CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L SENT. 07285
DEL 24/07/1998
PRES. Pontrandolfi P
REL. Foglia R
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Rana
RES. Stargas SpA
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI
PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER
TERRITORIO - IN GENERE - rapporto di lavoro marittimo in regime
di continuità - Competenza per territorio - Individuazione
- Criteri - Luogo del domicilio del lavoratore - Rilevanza - Limiti
- Condizioni - Rapporto di lavoro cessato definitivamente con lo
sbarco - Luogo del domicilio del lavoratore - Irrilevanza -
Luogo di sbarco - Rilevanza - Domicilio del lavoratore - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della determinazione della competenza
territoriale in ordine alle controversie relative
al rapporto di lavoro nautico
in regime di continuità, il foro del luogo
di cessazione del rapporto si identifica con quello del domicilio
del marittimo solo quando il rapporto sia cessato nell'intervallo
fra due imbarchi successivi e cioè in un momento nel quale
il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi nella detta località
in attesa di reimbarco, a disposizione dell'armatore in vista di
un nuovo rapporto, mentre se il rapporto di lavoro si sia definitivamente
concluso con lo sbarco, la competenza territoriale si radica
in relazione al luogo in cui questo e' avvenuto.
|