SEZ. L SENT. 6573 DEL 06/07/1998
PRES. Lanni S. REL. Mattone S.
PM. Fedeli M. (Conf.)
RIC. Brattoli (Avv. Vilardi)
RES. BNL SpA (Avv. De Angelis)
Conferma trib. Trani 3 maggio 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Ruvo di Puglia in funzione di giudice del
lavoro la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a proponeva opposizione avverso
il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza di Donato Brattoli,
con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 254.379.200.
Premetteva la ricorrente: a) che in forza del dispositivo della sentenza
emessa da quel Pretore, con la quale la s.p.a. Adriatica di Navigazione
era stata condannata, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento
del Brattoli, a reintegrare il proprio dipendente nel suo posto di lavoro
nonché a risarcirgli il danno da lui subito, questi aveva intimato
alla società suddetta precetto di pagamento per la somma di L. 254.379.200
e successivamente aveva proceduto al pignoramento di una nave di sua proprietà,
la "Laurana", ormeggiata nel porto di Brindisi; b) che la società
di navigazione aveva allora chiesto al presidente del Tribunale di Brindisi
l'autorizzazione a che la nave intraprendesse i viaggi programmati ed aveva
a tal fine presentato una lettera di garanzia da essa opponente rilasciata
al Brattoli fino alla concorrenza della somma riportata in precetto; c)
e che in virtù di tale garanzia questi aveva chiesto ed ottenuto
dal Pretore di Ruvo, nei confronti di essa fideiubente, il decreto ingiuntivo
di cui all'opposizione.
Deduceva, quindi, per quanto qui ancora rileva, che la fideiussione
non poteva essere azionata in quanto rilasciata a garanzia dei viaggi che
la "Laurana" avrebbe intrapreso fino al 30 settembre 1993 e nell'ambito
della funzione prevista dall'art. 652 cod. nav., con la conseguenza che
sarebbe potuta sorgere la sua responsabilità, in qualità
di garante, nel solo caso in cui la nave fosse stata sottratta alla esecuzione.
Nel giudizio si costituiva volontariamente, ex art. 105 c.p.c., l'Adriatica
di Navigazione s.p.a., che concludeva del pari per la revoca del decreto
opposto. Si costituiva altresì il Brattoli, il quale eccepiva in
via preliminare, tra l'altro, che la procura alle liti dell'opponente era
invalida in quanto rilasciata da un soggetto diverso (la Banca nazionale
del Lavoro quale istituto di diritto pubblico) da quello che aveva agito
in giudizio (la s.p.a. Banca Nazionale del lavoro, tale divenuta a seguito
del d. lgv. n. 356/90).
Accolta tale eccezione preliminare dal Pretore, il quale dichiarava
improponibile l'opposizione, e proposto appello dalla Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a., con sentenza del 3 maggio 1995 il Tribunale di Bari affermava
anzitutto la validità della procura alle liti rilasciata dal legale
rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro prima che essa si trasformasse
in società per azioni, a norma della legge 30 luglio 1990 n. 218
e dell'art. 16 del d. leg. 2O novembre 1990 n. 356, procura in virtù
della quale era stata proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo, osservando
che la trasformazione degli enti creditizi prevista da tali disposizioni
dà luogo ad un fenomeno assimilabile a quello regolato dall'art.
2498 c.c., con la conseguenza che la procura generale alle liti, rilasciata
dall'ente nella sua originaria configurazione, continua ad esplicare i
suoi effetti, fino a che essa non sia espressamente o tacitamente revocata.
Respingeva altresì l'ulteriore eccezione preliminare sollevata
dal Brattoli, secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto inefficace
per avere la Banca Nazionale del Lavoro proposto una prima opposizione
con atto di citazione, cui non era seguita peraltro la costituzione nei
termini dell'opponente.
Rilevava, nel merito, che la fideiussione posta a fondamento del decreto
ingiuntivo era stata prestata dalla Banca Nazionale del Lavoro a norma
dell'art. 652 cod. nav., a garanzia cioè dell'impegno dell'armatore
di far rientrare la nave nel porto al termine dei viaggi autorizzati dall'autorità
giudiziaria, e che alla data in cui il decreto ingiuntivo era stato richiesto
nei confronti del solo fideiussore non era ancora scaduta l'obbligazione
dell'Adriatica di far rientrare la "Laurana" nel porto di Brindisi, sì
che il credito azionato da Brattoli in via monitoria difettava del requisito
dell'esigibilità. Osservava, inoltre, che il pignoramento della
nave era, peraltro, divenuto inefficace in quanto il creditore aveva rinunciato
alla procedura esecutiva, omettendo di presentare l'istanza di vendita
del bene ex art. 653 cod. nav. Ed in riforma della sentenza impugnata,
accoglieva l'opposizione e revocava, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza il Brattoli ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi. Resistono mediante controricorso sia la Banca Nazionale
del Lavoro che l'Adriatica di Navigazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In linea preliminare vanno esaminate le eccezioni - rispettivamente
- di nullità del ricorso per cassazione e di decadenza dall'impugnazione,
che sono state sollevate nel controricorso dall'Adriatica di Navigazione.
La resistente deduce, con la prima di esse, che l'atto è stato
consegnato per la notificazione all'ufficiale giudiziario addetto alla
sezione distaccata di Molfetta della Pretura circondariale di Trani e notificato,
per di più, dal locale messo di conciliazione, incompetente ad eseguirla:
e, con la seconda, che la sentenza impugnata è stata pubblicata
il 3 maggio 1995 e che la notifica del ricorso per cassazione è
avvenuta il 3 maggio 1996, e quindi tardivamente, a norma dell'art. 327,
comma 1, c.p.c.: le eccezioni sono entrambe destituite di fondamento.
Quanto alla prima, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte
è costante nell'affermare che l'incompetenza territoriale dell'ufficiale
giudiziario, al pari di quella del messo di conciliazione, determina soltanto
la nullità della relativa notificazione, che è suscettibile
di essere sanata con effetto retroattivo dalla costituzione dell'intimato
ovvero tramite la rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art.
291 c.p.c (ex multis, Cass. 11 dicembre 1987, n. 9165; 11 febbraio 1995,
n. 1344). Nella specie, l'Adriatica di Navigazione si è ritualmente
costituita in giudizio, dando così luogo alla sanatoria della nullità
da essa eccepita.
In ordine, poi, alla seconda, si osserva che nello stabilire che il
ricorso per cassazione e gli altri mezzi di impugnazione ivi indicati "non
possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza",
l'art. 327, comma primo, c.p.c., ha inteso dire che la scadenza del termine
"lungo" coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese
e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese e anno in cui è
stata pubblicata la sentenza medesima (Cass. 20 marzo 1964, n. 620; 7 aprile
1976, n. 1214), con la conseguenza che nella specie il ripetuto termine
deve ritenersi dal ricorrente rispettato.
2) Con il primo motivo il ricorrente - nel denunziare violazione e
falsa applicazione degli artt. 2498, 1662 e segg., 2697 cod. civ., anche
in relazione agli artt. 1 e 2 della legge n. 218 del 1990 e degli artt.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 16 e segg., 24 e segg. dec. leg. n. 365 del 1990, nonché
vizio di motivazione - deduce che dai documenti richiamati dal Tribunale,
che ne viola persino il tenore letterale, emerge che, in luogo dell'originario
istituto pubblico, si è costituito un gruppo creditizio (cioè
una serie di società per azioni, ciascuna operante in un determinato
settore), per cui, da un lato, non si è affatto verificata la "mera
mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive senza soluzione di
continuità e ferma restando l'identità e l'integrità
dell'impresa gestita" (così Cass. n. 2736/95); e, dall'altro, la
B.N.F. s.p.a. è succeduta all'istituto preesistente nei soli limiti
di cui all'art. 16 del d. leg. n. 365 cit. Ed afferma, quindi, che si è
realizzata nella specie una successione a titolo non già universale,
ma particolare, non essendo pertanto riconducibili alla società
per azioni tutte le situazioni "ex lege" facenti capo al "vecchio" istituto
di credito di diritto pubblico.
Il motivo è infondato. E' stato costantemente affermato da questa
Corte, in relazione alla questione della validità della procura
alle liti in esito alla trasformazione di una società:
a) che in tema di società ogni specie di trasformazione comporta
il solo mutamento formale di una organizzazione societaria già esistente,
ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal precedente, con
la conseguenza che l'ente trasformato, pure se consegue la personalità
giuridica di cui era per l'innanzi sprovvisto, non si estingue per rinascere
sotto altra forma, né da luogo ad un centro di imputazione di rapporti
giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità
e senza perdere la sua identità soggettiva, per cui conserva efficacia,
fino a quando non sia espressamente o tacitamente revocato, un mandato
ad "Litem" rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione;
b) e che il mandato "ad litem", rilasciato al difensore dal legale
rappresentante di una società, non si estingue per il sopravvenuto
mutamento della persona fisica che rappresenta la società medesima,
ma continua a produrre effetti fino a che non sia revocato dal nuovo rappresentante
(ex multis, Cass. 31 ottobre 1981, n. 5768; 12 aprile 1984, n. 2369; 9
marzo 1995, n. 2736).
Questi principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi,
si rivelano validi, con gli opportuni adattamenti, anche con riferimento
al caso in esame, nel quale ha trovato applicazione la legge 30 luglio
1990, n. 218 (c.d. legge Amato).
L'art. 1, comma primo, di essa stabilisce, per quanto qui rileva, che
gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 r. decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938 n. 141 e succ. modif., possono effettuare "trasformazioni" da cui,
anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino
comunque società per azioni operanti nel settore del credito. Le
società bancarie risultanti dalle trasformazioni o da altre operazioni
descritte nell'art. 1 (fusioni, conferimenti) succedono nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari
erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi (art.
16 d. leg.vo 20 novembre 1990, n. 356), sostituendosi pertanto agli enti
preesistenti, ancorché ad esse non si applichino le norme che disciplinano
l'organizzazione di questi ultimi (art. 17 d. leg.vo, n. 356/90, cit.).
Tale circostanza, tuttavia, non preclude di per sé che all'ipotesi
della trasformazione disciplinata dalla legge n. 218 del 1990 si applichino
i principi giurisprudenziali poc'anzi ricordati in quanto la trasformazione
non determina comunque l'estinzione dell'ente pubblico preesistente, ma
soltanto - come accade, del resto, allorquando una società di persone
si trasformi in una società di capitali, o viceversa - la modificazione
dell'atto costitutivo.
Né rileva - come è stato in particolare sottolineato
dal ricorrente - che in luogo dell'originario istituto di diritto pubblico
si sia costituito un "gruppo" creditizio, per cui si sarebbe in presenza
di una successione (tra "vecchio" Istituto e "nuova" Banca a carattere
societario) di una successione a titolo non già universale ma particolare.
Come risulta dallo statuto della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
(art. 1), essa "succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche, dei quali era titolare la Banca Nazionale del Lavoro - Istituto
di credito di diritto pubblico, in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi,
non attribuiti espressamente ad altre società esercenti attività
creditizia del Gruppo Creditizio Banca Nazionale del Lavoro". Ora, si tratti
o meno nella specie di successione a titolo universale o particolare (al
riguardo, vedi da ultimo, per un'ipotesi di conferimento di un'azienda
bancaria ex art. 1 l. n. 218/90, Cass. sez. un., ord., 2 febbraio 1998,
n. 185), certo è che, stante l'assoluta posizione di centralità,
nell'ambito dell'operazione finanziaria in oggetto, della Banca Nazionale
del Lavoro s.p.a., deve ritenersi che la procura alle liti rilasciata in
favore dell'Istituto inerisse ad essa, non essendo del resto ipotizzabile
(e non essendo stato peraltro dedotto) che la procura stessa dovesse essere
riferita, viceversa, ad altre società del Gruppo, le quali si andavano
in quel momento a costituire e che, esse sì, non potevano vantare
comunque, per il carattere di parzialità della loro attività,
un rapporto di derivazione dal preesistente Istituto.
3) Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione
degli artt. 39, 112, 641, 647, 653, 654, 656 c.p.c.; delle norme e dei
principi in tema di giudicato anche interno, pure in relazione agli artt.
181 e 307 c.p.c.; nonché motivazione insufficiente, contraddittoria
e perfino omessa su punti decisivi.
Assume il ricorrente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
non possono trovare applicazione le ordinarie norme in tema di costituzione
delle parti, poiché l'art. 647 sanziona la mancata attività
dell'opponente con l'esecutività del decreto; e che peraltro il
Tribunale, avendo rilevato che il processo instaurato a seguito di atto
di citazione si era estinto per inattività delle parti, avrebbe
dovuto dichiarare conseguentemente l'esecutività del decreto e,
quindi, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione,
stante il giudicato formatosi riguardo ad esso.
Anche questo motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta:
a) che avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza del Brattoli e notificato
il 5 maggio 1993, la Banca Nazionale del Lavoro ha proposto opposizione,
una prima volta, con atto di citazione notificato il 19 maggio 1993; b)
che tale atto di citazione non è stato peraltro seguito dalla iscrizione
a ruolo e dalla costituzione delle parti; c) e che l'intimata ha poi proposto
altra opposizione a quel decreto con ricorso depositato il 21 maggio 1993,
e quindi tempestivamente.
Ora, è vero che, se l'opponente non si costituisce in giudizio,
il giudice deve dichiarare esecutivo il decreto e che, per di più,
tale declaratoria - secondo la giurisprudenza di questa Corte - può
essere pronunciata anche prima della scadenza del termine stabilito nel
decreto stesso per fare opposizione (Cass. 27 maggio 1963, n. 1387); ma
a diversa soluzione deve pervenirsi quanto meno nell'ipotesi in cui altra
valida opposizione sia proposta prima della scadenza del termine previsto
per la costituzione in giudizio.
Nella specie, essendo stato l'atto di citazione notificato il 19 maggio
1993, è evidente che, quando la Banca Nazionale, il 21 maggio successivo,
ha proposto il secondo atto di opposizione mediante ricorso, il termine
per la sua costituzione in quel giudizio, quale che fosse la data dell'udienza
fissata dinanzi al pretore, non poteva essere ancora scaduto: legittimamente
il giudice adito, il quale non aveva peraltro avuto - a quanto consta -
cognizione del primo processo, che era stato "abbandonato" dalle parti
e che egli avrebbe altrimenti riunito al secondo (essendo ovviamente escluso
- come ha invece ritenuto il Tribunale - che potesse porsi in quel caso
una questione di litispendenza), non ha dichiarato l'esecutività
del decreto ex art. 647 cit. ed ha portato avanti la trattazione del giudizio
ritualmente instaurato con il ricorso predisposto secondo il rito del lavoro,
a norma, cioè, dell'art. 414 c.p.c.
4) Il terzo motivo ha ad oggetto violazione e falsa applicazione degli
artt. 672 cod. nav.; 497, 481 e 628 c.p.c.; motivazione viziata ed insufficiente;
violazione e falsa applicazione degli artt. 652 cod. nav., 1936, 1944,
1957 cod. civ., 592 e segg., 65 c.p.c.; nonché motivazione viziata,
contraddittoria ed insufficiente.
Premette il ricorrente che, nel corso dell'esecuzione in danno della
nave "Laurana", la Adriatica non solo aveva chiesto l'amministrazione giudiziaria,
ma aveva proposto anche opposizione a precetto ed al pignoramento, per
cui i relativi termini di efficacia erano rimasti sospesi; e che funzione
precipua dell'amministrazione giudiziaria è quella, soprattutto,
di costituire un opportuno sostitutivo della espropriazione. Lamenta, quindi,
che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, da un lato, che il pignoramento
fosse divenuto inefficace e, dall'altro, che l'Adriatica avesse assunto
l'impegno di far rientrare la nave nel porto, quando attraverso l'amministrazione
giudiziaria si intende proprio evitare la riconsegna del bene all'esecutato,
la cui insolvibilità si dà per certa. Ne consegue - a giudizio
del ricorrente - l'inutilità di ogni disquisizione intorno all'obbligazione
principale ed a quella di garanzia, in quanto, una volta accertato che
l'obbligo dell'armatore era quello di pagare la somma precettata, la fideiussione
- solidale - poteva essere azionata alla scadenza del debito.
In ogni caso, anche a voler ammettere che il provvedimento del presidente
del Tribunale di Brindisi avesse imposto l'obbligo dell'armatore di far
rientrare la nave in porto, ad essa non faceva alcun riferimento la lettera
della B.N.L. in data 21 aprile 1993, che era stata posta a fondamento del
ricorso monitorio ed il cui contenuto è stato trascurato dal giudice
di appello. Immotivata ed apodittica è, poi, l'affermazione del
Tribunale, secondo cui, essendo stata depositata detta fideiussione nella
cancelleria del tribunale, essa doveva ritenersi vincolata ad ordine di
giustizia, non potendo il vincolo di indisponibilità riguardare
giammai il creditore pignorante. Così come errata è, infine,
l'applicazione nella fattispecie dell'art. 652 cod. nav. in quanto tale
disposizione non prevede la possibilità, per il debitore esecutato,
di prestare fideiussione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.
Anche l'ultimo motivo è privo di fondamento. E' opportuno premettere
al riguardo, per una migliore comprensione del quadro normativo di riferimento,
che a norma dell'art. 652, comma primo, cod. nav. (r.d. 30 marzo 1942,
n. 327), il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi del precedente
art. 643 (vale a dire, per l'esecuzione forzata), su istanza di chi vi
ha interesse può disporre che la nave pignorata intraprenda uno
o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre
cautele che creda opportune" e disponendo in ogni caso che sia stipulata
una adeguata assicurazione.
Trascurando la complessa disciplina dettata da tale disposizione per
l'"amministrazione della nave pignorata" (così la rubrica dell'art.
652), occorre qui sottolineare che questa rappresenta - secondo la diffusa
opinione dottrinaria - uno strumento destinato ad evitare, in relazione
alla specificità del bene aggredito dall'esecuzione, la sua espropriazione,
da un lato consentendo che attraverso i proventi del viaggio o dei viaggi
autorizzati il debitore possa far fronte ai suoi impegni e dall'altro evitando
che l'immobilizzo del veicolo ne comporti il deterioramento e, quindi,
lo stesso deprezzamento, che si risolverebbe in danno dei creditori.
Ciò premesso, si osserva che il Tribunale, dopo aver delineato
il contenuto dell'art. 652 cod. nav. e sottolineato, in particolare, che
l'obbligazione principale cui accede la garanzia prestata in forza di tale
disposizione è costituita dall'impegno dell'armatore (o di chi vi
ha interesse) a far rientrare la nave in porto al termine dei viaggi autorizzati
dal giudice competente, ha affermato che la necessaria correlazione tra
oggetto dell'obbligazione principale e oggetto dell'obbligazione di garanzia
consente di ritenere che in tanto il garante può essere chiamato
ad adempiere in quanto non adempia il debitore principale, sicché
l'obbligazione del primo necessariamente scade dopo la scadenza dell'obbligazione
primaria. Ha osservato che, nel caso in esame, su istanza dell'Adriatica
di Navigazione s.p.a. erano stati autorizzati dal presidente del tribunale
competente i viaggi di linea della motonave Laurana, che aveva formato
oggetto di pignoramento ad iniziativa del Brattoli, sino a tutto il 30
settembre 1993, "previo deposito nelle forme di legge da parte dell'istante
di una fideiussione bancaria... per un ammontare pari al credito azionato
dal pignorante"; fideiussione che era stata appunto prestata dalla Banca
Nazionale del Lavoro. Ha asserito, inoltre, che tale fideiussione era stata
imposta - e prestata - dalla B.N.L. a norma dell'art. 652 cod. nav., allo
scopo cioè di consentire al debitore esecutato di intraprendere
i viaggi programmati con la nave caduta in esecuzione. Ha conclusivamente
ritenuto sul punto che, poiché l'obbligazione principale della Adriatica
(quella, cioè, di far rientrare la nave in porto) sarebbe scaduta
il 30 settembre 1993, all'atto in cui era stato chiesto il decreto ingiuntivo
nei confronti del solo fideiussore (24 aprile 1993), essa non era ancora
scaduta, per cui il credito azionato in via monitoria dal Brattoli nei
confronti del garante (vale a dire, della B.N.L.) difettava del requisito
dell'esigibilità; né per altro verso risultava che la società
di navigazione si fosse resa inadempiente ai propri obblighi sottraendo
la "Laurana" alla garanzia del credito. Ed ha infine rilevato che il pignoramento,
del resto, era divenuto inefficace in quanto l'istanza di vendita non era
stata presentata dal Brattoli entro il termine prescritto.
Ora, prescindendo da tale ultimo rilievo, che il giudice di appello
ha svolto "ad abundantiam" e che non è essenziale ai fini della
decisione, da quanto precede emerge che nessuna delle censure formulate
dal ricorrente in relazione al nucleo centrale della motivazione, di per
sé idoneo a fondare la decisione, coglie nel segno.
A ben vedere, tutto il ragionamento svolto dal ricorrente sottende
una critica di fondo all'individuazione, compiuta dal Tribunale, del contenuto
della fideiussione in questione, risolvendosi in realtà in una denunzia,
ancorché non palesemente manifestata, dei criteri ermeneutici da
esso impiegati nella ricostruzione della volontà dei contraenti;
denunzia che è peraltro priva del necessario carattere di specificità
(nel senso cioè che il ricorrente non precisa sotto quale aspetto,
in relazione agli artt. 1362 segg. cod. civ., il procedimento interpretativo
ne risulterebbe viziato) e che neppure può essere, poi, condivisa
sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, al quale pure si fa
riferimento.
In effetti, la sentenza impugnata ha ravvisato uno strettissimo collegamento
tra il provvedimento presidenziale che, nell'autorizzare la nave pignorata
a svolgere i viaggi programmati, con rientro in porto al 30 settembre 1993,
aveva preteso il deposito di una fideiussione bancaria di pari importo
a quella del credito azionato, da un lato, e la fideiussione prestata dalla
Banca Nazionale del Lavoro, che puntualmente rispondeva a tali caratteristiche,
dall'altro. Pur trascurando - se si vuole - il contenuto della fideiussione
predetta (che a dire del ricorrente non faceva alcun riferimento all'oggetto
specifico della garanzia), ha ritenuto che in virtù di quel nesso,
ed in quanto prestata nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 652
cod. nav., essa non potesse aver inteso garantire, ad ogni modo, se non
il rientro in porto del veicolo pignorato entro il termine prefissato.
Ed all'esito di tale processo interpretativo - conforme ai criteri codicistici
e sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici e giuridici,
come tale incensurabile in questa sede - ha linearmente concluso che se
l'obbligazione garantita non aveva formato oggetto di inadempimento, nessuna
responsabilità poteva sorgere a carico del fideiussore, stante il
carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia.
Né, infine, si comprende l'ulteriore doglianza del ricorrente,
espressa in termini estremamente sintetici, secondo cui il debitore esecutato
non potrebbe prestare fideiussione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria,
laddove l'art. 652 cod. nav. contiene un esplicito riferimento alla facoltà
del giudice competente di prescrivere, nell'ambito di quella procedura,
"le garanzie... che creda opportune", senza escludere alcuno degli strumenti
negoziali idonei alla realizzazione del fine perseguito dal legislatore.
5) Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
La complessità delle questioni controverse rende equa la compensazione
tra tutte le parti delle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

