PRES. De Tommaso G. REL. Figurelli D.
PM. Martone A. (Conf.)
RIC. Ferrovie dello Stato S.p.A.
RES. Salmieri
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - Trasformazione dell'ente in societa' per azioni - Conseguente cessazione dello "ius postulandi" da parte dell'Avvocatura dello Stato al momento della conclusione del grado di giudizio in corso - Conseguenze - Pubblicazione della sentenza dopo detta trasformazione - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Decorrenza del termine breve di impugnazione - Esclusione - Notificazione al funzionario dell'amministrazione interessata delegato ex art. 2, comma primo, R.D. n. 1611 del 1933 - Inefficacia.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - Ferrovie dello Stato - Trasformazione dell'ente pubblico in societa' per azioni - Conseguente cessazione dello "ius postulandi" da parte dell'Avvocatura dello Stato al momento della conclusione del grado di giudizio in corso - Conseguenze - Pubblicazione della sentenza dopo detta trasformazione - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Decorrenza del termine breve di impugnazione - Esclusione - Notificazione al funzionario dell'amministrazione interessata delegato ex art. 2, comma primo, R.D. n. 1611 del 1933 - Inefficacia.
R. D. DEL 30/9/1933 NUM. 1611 ART. 2 COMMA 1
L. DEL 17/5/1985 NUM. 210 ART. 1
L. DEL 17/5/1985 NUM. 210 ART. 18
L. DEL 8/8/1992 NUM. 359
*COST.
D. LG. C. P. S. DEL 23/1/1993 NUM. 16 ART. 15
L. DEL 24/3/1993 NUM. 75
COST.
D. L. DEL 11/7/1992 NUM. 333 ART. 18
La trasformazione in societa' per
azioni (in virtu' della deliberazione in data 12 agosto 1992
del Cipe, adottata in base all'art. 18 D.L. 11 luglio 1992 n. 333,
convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) dell'ente Ferrovie dello
Stato - istituito nella forma di ente pubblico economico con la legge
17 maggio 1985 n. 210 - ha determinato, con l'inapplicabilita'
della norma relativa al patrocinio legale ell'Avvocatura
dello Stato per il suddetto ente, ex art. 24, comma
terzo, legge n. 210 del 1985, il venir meno dello "ius postulandi"
della medesima Avvocatura, realizzando cosi' una fattispecie di impedimento
del procuratore per "factum principis", da ricondurre alla previsione
dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. (in quanto non assimilabile
alle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia della stessa
di cui al secondo comma dello stesso articolo); nell'ipotesi
in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in epoca successiva
alla suindicata data di trasformazione dell'ente, la notifica
della stessa sentenza eseguita alla Avvocatura dello Stato e inidonea
a far decorrere il termine breve di impugnazione; in
tale fattispecie non opera infatti il disposto
dell'art. 15, comma terzo bis, D.L. 23 gennaio 1993 n.
16 nel testo di cui alla legge di conversione 24 marzo
1993 n. 75, secondo cui quanto disposto dal cit. art. 24, comma
terzo, legge n. 210 del 1985 continua ad applicarsi per le
controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso
alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del richiamato decreto legge, posto che il limite
di applicazione di tale norma transitoria e' segnato, per i
giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso
alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza
definitiva. Per le stesse ragioni deve ritenersi nulla - ed inidonea a
far decorrere il termine breve di impugnazione - la notificazione
della sentenza avvenuta nei confronti del funzionario
dell'Amministrazione parte in causa, delegato dall'Avvocatura
a rappresentarla relativamente ad un giudizio svolgentesi fuori
dalla sede dei suoi uffici a norma dell'art. 2, primo comma, del R.D. n.
1611 del 1933.

