SEZ. L SENT. 9723 DEL 29/09/1998
PRES. Lanni S. REL. Amoroso G.
PM. Giacalone G. (Conf.)
RIC. Ibrahim Gamal Hamed (avv. Vacirca)
RES. Viamare SpA (avv. Persiani)
Conferma trib. Genova 13 dicembre 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso del 5 aprile 1993 Ibrahim Gamal chiedeva che il Pretore
di Genova dichiarasse nulla od inefficace la cancellazione dal turno disposta
dalla Società il 22 febbraio 1993; condannasse la stessa a reintegrarlo
nel turno particolare e ad avviarlo al lavoro secondo la turnazione aziendale;
dichiarasse altresì il suo diritto ad essere immesso in continuità
di rapporto di lavoro con conseguente condanna della società a riconoscergli
e ad applicargli tale istituto della normativa contrattuale collettiva.
A preteso fondamento del proprio assunto il ricorrente affermava che,
successivamente ad un periodo "di comandata" prestato presso i cantieri
di Rotterdam e ad un imbarco effettuato nella M/T "Via Adriatica" dal 20
novembre 1992 al 12 febbraio 1993, egli era stato cancellato dal turno
particolare della società con provvedimento del 22 febbraio 1993
"per mancato superamento del periodo di prova".
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la Viamare S.p.A. contestava
la fondatezza delle domande del ricorrente, eccependo in particolare che
il contratto di riferimento (convenzione di arruolamento 20.11.1992) prevedeva
un periodo di prova di nove mesi; che la facoltà di recesso era
stata legittimamente esercitata e che comunque non si erano realizzati
i presupposti per l'acquisizione del diritto alla continuità di
rapporto di lavoro.
Il Pretore con sentenza del 3 maggio 1994 respingeva il capo di domanda
relativo al richiesto accertamento della continuità di lavoro, ma
accoglieva quello relativo alla denunciata illegittimità della cancellazione
del marittimo dal turno particolare; da tale illegittimità faceva
discendere l'obbligo della società di reiscrizione del ricorrente
nel turno e l'obbligo (ex art. 18 Stat. lav.) di corrispondere un importo
pari a cinque mensilità di retribuzione.
La Viamare S.p.A. proponeva appello, in particolare contestando la
decisione del Pretore laddove aveva ritenuto illegittimo la cancellazione
dal turno particolare affermando la piena operatività dell'art.
18 legge n. 300 del 1970 e quindi ordinando la reiscrizione del ricorrente.
Sosteneva che l'ambito di operatività della sentenza della Corte
costituzionale n. 96 del 1987, che aveva esteso al rapporto di lavoro nautico
le norme di cui alla legge 604/1966 e 108/1990, non poteva riguardare anche
la materia della cancellazione dai e/o iscrizione ai turni particolare,
per le quali poteva valere soltanto la tutela "obbligatoria " pattuita
fra le contrapposte organizzazioni sindacali.
All'appello resisteva il Gamal che proponeva a sua volta appello incidentale
chiedendo che il tribunale in riforma del capo della sentenza a lui sfavorevole,
dichiarasse il suo diritto alla immissione in continuità di rapporto
di lavoro presso la Viamare S.p.A.
Il Tribunale di Genova, con sentenza 6/13 dicembre 1995 in parziale
riforma della sentenza di primo grado respingeva la domanda del Gamal di
reintegra nel turno particolare e condannava la Viamare S.p.A. a corrispondergli
a titolo risarcitorio un importo pari a trenta giorni di retribuzione.
Confermava, nel resto, l'impugnata sentenza respingendo l'appello incidentale
e compensava per metà le spese di giudizio.
Contro detta sentenza il Gamal ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
con un unico complesso ed articolato motivo di impugnazione, eccependo
altresì l'illegittimità costituzionale della "normativa individuata
dal Tribunale di Genova" per contrasto con l'art. 4 Cost. in relazione
agli artt. 24 e 113 Cost.
Ha resistito con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli
art. 416 e 437 c.p.c., dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
degli artt. 18 e 35 st. lav.; in subordine eccepisce l'illegittimità
costituzionale della normativa individuata dal tribunale di Genova per
contrasto con l'art. 4 in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.
Innanzi tutto il ricorrente si duole che nel passaggio dal primo al
secondo grado del giudizio la "Viamare" avrebbe mutato in modo sostanziale
la sua linea difensiva nella prima difesa, infatti, la stessa società
intimata aveva riconosciuto di aver compiuto un atto di "recesso dal rapporto...
'ad nutum'"; nella seconda difesa questa qualificazione giuridica non era
stata confermata ed anzi era stato dedotto per la prima volta che il provvedimento
del giudice invocato dal Gamal non poteva essere emanato per motivi di
ordine procedurale.
Inoltre il ricorrente lamenta che il tribunale ha pretermesso di considerare
che la cancellazione dal turno particolare, priva di giustificazione, lede
il diritto al lavoro del marittimo allo stesso modo del licenziamento di
qualsiasi altro lavoratore. Esiste sì una differenza tra il rapporto
in continuità (che è previsto dalla stesso contratto collettivo
e che ha tutte la caratteristiche che sono proprie del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato) e la iscrizione nel turno particolare, ma ciò
non toglie che anche in questo secondo caso sussiste un vincolo contrattuale
a carattere permanente e che la risoluzione del rapporto in tal modo costituito,
fa venire meno la garanzia della ripetitività degli imbarchi.
Ha pertanto errato il Tribunale di Genova quando ha considerato valida
una clausola contrattuale che prevede soltanto una penale irrisoria a carico
dell'azienda che, cancellando il marittimo dal turno particolare, abbia
fatto venir meno - unilateralmente e senza giustificazione - la garanzia
di continuità degli imbarchi.
Infine il ricorrente deduce che se la tutela del diritto al lavoro
(e quindi i poteri del giudice ordinario) dovessero incontrare i limiti
ravvisati dalla sentenza impugnata, la normativa in tal modo ricostruita
risulterebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali In tal caso,
infatti, il lavoratore si troverebbe privo di una effettiva tutela di fronte
alla violazione di norme di legge, o di clausole della contrattazione collettiva,
che garantiscano il diritto al lavoro in forme diverse da quelle tradizionali.
2) Il ricorso è infondato in tutti i suoi tre profili in cui
si articola.
2.1. Infondata è la censura del ricorrente di violazione degli
artt. 416 e 437 c.p.c., perché il tribunale ha accolto (parzialmente)
l'appello in ordine ad una prospettazione difensiva della società
(inapplicabilità della disciplina legale del licenziamento individuale
nell'ordinario regime della c.d. tutela reale) che fin dal primo grado
rientrava nel "thema decidendum", anche se formulata in termini giuridici
più puntuali nell'atto d'appello rispetto alla memoria di costituzione
di primo grado; ed infatti tale prospettazione era stata disattesa dal
pretore per poi essere invece accolta dal tribunale che in tale parte ha
riformato la pronuncia di primo grado. Ed ancora nel presente giudizio
costituisce l'oggetto principale del ricorso.
2.2. Il secondo profilo (applicabilità, o meno, della c.d. tutela
reale nella fattispecie) costituisce - come appena rilevato - l'asse portante
del ricorso con cui il ricorrente chiede in sostanza di cassare la pronuncia
del tribunale, assumendo l'esattezza viceversa della sentenza pretorile.
La doglianza del ricorrente va però disattesa e deve quindi
confermarsi l'esattezza della pronuncia impugnata.
2.2.1. Il punto di partenza dello sviluppo argomentativo che si viene
a svolgere è indubbiamente costituito dalla pronuncia della Corte
costituzionale (sent. n. 96 del 1987) che - modificando un suo precedente
orientamento (C. cost. n. 129 del 1976 e n. 145 del 1979) e valorizzando
una linea di tendenziale confluenza del lavoro nautico nell'ordinaria disciplina
del lavoro subordinato - ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art.
3 Cost., l'art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 e l'art. 35, 3º comma,
l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilità,
al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, dell'intera
l. n. 604/66 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.
La pronuncia si inserisce appunto in un contesto di ripetuti interventi
della Corte che hanno ridimensionato la specialità del lavoro nautico.
Può infatti ricordarsi che già prima di C. cost. n. 96
del 1987 cit. la medesima Corte (sent. n. 23 del 1982) aveva dichiarato
illegittimo, per violazione dell'art. 36, 3º comma, cost., l'art.
1, 2º comma, n. 5, l. 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui
consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda
a ventiquattro ore non consecutive.
Inoltre C. cost. n. 63 del 1987 ha dichiarato illegittimo, per violazione
degli art. 3 e 36 cost., l'art. 352 c. nav. nella parte in cui esclude
la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in
cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
avvenga per fatto imputabile all'arruolato.
Più recentemente C. cost. n. 41 del 1991 ha dichiarato illegittimi,
per violazione dell'art. 3 cost.: a) l'art. 916 c. nav.; b) l'art. 10,
l. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità
della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione
aerea; c) l'art. 35, 3º comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte
in cui non prevede la diretta applicabilità, al personale navigante
delle imprese di navigazione aerea, dell'art. 18, medesima l. come modificato
dall'art. 1, l. 11 maggio 1990, n. 108; d) (in applicazione dell'art. 27,
l. 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 345 c. nav.
Pressocché coeva è poi la pronuncia con cui la Corte
(sent. n. 364 del 1991) ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art.
3 cost., l'art. 35, 3º comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte
in cui non prevede, in tema di sanzioni disciplinari, la diretta applicabilità,
al personale navigante delle imprese di navigazione, del1º, 2º
e 3º comma dell'art. 7 della medesima legge.
Da ultimo poi la Corte (sent. n. 72 del 1996) ha dichiarato incostituzionale
l'art. 390, 1º comma, c. nav. nella parte in cui ammette, in deroga
all'art. 545 c.p.c., il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni
del personale di volo delle imprese di navigazione aerea, fino ad un quinto
del loro ammontare, esclusivamente a causa degli alimenti dovuti per legge
o per debiti certi, liquidi ed esigibili, verso il datore di lavoro.
Non di meno poi si registrano pronunce che sotto altri aspetti ritengono
prevalenti gli aspetti di specialità del lavoro nautico (così
C. cost. n. 336 del 1985 e C. cost. n. 80 del 1994, per le quali v. "infra").
2.2.2. Orbene, la cit. pronuncia n. 96 del 1987 ha rilevato proprio
che "la sostanziale omogeneità delle relative situazioni afferenti
ai lavoratori comuni ed a quelli nautici impone l'uniformità delle
discipline nella mancanza di fondate ragioni per differenziarle"; e quindi
"non sussistono... valide ragioni per escludere il personale marittimo
navigante dalla disciplina della legge n. 604 del 1966".
Questa assimilazione non si ferma all'estensione della legge sulla
giusta causa e giustificato motivo di licenziamento. La Corte va oltre
rilevando che "altrettanto grave ed ingiustificata diseguaglianza di trattamento"
vi è nella misura in cui al lavoro nautico non trova applicazione
la tutela reintegratoria introdotta dall'art. 18 Stat. lav., la cui disciplina
va quindi parimenti estesa anche a tale rapporto di lavoro. Peraltro la
Corte osserva che il rinvio operato dall'art. 35 Stat. lav. alla contrattazione
collettiva si è rivelato in concreto inadeguato ed insufficiente
(anche in considerazione degli obblighi assunti dall'Italia con la convenzione
Oil di Ginevra del 24 giugno 1926, ratificata con legge 14 gennaio 1929
n. 416, e con quella successiva di Ginevra del 25 ottobre 1976, ratificata
con legge 10 aprile 1981 n. 1591 sulla continuità dell'impiego della
gente di mare); in particolare insufficiente ed inadeguato è stato
il c.d. regolamento della continuità del rapporto di lavoro inserito
in taluni contratti collettivi di maggior rilievo. Ciò indirettamente
vale anche a chiarire che l'assimilazione, quando alla disciplina del licenziamento
individuale, del lavoro nautico al lavoro comune - con radicale superamento
del regime speciale di libera recedibilità posto dall'art. 345 c.n.
- implica che si tratti della risoluzione unilaterale di un rapporto di
lavoro continuativo del personale marittimo navigante.
L'assimilazione è poi stata completata dalla cit. sent. n. 41
del 1991 che ha esteso il regime del recesso causale (nelle forme della
tutela c.d. obbligatoria e reale) anche al personale navigante delle imprese
di navigazione aerea, in particolare caducando interamente gli artt. 345
e 916 c.n. sul recesso "ad nutum".
2.2.3. Orbene nella specie - come risulta dalla sentenza del tribunale
che in tale parte non è stata oggetto di ricorso - il ricorrente
ha lavorato (in comandata) dal 3 aprile 1992 come elettricista addetto
all'allestimento delle navi della società in Rotterdam e poi (con
arruolamento) dal 20 novembre 1992 al 12 febbraio 1993 come personale navigante
imbarcato sulla motonave Via Adriatica, essendo stato iscritto dalla società
nel turno particolare depositato dalla società a Genova. Il 22 febbraio
1993 (ossia dieci giorni dopo la cessazione dell'imbarco) la società
comunicava al ricorrente la cancellazione dal turno particolare per il
mancato superamento del periodo di prova nel precedente imbarco.
A questa iniziativa della società il ricorrente reagiva domandando
in giudizio a) l'accertamento della nullità o dell'inefficacia della
cancellazione dal turno particolare (per ragioni che ormai non interessano
più); b) l'immissione nel regime di continuità.
Il secondo capo della domanda veniva rigettato sia dal pretore (perché,
pur avendo il ricorrente svolto il periodo minimo di imbarco, mancava il
requisito del "gradimento" della società), sia, in sede di appello,
dal Tribunale (anche per l'ulteriore ragione dell'inapplicabilità
"ratione temporis" di un determinato accordo sindacale del 22 gennaio 1993
al caso di specie) sicché - in mancanza di ricorso per cassazione
sul punto (atteso che il ricorrente si duole dell'accoglimento dell'appello
principale e non già del rigetto dell'appello incidentale) - passava
in giudicato; deve pertanto ritenersi che il ricorrente non fosse in regime
di continuità e che quindi la fattispecie in esame si qualifica
come quella della cancellazione dal turno particolare di un lavoratore
nautico privo del regime di continuità.
2.2.4. A questa fattispecie non si applica la sentenza n. 96 del 1987,
cit.
Occorre infatti distinguere.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 8 marzo 1990, n. 1874) ha già
affermato che a seguito della suddetta sentenza della Corte costituzionale
n. 96 del 1987 la disciplina in tema di tutela reale e di reintegrazione
nel posto di lavoro (art. 18 s. l.) trova applicazione (pure nelle controversie
pendenti) anche in favore del marittimo in regime di continuità
che sia stato illegittimamente cancellato (senza reiscrizione) dal turno
particolare costituito presso l'armatore (che assicura ai marittimi che
vi sono iscritti, provenendo dal turno generale, la precedenza nelle chiamate
per imbarco da parte di quel determinato armatore). Ha chiarito la Corte
che il lavoro nautico "in regime di continuità" (disciplinato dalla
contrattazione collettiva) è costituito dal contratto di arruolamento
a tempo indeterminato che si protrae fino al momento della cancellazione
del marittimo dal turno particolare senza reiscrizione; continuità
che è assicurata anche nei periodi di inoperosità tra ciascun
sbarco e l'imbarco successivo. Sicché in sostanza l'arruolamento
del marittimo iscritto al turno particolare in regime di continuità
consiste in una sequenza di convenzioni di imbarco nel contesto di un unico
rapporto di arruolamento che è caratterizzato - ha ulteriormente
precisato la Corte - "da una fase attiva di imbarco che termina con lo
sbarco per il godimento delle ferie e dei riposi compensativi, che risolve
automaticamente la convenzione di imbarco, ma non il contratto di arruolamento;
da una fase, successiva alla prima, di inattività predeterminata
e cioè da un periodo di riposo, retribuito e valutabile per l'anzianità...;
e da una fase, eventuale e indeterminata, di inattività per disponibilità
al reimbarco, non verificatosi al compimento del previsto periodo di riposo,
in cui il marittimo è ancora retribuito e conserva l'anzianità
di servizio"; questa costruzione della c.d. "continuità retribuita
di lavoro", introdotta e disciplinata dalla contrattazione collettiva (ma
l'esistenza di turni generali e particolari è confermata dal decreto
del Ministro della marina mercantile del 13 ottobre 1992 n. 584), trova
riscontro anche nella giurisprudenza precedente (cfr. - quanto alla specificità
del rapporto di arruolamento a tempo indeterminato - Cass. 14 novembre
1986 nn. 6705 e 6731, 16 dicembre 1986 n. 7599, che ha precisato anche
che, qualora il reimbarco non avvenga entro il compimento predeterminato
del periodo di riposo, il rapporto si protrae dal momento in cui il marittimo
viene a fruire della continuità a quello della cancellazione dal
turno o della non reiscrizione).
La cessazione di questo rapporto (continuativo, appunto) è segnata
dalla cancellazione del marittimo dal turno particolare senza reiscrizione,
che quindi ha la stessa portata e valenza del licenziamento individuale
nel rapporto di lavoro comune; sicché a tale "cancellazione" trova
applicazione la cit. pronuncia della Corte costituzionale nel senso che
le conseguenze dell'eventuale accertamento della sua illegittimità
sono quelle reintegratorie o indennitarie previste, in regime ordinario,
dalla tutela reale od obbligatoria.
Ma se il rapporto di arruolamento del marittimo iscritto al turno particolare
non è connotato dal regime di continuità, si ha solo una
sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento
(a viaggio o a tempo determinato ex art. 325 c.n.) e la cancellazione dal
turno particolare incide solo sulla disciplina dell'avviamento inibendo
al marittimo l'avviamento (con diritto di preferenza: art. 6, comma 9,
d.m. 13 ottobre 1992 n. 584, cit.) sulle navi di un determinato armatore
(ed infatti gli artt. 340 e 341 c.n. prevedono che la cessazione di diritto
del rapporto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi ovvero
a termine si verifichi di diritto rispettivamente al compimento del viaggio
o alla scadenza del termine; analogamente la contrattazione collettiva
prevede di solito che per i marittimi non in continuità il rapporto
cessi al compimento al periodo contrattuale di imbarco; si parla in tal
caso di sbarco per avvicendamento). Ha in particolare affermato Cass. 19
febbraio 1988 n. 1752 che le conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità
della cancellazione del marittimo dal turno particolare e della sussistenza
del diritto del lavoratore (illegittimamente) cancellato alla reiscrizione
nel turno sono disegnate dalla contrattazione collettiva, sempreché
non sia configurabile (come in relazione al marittimo iscritto in un turno
particolare ma in regime di continuità) un rapporto riconducibile
alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
fattispecie questa alla quale è applicabile la dichiarazione d'illegittimità
pronunciata dalla Corte costituzionale con la cit. sentenza n. 96 del 1987.
L'esistenza, o meno, del regime di continuità - che, in quanto meramente
convenzionale, consegue alle pattuizioni delle parti (o al loro comportamento
tacito concludente nella concreta attuazione del rapporto) - è poi
rimessa alla valutazione del giudice di merito implicando un accertamento
in fatto del contenuto negoziale del contratto di arruolamento.
2.2.5. Nella specie si versa proprio in questa seconda ipotesi e non
già nella prima giacché - come già rilevato - la domanda
del ricorrente diretta all'accertamento del rapporto di arruolamento come
rapporto connotato dal regime di continuità è stata respinta
e su di essa si è formato il giudicato. La conseguenza allora è
che - come ha esattamente ritenuto il tribunale - l'illegittimità
della cancellazione del ricorrente dal turno particolare (che segue di
dieci giorni lo sbarco in esecuzione del precedente contratto di arruolamento)
non ha inciso su tale contratto, ma ha privato il ricorrente di uno speciale
regime di favore nell'avviamento con precedenza su altri marittimi per
un successivo nuovo imbarco con un nuovo contratto di arruolamento. La
(illegittima) frustrazione di questa aspettativa al reimbarco trova compensazione
di tipo indennitario nella penale prevista dalla contrattazione collettiva
e non già nelle conseguenze reintegratorie e/o risarcitorie tipiche
del licenziamento individuale illegittimo in regime di tutela reale od
obbligatoria.
Il fatto poi che la contrattazione collettiva preveda una mera clausola
penale di importo assai limitato - e quindi una tutela in effetti inappagante
- desta qualche perplessità perché una sequenza di contratti
di arruolamento del marittimo pur non in regime convenzionale di continuità
crea comunque un'aspettativa di prosecuzione di tale sequenza (e quindi
di stabilità del posto di lavoro) non tanto dissimile dalla situazione
(che è invece di diritto soggettivo) del marittimo in regime di
continuità, tanto più che la cancellazione dal turno particolare
si riconnette - secondo la normativa contrattuale collettiva quale richiamata
dalla pronuncia impugnata - a comportamenti inadempienti del marittimo,
così come nel caso del licenziamento per giusta causa o per giustificato
motivo. Ma ciò è insufficiente per ipotizzare un'applicazione
estensiva della citata pronuncia n. 96 del 1987, anche perché la
giurisprudenza costituzionale ha ritenuto la legittimità della previsione,
ad opera della disciplina del lavoro nautico, della possibilità
di ricorso a rapporti a tempo determinato e tali sono i ripetuti imbarchi
del marittimo iscritto al turno particolare non in regime di continuità,
riferiti a distinti contratti di arruolamento. In particolare C. cost.
n. 336 del 1985 ha dichiarato inammissibile, perché importerebbe
un'innovazione normativa con implicazione di scelte discrezionali attribuite
esclusivamente al legislatore, la questione di legittimità costituzionale
degli art. 345 c. nav., 1 e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604, sollevata, in
riferimento agli art. 3, 4 e 35 cost., nella parte in cui escludono la
stabilità del posto di lavoro per i marittimi assunti per i lavori
di "comandata". Ma soprattutto deve ricordarsi C. cost. n. 80 del 1994,
che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, 2º comma, l. 18 aprile 1962 n. 230, sulla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato, e degli art. 325 e 326 c.
nav., nella parte in cui escludono l'applicabilità della legge indicata
al rapporto di lavoro marittimo, in riferimento all'art. 3 cost.
2.3. L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla
difesa del ricorrente (come terzo ed ultimo profilo dell'unico motivo di
ricorso) è manifestamente inammissibile perché genericamente
riferita alla "normativa individuata dal tribunale" senza in realtà
l'indicazione della disposizione censurata.
Parimenti inammissibile è comunque l'eccezione se si considera
che la disciplina applicata dal tribunale è di fonte contrattuale
collettiva e quindi è in sé inidonea a costituire oggetto
di sindacato di costituzionalità.
Se poi si riferisse la censura alle stesse disposizioni scrutinate
dalla più volte cit. sentenza n. 96 del 1987 per invocare una pronuncia
additiva che ne estenda ulteriormente l'ambito di applicazione fino a comprendere
anche l'ipotesi della cancellazione del marittimo dal turno particolare
non in regime di continuità, la questione - riferita (dalla difesa
del ricorrente) agli artt. 4, 24 e 113 Cost. - sarebbe comunque manifestamente
infondata perché (in disparte la non conferenza degli artt. 24 e
113 Cost. che attengono alla tutela giurisdizionale la cui piena garanzia
non viene affatto in discussione) il diritto al lavoro (di cui all'art.
4 Cost.) non implica che la violazione di un regime convenzionale di avviamento
al lavoro con diritto di precedenza (regime più favorevole di quello
ordinario) debba essere assimilata alla violazione della disciplina legale
del licenziamento individuale, stante la non comparabilità delle
situazioni. D'altra parte anche nella disciplina ordinaria del rapporto
di lavoro subordinato è rimesso all'autonomia delle parti stabilire
eventuali obblighi di assunzione (nel rispetto della disciplina del collocamento);
mentre una disciplina inderogabile, la cui eventuale violazione non potrebbe
essere contenuta e limitata dalla contrattazione collettiva con la previsione
di una mera clausola penale, vi è solo per le categorie protette
che beneficiano dell'avviamento obbligatorio.
Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

