CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3 SENT. 8935 DEL 09/09/1998
PRES. Grossi M. REL. Salluzzo V.
PM. Golia A. (Conf.)
RIC. Panalpina SpA (Avv. D'Angelantonio)
RES. Officina Meccanica C.G.C. Srl (Avv. Valensise)
Conferma app. Milano 28 aprile 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.10.1986 l'Officina Meccanica C.G.C. S.r.l.
di Vigevano conveniva davanti al Tribunale di Milano la Panalpina S.p.A.
di Milano ed assumendo di avere affidato alla stessa la spedizione di tre
macchine per calzaturificio a un cliente messicano, con istruzione di pagamento
dietro documenti, e che questa aveva curato il trasporto via terra e via
mare ed aveva eseguito la consegna senza però riscuotere il prezzo,
ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 5.212.437, oltre
rivalutazione ed interessi legali.
La convenuta, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione
passiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di avere trasmesso
puntualmente le istruzioni di pagamento contro documenti alla propria corrispondente
in Messico, Panalpina Transport Mondiales, alla quale quindi andava attribuita
la responsabilità per la mancata riscossione del prezzo.
Con sentenza 23.10.1990-24.6.1991 l'adito Tribunale accoglieva la domanda
ravvisando negli elementi acquisiti la prova che la convenuta avesse operato
come spedizioniere vettore e ritenendo quindi che, avendo assunto gli obblighi
di quest'ultimo, fosse responsabile della mancata riscossione del prezzo.
Avverso tale sentenza proponeva gravame la Panalpina che insisteva
nella propria tesi difensiva e ne sollecitava la riforma.
L'Officina Meccanica C.G.C. si limitava a resistere al gravame e a
chiederne il rigetto.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 15 febbraio-28 aprile 1995
rigettava l'impugnazione e condannava la Panalpina al pagamento delle ulteriori
spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Panalpina affidandone
l'accoglimento a sei motivi.
Resiste con controricorso l'Officina Meccanica C.G.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le varie censure avanzate dalla società ricorrente alla sentenza
della Corte distrettuale investono, sotto differenti profili, la natura
giuridica del contratto intercorso tra le parti (che, a dire della Panalpina,
non sarebbe "di trasporto" ma "di spedizione") nonché, in line subordinata,
la violazione ed erronea applicazione delle norme e dei principi disciplinanti
la rivalutazione monetaria e la liquidazione degli interessi sulle somme
rivalutate.
Con il primo motivo, in particolare, la Panalpina denuncia "violazione
e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.c. in relazione all'art.
360
n. 3 c.p.c." sostenendo che la Corte di merito si sarebbe erroneamente
richiamata, per qualificare come "di trasporto" il contratto di cui trattasi,
al contenuto di una lettera da lei indirizzata, prima dell'insorgenza della
lite, alla Officina Meccanica, ed avrebbe, del pari erroneamente, posto
l'accento sulla mancata indicazione del vettore, incaricato di tale trasporto.
Con il secondo deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.
1737 e segg. C.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. "argomentando che
non esiste una norma di legge che imponga allo spedizioniere di indicare
il nome del vettore con il quale ha concluso il contratto di trasporto
e sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa nell'ulteriore errore
di desumere la pretesa sua qualità di vettrice dall'avere essa effettuato
una parte del trasporto e cioè quella dai magazzini dell'officina
Meccanica ai propri (non tenendo così conto che per pacifica giurisprudenza
della Corte di Cassazione tra le operazioni accessorie tipiche del contratto
di spedizione rientrino anche le attività di ritiro della merce
presso il mittente o di riconsegna della stessa al destinatario).
Con il terzo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1717
ultimo comma c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." affermando che
la Corte milanese avrebbe ancora errato nel ritenere che nella specie non
sussistesse la necessità di un intervento di un sostituto del mandatario.
Con il quarto, infine segnala "violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." per avere l'anzidetta
Corte ritenuto che la Officina Meccanica C.G.C. avesse assolto l'onere
della prova su di essa incombente di avere conferito alla Panalpina, oltre
al mandato di spedizione, anche quello di trasporto.
I suddetti motivi sono privi di fondamento e vanno disattesi.
Premesso che la Corte di merito non si è limitata ad evincere
la natura del contratto di cui trattasi da quei pochi elementi che hanno
formato oggetto dei rilievi critici della società ricorrente, in
quanto, ben diversamente, si è richiamata alle precise ed articolare
argomentazioni svolte dal Tribunale, deve rilevarsi che le stesse censurate
osservazioni ai pretesi errori nei quali sarebbero incorsi i primi giudici,
appaiono ispirate al sicuro rispetto della disciplina normativa in materia
ed assistite da amplia, coerente ed adeguata motivazione, assolutamente
immune da vizi logici e/o giuridici.
Così, avuto riguardo al contenuto della lettera - ancorché
di risposta ad altra del medesimo tenore - indirizzata dalla Panalpina
ai legali dell'Officina Meccanica e che, se isolatamente considerata non
avrebbe certo un particolare peso, deve osservarsi che, comunque, non priva
di considerazione è la constatazione, giustamente evidenziata nell'impugnata
sentenza, che nella stessa si sia esplicitamente parlato di "contratto
di trasporto". L'uso di tale terminologia da parte di addetti ai lavori
assume inoltre certamente un significato ancor più pregnante".
Sullo stesso piano, anche se chiaramente con un minor valore, è
da porre la considerazione che, nonostante la copiosa documentazione prodotta,
nessun elemento consentisse di individuare un soggetto diverso dalla Panalpina
al quale ricollegare l'esecuzione del contratto. Anche tale argomento infatti,
di per sé certo non sufficiente ed idoneo a fornire una chiara prova
sulla natura del contratto, è comunque indubbiamente logico ed integrante
un sicuro elemento di convincimento in tal senso.
Né può di contro affermarsi che nessuna norma imponga
allo spedizioniere di fare il nome del vettore con il quale ha concluso
il contratto di trasporto e quindi che nessun peso giuridico poteva attribuirsi
a tale circostanza. Il significato che può essere assegnato alla
considerazione al riguardo svolta dai giudici della Corte di merito è
infatti ben diversa: e cioè non nel senso che la indicazione del
nome del vettore integrasse un preciso obbligo giuridico dello spedizioniere
- che non sarebbe stato assolto - ma bensì in quello, ben differente,
che la mancanza di ogni specificazione al riguardo costituiva un ulteriore
elemento confermativo della coincidenza nello stesso soggetto (la Panalpina)
della figura dello spedizioniere e di quella del vettore.
Avuto riguardo al successivo rilievo, svolto sempre nello stesso motivo,
occorre precisare che non il solo trasporto dai magazzini della Officina
Meccanica risulta essere stato curato dalla Panalpina ma anche quello (ben
più consistente) effettuato per via mare (v. sul punto sentenza
1º grado) per cui prive di ogni pregnanza debbono ritenersi le considerazioni
svolte sull'argomento dalla ricorrente.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 1717 c.c. deve osservarsi
che l'affermazione della Corte milanese secondo cui, a mente della richiamata
norma, è lo stesso vettore che, attesa la sua posizione di mandatario,
risponde verso il mandante dell'opera del suo sostituto, quando abbia sostituito
altri a se stesso senza esservi autorizzato o senza che ciò fosse
necessario per la natura dell'incarico e che nel caso in esame non risultava
che il vettore fosse stato autorizzato a far riscuotere gli assegni a terzi
o che ciò fosse necessario per la natura dell'incarico non va interpretata
nel senso prospettato dalla ricorrente quasi che gli anzidetti giudici
pretendessero che la Panalpina inviasse un proprio dipendente in Messico
per svolgere tale compito. Il vero senso del loro discorso, che questa
Corte ritiene perfettamente logico e non contraddittorio e che deve escludersi
possa integrare la violazione in oggetto, è che la Panalpina, nella
sua qualità di vettore, doveva assicurare con la propria organizzazione
il perfezionamento dell'intera operazione e cioè la perfetta esecuzione
del contratto, comprensiva appunto della consegna della merce e della riscossione
del prezzo (integrante obbligazione accessoria del trasporto pacificamente
garante su di essa). E se tanto non ha fatto o se ha fatto ricorso alla
collaborazione di soggetto estraneo ala sua organizzazione è problema
esclusivamente suo essendo lei a dover rispondere anche dell'opera di quest'ultimo.
Va poi disatteso il quarto motivo con il quale si denuncia, con estrema
genericità, la violazione delle norme disciplinanti l'onere della
prova. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Panalpina il Tribunale prima
e la Corte d'Appello poi hanno fatto corretto uso di tali norme pervenendo
alla conclusione, per altro adeguatamente motivata, che fosse stata fornita
da parte attrice la precisa prova dell'esatto contenuto del mandato conferito
alla Panalpina, comprensivo insieme all'obbligo di spedizione, dell'incarico
del trasporto.
Anche il quinto motivo con il quale la ricorrente deduce "violazione
e falsa applicazione dell'art. 1224 2º comma c.c. in relazione all'art.
360 n. 3 c.p.c." non può trovare accoglimento.
Giustamente infatti e in applicazione di costante giurisprudenza di
questa Corte Suprema di Cassazione di legittimità (cfr. Cass. SS.UU.
5 aprile 1986 n. 2368 Cass. 11 novembre 1992 n. 1214) la Corte distrettuale
ha infatti affermato che "a fronte del notorio della svalutazione competa
all'imprenditore commerciale la rivalutazione, nel presupposto che egli,
appunto per la sua attività imprenditoriale, se avesse potuto disporre
a tempo debito delle somme dovutegli le avrebbe investite nell'impresa,
così evitando la svalutazione".
Del pari correttamente, poi, versandosi in tema di risarcimento danni
e cioè di debito di valore; ha riconosciuto gli interessi sul capitale
rivalutato.
Il sesto motivo, di mero stile e privo di contenuto è chiaramente
insuscettibile di ogni esame.
Il ricorso va quindi rigettato, sussistono tuttavia giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso, compensa le spese tra le parti.
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