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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L       SENT.  07285  DEL 24/07/1998 
 PRES. Pontrandolfi P             REL. Foglia R 
 PM. Martone A  (Conf.) 
 RIC. Rana 
 RES. Stargas SpA 

 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO  -  IN GENERE - rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità  - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri - Luogo del  domicilio del lavoratore - Rilevanza - Limiti - Condizioni - Rapporto  di lavoro cessato definitivamente con lo sbarco - Luogo del domicilio  del  lavoratore - Irrilevanza - Luogo di sbarco - Rilevanza - Domicilio del lavoratore - Esclusione. 

 COD.PROC.CIV. ART. 413 
 COD.NAV. ART. 603 

     Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie   relative   al   rapporto   di  lavoro  nautico  in  regime  di continuità,  il  foro del luogo di cessazione del rapporto si identifica con quello  del  domicilio del marittimo solo quando il rapporto sia cessato nell'intervallo  fra  due imbarchi successivi e cioè in un momento nel quale il  lavoratore  avrebbe  dovuto trovarsi nella detta località in attesa di reimbarco,  a disposizione dell'armatore in vista di un nuovo rapporto, mentre se il  rapporto di lavoro si sia definitivamente concluso con lo sbarco, la competenza  territoriale  si radica in relazione al luogo in cui questo e' avvenuto.