
SEZ. L SENT. 9164 DEL 15/09/1997
PRES. Pontrandolfi P. REL. Vigolo L.
PM. Leo A. (Conf.)
RIC. Pennazzi (avv. Muggia)
RES. S.E.R.S. S.r.l. (avv. Medina)
conferma trib. Ravenna 27 giugno 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 15 gennaio 199 1, il Sig. Vanni Penazzi ricorreva al Pretore
- giudice del lavoro di Ravenna nei confronti della propria ex datrice
di lavoro Seres s.p.a., dalla quale era stato assunto a tempo determinato,
come marinaio, una prima volta, con convenzione di arruolamento a bordo
della nave R/E Gladiator stipulata presso la Capitaneria di porto di Ravenna
in data 26 ottobre 1990 con termine al 2 novembre successivo, oltre il
quale tuttavia il rapporto era proseguito sino al 20 novembre 1990 (data
dello sbarco) e, una seconda volta, con convenzione di arruolamento a bordo
della nave R/E Asterix stipulata a tempo indeterminato in data 1º
dicembre 1990. Quest'ultimo rapporto era cessato per sbarco di ufficio
disposto dalla società che aveva così inteso risolverlo nel
corso del periodo di prova. Sostenendo, quindi, che il primo rapporto a
termine si era automaticamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, in forza del
rinvio di cui all'art. 1 cod. nav., talché il licenziamento era
illegittimo perché privo di giusta causa e di giustificato motivo,
a norma delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300; e
sostenendo, altresì, che anche il secondo recesso in data 27 dicembre
1990 era privo di giusta causa ed era illegittimo, ai sensi dell'art. 2096
c. civ., perché il patto di prova non era previsto nella convenzione
di arruolamento, mentre avrebbe dovuto essere ad substantiam stipulato
per iscritto, il Penazzi chiedeva di essere reintegrato nel posto del lavoro
e di essere risarcito del danno.
Con sentenza in data 17/21 settembre 1991, il Pretore rigettava la
domanda e il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza
in data 16/27 giugno 1994, rigettava l'appello del lavoratore e compensava
le spese.
Per la cassazione della pronuncia di secondo grado ricorre il lavoratore
affidandosi ad unico motivo illustrato con memoria. Resiste la società
con controricorso e memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di annullamento, il lavoratore deduce violazione
e falsa applicazione dell'art. 2096 c. civ. in relazione all'art. 1 cod.
nav. e nega che le norme collettive di diritto comune possano equipararsi
a quelle di diritto corporativo, efficaci erga omnes, e possano costituire
fonte di diritto a norma dell'art. 1 cod. nav., come avrebbe contraddittoriamente
ritenuto il giudice di appello, il quale aveva pur riconosciuto, in linea
di principio, il diverso valore giuridico degli attuali contratti collettivi
rispetto a quelli corporativi e la efficacia non erga omnes dei primi.
Il ricorrente sostiene, pertanto, che il patto di prova, regolato dall'art.
2096 c. civ., richiede la forma scritta a pena di nullità; tale
norma non era derogata dall'art. 4 del contratto collettivo, che non escludeva
in modo esplicito la necessità della forma scritta e mutuava dal
codice civile un istituto non previsto dal codice della navigazione; inoltre,
esso avrebbe preso in considerazione il patto al solo fine della durata
della prova. Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche perché
su quest'ultima questione il Tribunale aveva omesso di motivare, così
come non aveva motivato in punto di non cumulabilità dei periodi
lavorativi.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha ritenuto che il patto di prova contenuto nella
seconda convenzione fosse valido perché le parti si erano riferite
al contratto collettivo e questo prevedeva, come obbligatorio, il periodo
di prova. Lo stesso contratto collettivo, pur non efficace erga omnes,
a differenza di quelli corporativi, era tuttavia fonte regolatrice del
rapporto, prevalente, a norma dell'art. 1 cod. nav., sulle disposizioni
del codice civile.
Rileva la Corte come, per generale insegnamento della dottrina e della
giurisprudenza (cfr., in particolare Cass. 23 aprile 1991, n. 4386, con
ampi riferimenti alla relazione del Guardasigilli), l'art. 1 del codice
della navigazione configuri un sistema di fonti del diritto: tale da conferire
alla disciplina della navigazione marittima, interna ed aerea, le caratteristiche
di corpus in larga misura autonomo (principio di specialità) rispetto
al diritto civile. Detto articolo prevede, infatti, al comma primo, la
applicazione in materia di navigazione, anzitutto, delle norme dello stesso
codice della navigazione, e quindi delle leggi, dei regolamenti, delle
norme corporative e degli usi attinenti alla stessa materia. Il carattere
di tendenziale compiutezza e di specialità della disciplina è
accentuato, poi, dal comma secondo dello stesso articolo il quale impone
il ricorso all'analogia (generalmente intesa, in tale contesto, come analogia
legis), ove manchino disposizioni di immediata applicabilità proprie
del diritto della navigazione, ad altre disposizioni di tale sistema e,
solo nel caso in cui rimanga non individuata la regula iuris del caso concreto,
dispone che debba applicarsi il diritto civile.
Circa la forma del patto di prova nel contratto di lavoro marittimo,
non vi sono disposizioni specifiche di settore. Peraltro, in linea generale,
può osservarsi come l'obbligo di rivestire di una forma particolare
talune espressioni dell'autonomia negoziale costituisca eccezione al generalissimo
principio di diritto privato della libertà di forma; pertanto, non
può ravvisarsi una lacuna in un sistema normativo particolare che,
come nel caso del diritto della navigazione, non detti disposizioni specifiche
sulla forma da adottarsi per talune clausole contrattuali e, così,
nulla dica circa la forma di stipulazione del patto di prova.
Vero è che nel diritto del lavoro generale esiste una evidente
tendenza del legislatore a privilegiare la stabilità del rapporto
lavorativo, tanto che particolari prescrizioni e limitazioni sussistono
per il rapporto a termine (del quale costituiscono una sottospecie anche
il contratto di apprendistato e quello di formazione e lavoro) e, in generale,
per le ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto e quindi anche per
il patto di prova che, indubbiamente, comporta siffatta eventualità
(in dottrina prevale l'opinione che il patto di prova costituisca una condizione
risolutiva del rapporto, anche se non sono mancate autorevoli, più
complesse, ricostruzioni dogmatiche che, distinguendo l'iniziale, provvisorio
periodo del rapporto, da quello successivo, a carattere definitivo, hanno
variamente richiamato e collegato tra loro gli schemi del termine finale
incerto, della condizione sospensiva potestativa, e del termine iniziale
incerto).
Così, l'art. 4 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 (recante
disposizioni relative al contratto di impiego) disponeva (comma primo)
che "ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un
periodo di prova, questo dovrà risultare da atto scritto" e che
(comma terzo) "in mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta
a tempo indeterminato".
Gli artt. XI ("ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità,
deve contenere norme precise [...] sul periodo di prova [...]") e XX della
Carta del lavoro, invece, considerarono normale lo svolgimento di un periodo
di prova nelle nuove assunzioni e tale orientamento (che, secondo la relazione
del Guardasigilli dell'epoca, e la giurisprudenza di questa Corte in essa
richiamata, aveva anche valore immediatamente precettivo) trovò
attuazione nell'art. 8 del r.d. 6 maggio 1928, n. 1251 ("Nessun contratto
collettivo di lavoro può essere pubblicato ove non contenga norme
precise [...] sul periodo di prova").
Tale sistema di obbligatorietà ed automaticità (nel contratto
individuale) venne poi abbandonato dal codice civile che, con l'art. 2096
ha previsto, solo in quanto eventuale, il patto di prova, prescrivendone
la forma scritta ad substantiam (nello stesso senso, v. anche l'art. 9
della legge 12 gennaio 1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato); soltanto
nell'ambito del rapporto di lavoro domestico vi è nel codice civile
la presunzione del patto di prova per i primi otto giorni (art. 2241 c.
civ.), talché essendo il periodo di prova previsto direttamente
dalla legge, anziché da una specifica disposizione pattizia, nessun
obbligo di forma può logicamente venire in considerazione ed alcuna
prescrizione di forma è contenuta neppure nella legge 2 aprile 1958,
n. 339 (Per la tutela del lavoro domestico) che pur prevede implicitamente
(art. 5) l'eventualità di una specifica determinazione pattizia
della durata del periodo di prova laddove ne indica la durata massima consentita.
Le considerazioni appena svolte, tuttavia, non sono tali da indurre
a ritenere l'esistenza di un principio generale di diritto (come tale valido,
ai fini dell'eventuale ricorso alla analogia iuris, ed espresso, in ipotesi,
dall'art. 2096 primo comma c. civ.) secondo cui il patto di prova debba
necessariamente essere stipulato con un atto formale (si noti, oltretutto,
che lo stesso art. 2096 ha fatto salva l'eventuale diversa disposizione
prevista dalle norme corporative).
In realtà, la ragione per la quale il codice della navigazione
nulla dispone in ordine alla forma del patto di prova può agevolmente
individuarsi nella circostanza che, in linea generale, lo stesso contratto
di lavoro marittimo è assoggettato alla forma dell'atto pubblico
(fauno eccezione l'arruolamento in località estera non sede di autorità
consolare, per il quale è sufficiente l'atto scritto alla presenza
di due testimoni, e l'arruolamento per le navi minori di stazza lorda non
superiore a cinque tonnellate, che può stipularsi anche oralmente:
art. 329 e seg. c. nav.; mentre l'arruolamento del comandante in luogo
ove non si trova l'armatore si perfeziona per mezzo di dichiarazioni delle
parti distintamente rese, nei luoghi ove rispettivamente si trovano, alle
autorità marittime o consolari, con la precisazione che quella dell'armatore
deve contenere le stesse indicazioni prescritte per l'atto pubblico stipulato
interpresentes: artt. 330 c. nav.).
Dispone, infatti, in termini generali, l'art. 328 c. nav. (comma primo)
che "il contratto di arruolamento de ve, a pena di nullità essere
fatto per atto pubblico [...] dall'autorità marittima e, all'estero,
dall'autorità consolare" e che (comma terzo) "prima della sottoscrizione,
il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di
tale formalità si deve far constare nel contratto stesso". L'art.
332 c. nav. dispone, poi, che "il contratto di arruolamento deve enunciare:
[...] 7) l'indicazione del contratto collettivo qualora esista".
Deve, dunque, ritenersi che per il legislatore del settore nautico,
con la prescrizione, in linea generale, della forma dell'atto pubblico
per il contratto di arruolamento e dell'obbligo di informazione del lavoratore
marittimo, in sede di stipulazione, derivante dalle disposizioni normative
ora riportate, risultino assicurate sufficentemente le esigenze di certezza
del rapporto giuridico e quelle di allertamento della parte debole del
contratto che, comunemente, si ritengono sottostanti alle prescrizioni
di forma del patto di prova proprie dell'ordinamento giuslavoristico generale.
Quanto sin qui considerato è assorbente rispetto alle questioni
che si pongono in ambito civilistico circa la invalidità del richiamo,
ad opera delle parti di un negozio formale, a pattuizioni o ad atti estranei
a tale negozio, salvo il caso che si tratti di pattuizioni intervenute
tra le stesse parti e, comunque, di atti dalle stesse sottoscritti (v.,
peraltro, per la validità di richiamo di clausola compromissoria
prevista in atto strativo quale il d.m. 28 maggio 1985, contenente il capitolato
generale per le opere pubbliche, siccome dotato di pari livello di forma,
Cass. 14 febbraio 1979, n. 965 e, per la validità del richiamo,
nel contratto di acquisto di unità immobiliare, di clausole di regolamento
condominiale antecedente, limitative del diritto di proprietà, Cass.
15 novembre 1986, n. 6738).
Una volta accertato, nel giudizio di merito, che il contratto di arruolamento
venne stipulato nelle forme sue proprie, appare estranea al thema decidendi
la questione se fosse valido (sotto il profilo anzidetto) il richiamo,
nel contratto di lavoro individuale, del patto di prova previsto dalla
contrattazione collettiva.
Non sarebbe, quindi, pertinente richiamare a proposito del contratto
di arruolamento marittimo, il principio, enunciato da questa Corte suprema
a proposito del contratto di lavoro di diritto comune secondo il quale
in tema di assunzione in prova, il contratto collettivo contiene la previsione
generale che, successivamente, potrà trovare applicazione nei vari,
personali contratti di assunzione di volta in volta intercorrenti tra lavoratori
e datori di lavoro, onde la disciplina dettata dall'art. 2096 c. civ. (che,
però, come sopra detto, è estraneo al sistema del diritto
della navigazione) deve intendersi riferita al singolo contratto personale
di assunzione in prova, essendo del tutto ininfluente a tal fine la circostanza
che l'assunzione in prova sia prevista dal contratto collettivo di categoria
(v. recentem. Cass., 4 febbraio 1997, n. 1045 e, in materia di patto di
prova apposto a contratto di formazione e lavoro, Cass. 19 novembre 1993,
n. 11417).
Sono, del pari, estranee al tema controverso le questioni circa il
valore del richiamo da parte dell'art. I c. nav. e, ancor più, del
richiamo da parte dell'art. 2096 c. civ. ai contratti collettivi corporativi,
dopo che è venuto meno l'ordinamento corporativo e dopo che ampiamente
si è diffusa la pratica della stipulazione di contratti collettivi,
c.d. di diritto comune, da parte di organizzazioni sindacali costituite
come associazioni non riconosciute (hanno ritenuto soppressa l'inclusione
delle norme corporative richiamate dall'art. 1 c. nav. tra le fonti del
diritto marittimo, ai sensi dell'art. 3 del d.l.vo lgt. 23 novembre 1994,
n. 369, Cass. 17 gennaio 1987, n. 383; analogamente Cass. 8 settembre 1988,
n. 5112 e 4 luglio 1987, n. 5870 hanno affermato che la possibilità
che le norme corporative deroghino, ai sensi dell'art. 374 c. nav., al
disposto dell'art. 361 dello stesso codice in punto di determinazione della
base di calcolo dell'indennità di anzianità non può
ritenersi estesa ai contratti collettivi di diritto comune. Analogamente,
ancora, Cass. 16 aprile 1986, n. 2694; 9 ottobre 1985, n. 4906; 6 luglio
1982, n. 4018 e 5 maggio 1979, n. 2574, hanno ritenuto che il riferimento
fatto dall'art. 2096, primo comma, c. civ. a diversa previsione collettiva
circa la forma necessaria, valga per i soli contratti collettivi corporativi
e non per quelli successivi, neppure se resi efficaci erga omnes; di segno
opposto è la dottrina prevalente la quale sottolinea come si ritenga
normalmente riferito anche alla contrattazione collettiva postcorporativa
il richiamo ad essa operato dagli articoli da 2106 a 2110 c. ctv. e non
vi sia ragione per interpretare secondo un diverso criterio l'art. 2096
c. civ.; altri autori, tuttavia, hanno sottolineato come la contrattazione
collettiva richiamata dall'art. 2096 abbia valore sostitutivo e non integrativo
della previsione di legge).
Sottolinea, infatti, la Corte come il riferimento al contratto collettivo
da parte dell'atto pubblico è legittimato (quanto alla forma) proprio
dall'art. 332, n. 7) c. nav. e siffatta indicazione non può ritenersi
in alcun modo inscindibilmente connessa all'ordinamento corporativo: essa
non tende a riconoscere al contratto collettivo una valenza autonoma e
distinta, quale fonte di diritto ex art. 1 c. nav. (come tale, se contenente
clausole previste come inderogabili, vincolante indipendentemente dalla
autonomia privata e quindi non necessitante, in astratto, di essere richiamato),
rispetto all'assetto di interessi regolato dalle parti del contratto individuale,
ma introduce il primo, m quanto oggetto di riferimento - operato dagli
stipulanti non soltanto in sede di redazione dell'atto pubblico, ma anche
di lettura e di spiegazione obbligatoria del contratto da parte dell'autorità
marittima rogante -, all'interno dell'assetto voluto dalle parti del contratto
di arruolamento marittimo.
Il dispositivo della sentenza impugnata è, dunque, conforme
a diritto, anche se non del tutto esatto, in relazione a quanto appena
osservato, è il riferimento del Tribunale, in ordine al patto di
prova, al contratto collettivo di diritto comune quale fonte regolatrice
del rapporto ex art. 1 c. nav. e non, come sarebbe stato più appropriato,
alla norma di cui all'art. 1372 c. civ. (cioè in quanto recepito
ad opera delle parti, sia pure per effetto di una prescrizione di legge,
nel contratto di arruolamento, ad integrazione dello stesso e nella forma
per esso prevista), sicché la motivazione del giudice di merito,
così come dispone l'art. 384, ultimo comma, c.p.c., deve essere,
nel senso anzi detto, corretta.
Quanto ai vizi di motivazione, posti in rilievo dal ricorrente non
nell'enunciazione iniziale del motivo del ricorso, attinente alla sola
violazione di legge, ma nella successiva illustrazione di esso, si tratta
di censure da disattendere.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il contratto collettivo sancisce
l'obbligatorietà del periodo di prova e siffatto accertamento di
fatto non può essere contestato in sede di legittimità. Non
appare poi sufficentemente perspicuo il senso e, soprattutto, la concludenza
dell'argomentazione del ricorrente secondo cui "il contratto collettivo
non esclude neppure in modo esplicito l'obbligo di forma scritta mentre
mutua dal codice civile un istituto non previsto dal codice della navigazione;
ma non è consentito recepire norme a mezzo servizio". Da un lato,
infatti, tutta la difesa del Penazzi si è fondata sul presupposto
della invalidità del patto di prova perché non risultante
da atto scritto; d'altro lato, è inammissibile in questa sede prospettare
una interpretazione del contratto collettivo in qualche modo diversa da
quella operata dal giudice di merito, soprattutto, quando non venga riportato,
come sarebbe stato obbligatorio, per il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, il contentito della pattuizione collettiva di riferimento.
In ogni caso, appare risolutivo richiamare, come assorbenti, le considerazioni
già svolte trattando della prima parte del motivo intorno ai rapporti
tra obbligo di forma del contratto di arruolamento, contratto collettivo
e autonomia contrattuale. La denuncia di omissione di motivazione in ordine
al fatto che il licenziamento sarebbe intervenuto (secondo la prospettazione
del lavoratore) quando il periodo di prova era ormai decorso, appare infondata
ove si consideri che il giudice del merito ha chiaramente motivato a tale
proposito (senza che vengano ora dedotti vizi del suo ragionamento). Ha,
infatti, ritenuto destituito di fondamento l'assunto del lavoratore - secondo
cui alla durata del secondo rapporto di lavoro (1º/27 dicembre 1990)
avrebbe dovuto aggiungersi quella del primo talché il periodo di
prova di trenta giorni avrebbe dovuto considerarsi superato - rilevando
che si era trattato di due diversi rapporti di lavoro, il primo dei quali,
oltretutto, a tempo determinato e quindi "ontologicamente estraneo (anche
per la sua brevità) al concetto di prova", onde la somma dei due
periodi non era consentita. Conclusivamente, assorbito ogni ulteriore profilo
di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio di legittimità (art. 92 c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

