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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 3       SENT.  11124  DEL 11/11/1997
PRES. Bile F .                    REL. Petti G.B.
PM. Marinelli V.  (Conf.)
RIC. Luccioletti (avv. Pucci)
RES. NAV.AR.MA. SpA (avv. Morace)
cassa app. Firenze 18/04/94

 IMPRESA  -  DI  NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE - Responsabilità dell'armatore  per fatti dell'equipaggio (art. 274 cod. nav.) - Carattere  di  norma speciale rispetto alla disciplina del cod. civ. - Sussistenza  - Disciplina del cod. civ. art. 2049 e ss.) - Applicabilità  - Condizioni - Fattispecie. 

 COD.CIV. ART. 2043                                       COST. 
 COD.CIV. ART. 2049 
 COD.NAV. ART. 274 

     L'art.  274  del  cod. nav., nel disporre che "l'armatore è responsabile dei  fatti  dell'equipaggio"  detta,  "in subiecta materia", una disposizione  speciale  e,  come  tale,  prevalente  rispetto  a  quella, parallela, di cui  all'art.  2049  cod.  civ., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della  responsabilità  dell'armatore,  che  rimane soggetta alle  norme  del  cod.  civ.  (artt. 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal  codice della navigazione. (Nella specie, la Corte territoriale  aveva  escluso ogni profilo di responsabilità extracontrattuale a carico del personale di una nave, asserendo che questo non era tenuto a vigilare su persone estranee,  in  relazione ad una vicenda che aveva visto un passeggero cadere nottetempo da una piattaforma perchè priva delle catenelle trasversali - poi puntualmente applicate, successivamente all'evento dannoso  -  : la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima,  ha  cassato la pronuncia  rilevando  la assenza, nella sua parte motiva, di  qualsivoglia  indagine  circa  la eventualità della omessa cautela ed omessa sorveglianza  da parte del personale della nave, specie sotto il profilo dell'onere  della illuminazione e della sorveglianza dei mezzi di accesso ai natanti appoggiati sulle banchine).