SEZ. 3 SENT. 08713 DEL 02/09/1998
PRES. Grossi M REL. Perconte Licatese R
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Merzario SpA (avv. Zanchini)
RES. Vismara Spa ed altro (avv. Fedegari)
Cassa app. Milano 27 ottobre 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. Vismara Associate e la S.p.a. Fedegari Autoclavi, premesso
che alcuni macchinari da esse affidati alla S.p.a. Andrea Merzario per
il trasporto negli Stati Uniti d'America avevano subito danni per i quali
erano stati rinviati in Italia per le riparazioni occorrenti, esponevano
che la S.p.a. Prudential, in qualità di assicuratrice del vettore,
aveva determinato l'indennizzo in L. 157.956.200, come da quietanza all'uopo
sottoscritta, seppure con la riserva di richiedere l'ulteriore somma di
L. 13.485.212 per esborsi aggiuntivi. Poiché nessuna somma era stata
loro versata, convenivano in giudizio, aventi al Tribunale di Milano, la
S.p.a. Merzario, chiedendone la condanna al pagamento dei due indicati
importi, per un totale di L. 171.441.412, oltre agli accessori.
La convenuta instava preliminarmente per la chiamata in causa a titolo
di garanzia, cui veniva autorizzata, del proprio suddetto assicuratore,
e in via subordinata chiedeva di essere assolta dalla domanda.
La società Prudential eccepiva che i diritti assicurativi derivanti
dalla polizza, stipulata "per conto di chi spetta", si erano prescritti.
L'adito Tribunale, con sentenza del 28 ottobre 1993, ritenuta fondata
la domanda delle attrici verso la società Merzario, peraltro non
estesa all'assicuratore chiamato in causa, nonché sfornita la stessa
Merzario di un'azione di rivalsa contro di esso in quanto riferita ad un
contratto di copertura assicurativa soltanto "per conto di chi spetta",
condannava la convenuta al pagamento dell'importo richiesto, oltre alla
rivalutazione e agli interessi, respingendo la domanda di manleva.
Appellava la soccombente e resistevano le altre parti.
Con la sentenza ora impugnata, emessa il 27 ottobre 1995, la Corte
distrettuale ha respinto il gravame.
Ricorre la S.p.a. A. Merzario, deducendo sei censure. Resistono con
controricorso le S.p.a. Vismara Associate, Fedegari Autoclavi e Centurion
Assicurazioni (già Prudential).
Hanno depositato una memoria illustrativa la ricorrente e la resistente
Axa Assicurazioni (già Centurion Assicurazioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, dolendosi del vizio di violazione di legge (art. 360
n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 3 n. 6 della Convenzione di Bruxelles
del 25 agosto 1924, resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928
n. 1958, convertito nella legge 19 luglio 1929 n. 1638, e all'art. 2951
c.c.) e del difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia
(art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente assume che la Corte d'appello, per
respingere le eccezioni di decadenza dal diritto al risarcimento del danno
conseguente all'avaria intervenuta in occasione del trasporto o di prescrizione
dello stesso diritto, ai sensi delle norme surricordate, ha esposto argomentazioni
"confliggenti con la realtà di fatto e con le norme vigenti, ma
anche del tutto prive di qualsiasi logica e conseguenzialità". Segnatamente
non ha spiegato il motivo per cui a un danno occorso nell'ambito di un
contratto di trasporto non risulterebbe applicabile lo specifico regime
normativo che lo contraddistingue, desumibile dalle citate disposizioni
di legge.
Col secondo motivo, denunciando violazione di legge (art. 360 n. 3
c.p.c., in relazione agli artt. 112, 163, 324 e 327 c.p.c.) e omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) la ricorrente osserva
che le attrici invocarono, a fondamento della domanda, una responsabilità
fondata sullo svolgimento dell'attività vettoriale, sull'inadempimento
delle obbligazioni da essa nascenti e sulle conseguenze pregiudizievoli
che ne erano derivate; che, in accoglimento di tale "causa petendi", il
Tribunale dichiarò la responsabilità vettoriale della convenuta;
che le attrici, nella comparsa costitutiva di appello, abbandonando la
"causa petendi" di cui il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza, allegarono
un titolo diverso del credito, nascente a loro dire dall'atto di quietanza
emesso dalla Prudential, ma senza proporre appello avverso il titolo sul
quale era fondata la pronuncia di condanna.
La Corte d'appello invece non si è limitata a valutare se ricorrevano
o no i presupposti della responsabilità vettoriale, prescindendo
dall'atto di quietanza, ma, senza rilevare la definitività del titolo
di responsabilità individuato nel rapporto vettoriale né
la novità della domanda proposta in secondo grado, ha fondato la
sua decisione, peraltro non adeguatamente motivata, su un titolo ancora
diverso, non invocato dalle attrici appellate, costituito non già
dalla quietanza ma da una serie di comportamenti (la spedizione alle attrici
della quietanza della Prudential; la commissione di una perizia estimativa
dell'avaria) che consentirebbero di affermare la responsabilità
della Merzario sotto il profilo dell'assunzione di un impegno a risarcire
(o a far risarcire) il danno, sottoposto non alla prescrizione breve del
contratto di trasporto ma alla ordinaria decennale, in realtà ispirati
a mera cortesia e correttezza commerciale, senza alcun intento confessorio
di responsabilità.
Col terzo mezzo, allegando la violazione degli artt. 2951 e 2944 c.c.
e il vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente rileva
un ulteriore errore della Corte di merito, laddove, negando che la società
Merzario potesse eccepire utilmente la prescrizione ai sensi dell'art.
2951 c.c. per non essere decorso, al momento della citazione, il termine
di un anno dalla data della quietanza, non ha considerato che l'emissione
del documento era irrilevante agli effetti dell'interruzione della prescrizione,
sia perché intervenuta quando il diritto si era già prescritto
sia soprattutto perché il riconoscimento produce l'effetto interruttivo
soltanto se proviene dal soggetto legittimato e non, come nella specie,
da una Compagnia assicurativa estranea al rapporto. Ed invero l'emissione,
da parte della Prudential, della quietanza di pagamento poteva costituire,
come già sottolineato dalla Merzario nell'appello, il riconoscimento
dell'obbligo di pagare l'indennità, ma non poteva certo rappresentare,
come ritenuto dalla Corte territoriale senza alcuna connessione logica,
il riconoscimento, da parte della Merzario, di un suo obbligo risarcitorio.
Col quarto mezzo, basato sul vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che la sentenza
impugnata "ha sviluppato alcune argomentazioni dirette a liberare la chiamata
in causa Centurion da ogni responsabilità in ordine al pagamento
dell'indennizzo e ad addossare invece alla conchiudente tale responsabilità,
apparentemente concatenate in modo logico, ma prive in realtà di
qualsiasi supporto razionale, oltre che contraddittorie sia tra loro, sia
anche rispetto ad altre affermazioni contenute nella stessa sentenza, e
in ogni caso assolutamente avulse dai titoli invocati in giudizio dalle
attrici".
Ed invero da una parte la sentenza ricava la responsabilità
della Merzario non dal contratto di trasporto ma da un'autonoma obbligazione;
e dall'altro, fondandosi sul contratto di trasporto, sostiene che bene
le attrici si sono volte contro il vettore piuttosto che contro l'assicuratore
per conto di chi spetta, e che le stesse hanno diritto al risarcimento
a preferenza del destinatario, non avendo questi Né ricevuto né
richiesto la riconsegna della merce. E soggiunge che le attrici hanno omesso
di valersi della quietanza, quando è vero il contrario, come dimostra
la "mutatio libelli" da esse operata nella comparsa costitutiva di appello;
e infine inutilmente afferma che è esclusa qualsiasi estensione
della domanda all'assicuratore evocato dalla Merzario, poiché una
specifica domanda delle attrici contro la Prudential non era necessaria,
il terzo chiamato essendo divenuto parte del giudizio.
Il quinto motivo concerne la violazione degli artt. 1891 e 1411 c.c.
(art. 360 n. 3 c.p.c.). La società Merzario ricorda come la sentenza
impugnata, dopo aver riconosciuto alle attrici la titolarità del
diritto al risarcimento, quali soggetti assicurati ai sensi dell'art. 1891
2º comma c.c., abbia poi escluso qualunque estensione in favore delle
stesse attrici delle domande formulate dalla Merzario contro la Prudential,
per la ragione che esse non avrebbero mai dichiarato di voler far valere
alcun diritto nei confronti di detta Compagnia, omettendo, nello stesso
tempo, di dedurre un eventuale rapporto di garanzia assicurativa con la
medesima. Ignora però la Corte d'appello che l'art. 1891 va interpretato
in connessione con l'art. 1411 e che, per effetto di tale ultima norma,
il terzo (in questo caso le attrici) acquista il diritto contro il promittente
per effetto della stipulazione; mentre, in base al successivo comma dello
stesso art. 1411, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante solo
in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne.
Nel caso specifico le attrici hanno senza equivoci manifestato la volontà
di accettare la stipulazione in loro favore sottoscrivendo la quietanza,
né rileva la loro richiesta di un risarcimento maggiore di quello
liquidato dalla Compagnia, che anzi dimostra ulteriore adesione alla stipulazione
stessa. Dimentica infine la Corte d'appello che l'assicurazione per conto
di chi spetta, stipulata dallo spedizioniere vettore, è riconducibile
nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile.
Col sesto motivo, infine, allegando la violazione dell'art. 1274 c.c.,
e ancora una volta, il vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.),
la ricorrente nega che, come ritenuto dalla Corte d'appello, l'obbligazione
in parola abbia natura risarcitoria e comporti la rivalutazione, posto
che tale affermazione contraddice la premessa, secondo cui la responsabilità
della Merzario non nasce dal contratto di trasporto ma dall'assunzione,
da parte sua, di un diverso obbligo specifico, come tale estraneo alle
obbligazioni di valore.
Le prime tre censure, da esaminare, per le loro connessioni, in un
unico contesto, sono fondate.
La Corte d'appello, per superare le due eccezioni preliminari della
Merzario, di decadenza ai sensi dell'art. 3 n. 6 della ricordata Convenzione
di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico o di prescrizione
ai sensi dell'art. 2951 c.c., premesso, in punto di fatto, che l'incidente
a causa del quale i macchinari rimasero danneggiati avvenne "nel corso
del trasporto su strada a Norfolk" e che, in seguito all'incidente, venne
"appositamente concordato ed attuato il rinvio in Italia delle apparecchiature
per le riparazioni necessarie presso le stesse aziende produttrici e venditrici",
ossia le società Vismara e Fedegari, ha così argomentato:
1) la Convenzione non è applicabile, giacché "si verteva
e si verte nell'ambito di un contesto negoziale acceduto al contratto principale,
ma autonomo da esso, perché inteso ad un amichevole componimento,
in sostanza transattivo, della questione allora insorta e dei possibili
profili contenziosi"; 2) quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa
appellante Merzario, nella citazione introduttiva del grado, qualifica
"la quietanza di risarcimento predisposta dalla Prudential (...) nel gennaio
1989, e trasmessa, si noti, a propria cura alla società Vismara
per la sottoscrizione anche da parte della Fedegari Autoclavi, come "ultimo
atto suscettibile in interrompere i( decorso del termine di cui all'art.
2951 c.c."; "e dunque con esito utile ai fini in discussione, posta la
di poco successiva introduzione della causa"; 3) comunque "il rinvio degli
impianti in Italia era stato senza dubbio concordato dalle parti", avendo
nell'occasione la Merzario "commesso una perizia d'avaria (...), facendo
altresì intervenire (...) l'assicuratore Prudential"; 4) la stessa
appellante, proclamando il suo diritto di essere "manlevata" dalla Prudential,
cui attribuisce un comportamento "inequivocabilmente confessorio", "nel
contempo (...) evidenzia che il suo comportamento nelle circostanze dettesi,
ovvero con le iniziative assunte, era stato quello (...) di riconoscersi
responsabile per l'accaduto sinistro e di impegnarsi al risarcimento del
caso od anche solo a procurarlo tramite il terzo assicuratore"; 5) in conclusione
"tale non refutabile scelta operativa era valsa a far insorgere comunque
una autonoma obbligazione rispetto alla figura originaria da cui si occasionava
- il contratto di trasporto -, ormai soggetta alla ordinaria prescrizione
decennale".
Va subito precisato che, essendo avvenuto il danneggiamento, come accertato
dal giudice di merito, durante la fase finale del trasporto per via di
terra, la Merzario non può invocare l'assoggettamento del rapporto
alla Convenzione di Bruxelles.
Infatti il regime della responsabilità in essa previsto trova
applicazione dal momento della caricazione delle merci a bordo della nave
fino a quello del loro sbarco (art. 1 lett. E). Il trasporto misto di cose,
per via marittima e terrestre, sebbene caratterizzato dall'assoluta prevalenza
del tratto marittimo, non rientra dunque nell'ambito della normativa speciale
prevista dalla Convenzione, riguardante il solo contratto di trasporto
che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla
disciplina del codice civile (Cass. 8 luglio 1993 n. 7504; cfr., sulla
prevalenza, in tal caso, del codice civile anche rispetto al codice della
navigazione, Cass. 17 novembre 1978 n. 5363; e, per analogo principio affermato
in tema di trasporto misto internazionale per via aerea e per terra, Cass.
14 febbraio 1986 n. 887).
Così appurato che non è questione di decadenza a norma
della Convenzione ma semmai di prescrizione ai sensi dell'art. 2951 20
comma c.c. (diciotto mesi, avendo avuto termine il trasporto fuori d'Europa),
emerge subito l'erroneità, puntualmente denunciata, del primo argomento
addotto dalla Corte d'appello per disattendere la relativa eccezione della
Merzario.
A norma dell'art. 2944 c.c., "la prescrizione è interrotta dal
riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto
stesso può essere fatto valere".
Essendo in discussione, tra le mittenti attrici e la convenuta Merzario,
in forza del contratto di trasporto (come si vedrà tra breve), il
diritto delle prime al risarcimento del danno da avaria nei confronti della
seconda, pur concedendo che il riconoscimento del diritto, idoneo a interrompere
la prescrizione, non esige forme particolari ma può essere anche
tacito o implicito, purché univoco, la Corte d'appello avrebbe dovuto
spiegare in modo logico, sulla base di fatti concludenti, dove si radichi
l'asserito effetto interruttivo in danno della Merzario. Segnatamente avrebbe
dovuto chiarire come potesse derivare quest'ultimo effetto da un atto (la
quietanza) trasmesso dalla Merzario alle mittenti ma predisposto, in vista
del pagamento alla Vismara e alla Fedegari dell'indennizzo previsto dal
contratto assicurativo, da un altro soggetto (la Prudential), contro il
quale il diritto all'indennizzo poteva essere fatto valere.
Viceversa essa si è basata, in modo nient'affatto appagante,
su una pura e semplice opinione soggettiva manifestata in proposito dall'appellante
Merzario, la quale per giunta assume oggi di essere stata fraintesa, avendo
più oltre, nello stesso appello, meglio espresso il suo pensiero
col precisare che la quietanza era in realtà ricognitiva del solo
obbligo della Prudential di pagare l'indennità e non poteva avere
riflessi negativi per essa Merzario.
Non meno viziato è il secondo argomento col quale la Corte d'appello
ha ritenuto di respingere l'eccezione di prescrizione.
Non può infatti non rilevarsi come il giudice del gravame (peraltro
nella sola disamina di tale questione preliminare, nella risoluzione di
tutte le altre questioni avendo ragionato unicamente in termini di contratto
di trasporto) abbia arbitrariamente sostituito alla "causa petendi" fatta
valere inequivocamente dalle attrici (inadempimento del contratto di trasporto:
art. 1693 c.c.) un titolo completamente diverso e distinto, anch'esso di
natura negoziale ma affatto nuovo.
Questo nuovo titolo, dai contorni invero non ben definiti, sembra sia
stato rinvenuto in una sorta di transazione, stipulata nemmeno espressamente
ma per fatti concludenti, in forza della quale (dapprima la Merzario ordinando
una perizia di avaria, di poi le attrici e la convenuta concordando il
rientro dei macchinari in Italia per le riparazioni e intavolando trattative
con l'assicuratrice Prudential, sfociate nella emissione, da parte di quest'ultima,
della più volte ricordata quietanza, sottoscritta con riserva dalle
mittenti) sarebbe stata novata l'originaria obbligazione risarcitoria da
trasporto della Merzario, che avrebbe assunto, in sostituzione, un autonoma
obbligazione risarcitoria, svincolata dal contratto di trasporto, o per
lo meno si sarebbe impegnata a procurare il risarcimento alle controparti
per il tramite della società assicuratrice. Di qui l'applicazione
dell'ordinaria prescrizione decennale.
Una simile escogitazione, come affiora dalle stesse odierne difese
delle resistenti Vismara e Fedegari, non trova il benché minimo
addentellato nelle deduzioni in fatto e in diritto delle attrici, le quali
con l'atto di citazione allegarono unicamente il contratto di trasporto
con la Merzario e la conseguente responsabilità (presunta) della
medesima, ancorandosi alla quietanza emessa dalla Prudential come a un
semplice, obiettivo parametro concordato di una parte del danno subìto,
dovendosi aggiungere l'ulteriore importo di L. 13.485.212, preteso per
le spese di rientro dei macchinari in Italia; e mantennero inalterata questa
prospettazione, che poi era la più naturale e lineare, anche nelle
conclusioni definitive di primo grado (nelle quali chiesero la condanna
della Merzario "al pagamento di L. 157.956.200 portate dall'atto di quietanza
27 gennaio 1989" e in subordine "al pagamento dell'ulteriore somma di L.
13.185.212").
Non per nulla il Tribunale non ebbe difficoltà a inquadrare
nei suoi esatti confini la controversia, affermando a chiare lettere la
"responsabilità vettoriale" della Merzario, senza che le attrici,
pur esposte, in base al contratto di trasporto, al rischio della prescrizione,
avessero di che dolersi, essendosi limitate, nella comparsa costitutiva
di appello, ad asserire, non si sa a qual fine, che "dall'atto di quietanza
ha origine il credito delle attrici di primo grado".
Non occorre ricordare come al giudice sia fatto divieto dall'art. 112
c.p.c. di sostituire l'azione espressamente proposta con una diversa, fondata
su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione
nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla
parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema d'indagine (Cass.
18 aprile 1996 n. 3670; 20 aprile 1990 n. 3289; 12 giugno 1986 n. 3916).
E' poi "jus receptum" che il giudice di appello può dare al rapporto
dedotto in causa (e quindi alla domanda che in esso si rispecchia) una
qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado
e prospettata dalla parte, ma sempre, per non incorrere nel vizio di extrapetizione,
con il limite invalicabile di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa
petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto
(Cass. 5 febbraio 1987 n. 1138; 10 gennaio 1981 n. 211; 9 febbraio 1977
n. 580).
In particolare è stato ritenuto sussistente il vizio di extrapetizione
in ipotesi analoghe alla presente, quando il giudice applichi d'ufficio
una disciplina di natura contrattuale non allegata dall'attore a sostegno
della domanda (Cass. 15 dicembre 1990 n. 11920); o quando il giudice di
appello confermi la sentenza di primo grado ponendo a fondamento della
propria decisione un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto
in giudizio ed oggetto di contestazione in sede di gravame (Cass. 13 maggio
1993 n. 5463).
L'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, da cui consegue l'assorbimento
delle residue censure, comporta la cassazione della sentenza impugnata,
col rinvio ad un altro giudice di pari grado, designato nel dispositivo,
il quale dovrà decidere la controversia, e in primo luogo l'eccezione
di prescrizione, alla stregua dell'unica "causa petendi" azionata (contratto
di trasporto e connessa responsabilità "ex recepto").
Lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di Cassazione (art. 385 u.c. c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.

