindi, come indicato dal Verney, a proravia,
posizione dalla quale, dato il breve intervallo temporale tra ordine ed
urto, non era affatto certo che il rimorchiatore potesse portarsi a sinistra
della nave e compiere l'operazione necessaria a contrastare efficacemente
la forza del vento.
Il c.t.u. aveva addebitato la preponderante responsabilità dell'evento
al comandante della motonave, per non avere egli tentato la manovra "macchine
indietro tutta": omissione, che era stata erratamente valutata dal Tribunale.
Lo stesso Tribunale aveva anche ravvisato, nella misura del 20%, il
concorso di colpa dei rimorchiatori: convincimento, peraltro, non condivisibile
dato l'accennato contrasto probatorio.
Per la cassazione di tale decisione la parte soccombente ha proposto
ricorso, affidato a tre motivi ed illustrato con memoria. Resiste con controricorso
la società Rimorchiatori Riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce, con riferimento
all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 104
cod. nav., e sostiene che illegittimamente la corte territoriale ha affermato
che l'onere di provare la colpa dei comandanti dei rimorchiatori nell'espletamento
del loro compito di assistenza era a carico dell'attrice, dal momento che,
in virtù della suindicata norma speciale del codice della navigazione,
era invece l'armatore del rimorchiatore a dover provare che i danni, tanto
alla nave che alla gru, non erano derivati da mancata o cattiva esecuzione
degli ordini impartiti dal comandante dell'elemento rimorchiato, e cioè
della motonave Adige.
Con il secondo motivo, allega la violazione e falsa applicazione dell'art.
178 cod. nav., ed afferma che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato
di prendere in esame il giornale nautico, cui la legge annette particolare
efficacia probatoria, e dal quale risultava che il rimorchiatore Olanda
nulla aveva fatto per evitare l'impatto.
Infine, con il terzo motivo, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.),
allegando che la valutazione delle risultanze processuali, operata dalla
stessa corte riguardo alle modalità dell'attracco - ed in particolare
alla condotta, nell'occorso, del predetto rimorchiatore -, era inficiata
da omissioni e vizi logici.
2) Deve preliminarmente rilevarsi che, dei tre rimorchiatori impiegati
nell'operazione di attracco, è in discussione tra le parti la condotta,
asseritamente colposa, del solo rimorchiatore Olanda, dal momento che nessun
addebito risulta invece mosso agli altri due.
L'art. 104 cod. nav., del quale si deduce la violazione, dispone, per
quel che qui rileva: al primo comma, che l'armatore del rimorchiatore è
responsabile dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati, a meno che
provi che essi non sono derivati da cause a lui imputabili; al secondo
comma, che entrambi gli armatori, del rimorchiato e del rimorchiatore)
sono solidalmente responsabili dei danni sofferti dai terzi durante il
rimorchio, se non provino che essi non sono derivati da cause loro imputabili;
infine, al terzo comma ultima parte, ed agli effetti dei commi precedenti,
che, allorquando la direzione della navigazione sia affidata - come incontestatamente
ebbe a verificarsi nella specie - al comandante dell'elemento rimorchiato,
l'armatore del rimorchiatore, per quanto concerne i danni causati dalle
manovre, deve provare esclusivamente che i danni non sono derivati da mancata
o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante dell'elemento
rimorchiato.
La norma - la quale esonera il danneggiato dal provare la colpa del
danneggiante - distribuisce dunque il relativo onere, nella responsabilità
per danni che si siano prodotti durante le operazioni di rimorchio in mare,
diversamente dalla regola generale, posta dall'art. 2697 c.c.
Che la controversia dovesse, pertanto, come afferma la ricorrente,
essere decisa in base alla norma speciale, non è contestato dalla
resistente, né in rito (ed in effetti, nessuna preclusione era intervenuta
al riguardo: la precisazione che l'onere della prova era regolato dall'art.
2697 c.c. è stata fatta, per la prima volta, dal giudice del gravame,
che ha riformato la decisione di primo grado, affermativa di responsabilità,
tal che ben poteva essa essere oggetto, come avvenuto, di ricorso per cassazione),
né nel merito.
Sotto quest'ultimo aspetto, la stessa si limita, infatti, a sostenere
che la censura è priva di rilievo "sostanziale", per il fatto che,
nondimeno, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provato che il comando
del rimorchiatore Olanda esegui, per quanto possibile, gli ordini impartitigli
dalla motonave Adige, e che l'evento dannoso si verificò per colpa
di quest'ultimo ovvero per fatto accidentale e/o inevitabile.
Tali deduzioni non possono essere condivise.
Al rigetto della domanda, la corte territoriale è infatti pervenuta
sulla base della esplicita - e, per quanto esposto, erronea - premessa
che era la società attrice a dover provare la colpa della convenuta
ai sensi dell'art. 2697 primo comma c.c.
E' vero che, come la resistente evidenzia, la stessa corte è
apparsa poi orientata a risolvere il contrasto probatorio, emerso all'esito
della prova testimoniale, in senso favorevole alla convenuta.
E, tuttavia, tali argomentazioni appaiono prive del rilievo decisivo,
che ad esse la resistente intende annettere.
La corte territoriale ha, infatti, qualificato come "radicale ed irriducibile"
il contrasto, quanto ai tempi e modi di esecuzione degli ordini impartiti
dalla motonave rimorchiata, tra il teste Verney e gli altri testi: contrasto,
ha aggiunto, che non le consentiva di formarsi un sicuro convincimento.
Tali rilievi non possono ritenersi superati dalla richiamate ulteriori
argomentazioni, e ciò sia perché la corte è pervenuta
ad un giudizio non di certezza ma solo di dichiarata verosimiglianza riguardo
alla maggiore attendibilità, che è apparsa voler attribuire
al teste Verney, sia perché ha poi conclusivamente osservato che
difettava la "prova convincente e tranquillante della colpa della Rimorchiatori
Riuniti": colpa che, invece, avrebbe dovuto ritenere juris tantum presunta,
ove avesse tenuto presente, come doveva, la norma speciale, di cui all'art.
104 cod. nav.
Mentre restano assorbiti il secondo e terzo motivo del ricorso, alla
stregua di quanto esposto si impone, in accoglimento del primo, la cassazione
della impugnata sentenza.
Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della stessa
corte distrettuale, riesaminerà, pertanto, il materiale probatorio
(prova testimoniale, ammissioni delle parti, consulenza tecnica d'ufficio,
giornale nautico), accerterà se esso fornisca o meno la prova liberatoria,
posta a carico della società armatrice del rimorchiatore dall'art.
104 cod. nav., e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle
spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di
Appello di Genova.

