STATUTO
Articolo uno
E’ costituita in Cagliari una libera associazione denominata
I.S.DI.T. «Istituto per lo Studio del diritto dei Trasporti».
Articolo due
L’Associazione si propone, attraverso l’attività di ricerca
la pubblicazione di opere scientifiche, l’organizzazione di convegni, seminari
e dibattiti, di contribuire ad approfondire lo studio e la conoscenza del
diritto dei trasporti. Ciò anche al fine di fornire ad operatori
e utenti del settore socio-economico dei trasporti un’occasione di studio
e confronto sulle relative problematiche giuridiche.
Articolo tre
L’Associazione non ha scopo di lucro. I fondi, costituiti dalle quote
associative, da contributi di singoli, ovvero di enti pubblici o privati
e da altri proventi, saranno utilizzati soltanto per i fini indicati dall’art.
due: non potranno essere ripartiti tra i soci e gli amministratori.
Le cariche sociali sono gratuite e non possono essere retribuite
in nessuna forma. In caso di scioglimento e liquidazione dell’Associazione,
l’eventuale attivo dovrà essere distribuito ad associazioni che
perseguano scopi affini e non potrà in nessun caso essere ripartito
tra i soci.
Articolo quattro
L’anno sociale coincide con l’esercizio sociale: esso ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
Articolo cinque
All’Associazione possono aderire persone fisiche, enti ed associazioni,
che avranno comunque diritto ad un solo voto ciascuno in seno all’Assemblea.
Articolo sei
Per diventare socio dell’Associazione occorre farne domanda al Consiglio
Direttivo, il quale delibera all’unanimità per l’ammissione.
L’iscrizione è annuale e comporta il versamento della quota associativa
il cui ammontare é stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo sette
L’ammissione da parte del Consiglio Direttivo e il conseguente pagamento
della quota associativa conferiscono la qualifica di socio.
Articolo otto
La quaifica di socio si perde:
- a) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità dopo due mesi dall’ultimo invito ad effettuare
il pagamento della o delle quote associative scadute;
- c) per espulsione in seguito a contravvenzione delle norme statutarie
o regolamentari o a comprovati gravi motivi, riconosciuti tali con delibera
unanime del Consiglio Direttivo.
Articolo nove
Tutti i soci hanno pari diritto di voto nell’Assemblea
sono eleggibili alla cariche sociali.
Articolo dieci
Gli organi sociali sono: l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Articolo undici
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte dal segretario mediante avvisi
circolari spediti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
L’Assemblea in prima convocazione é legalmente costituita
quando i presenti raggiungono i due terzi dei soci in regola con il pagamento
delle quote associative.
La seconda convocazione é valida qualunque sia il numero dei
presenti e può essere tenuta trascorsa un’ora dalla prima convocazione.
L’Assemblea é convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
da almeno nove decimi dei soci.
Articolo dodici
All’Assemblea compete:
- a) l’elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del bilancio
annuale;
- c) l’approvazione del programma di attività per l’anno sociale
successivo;
- d) ogni altro eventuale argomento inserito all’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti e votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo tredici
Le proposte che i soci intendono portare all’esame dell’Assemblea devono
essere comunicate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della
data dell’Assemblea stessa, e verranno inserite all’ordine del giorno se
il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.
Articolo quattordici
Il Consiglio Direttivo é composto di tre membri eletti
dall’Assemblea.
Articolo quindici
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un VicePresidente
ed un Segretario. Il Segretario funge anche da Tesoriere.
Articolo sedici
Il Presidente:
- a) rappresenta legalmente l’Associazione;
- b) ha la firma sociale;
- c) sta in giudizio per l’Associazione sia come attore che come convenuto
e compie gli atti conservativi;
- d) ordina le spese nell’ambito dei singoli stanziamenti di bilancio,
liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati.
Articolo diciassette
Al Vice Presidente spettano i poteri e le attribuzioni del Presidente
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, nonchè in
virtù di delega espressa risultante da atto scritto.
Articolo diciotto
Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri fuorchè quelli
di competenza dell’Assemblea. Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio
Direttivo redige il bilancio da sottoporre all’Assemblea.
Articolo diciannove
Le controversie tra i soci sono demandate ad un colleggio arbitrale
composto dal Presidente dell’Associazione e da due soci nominati dalle
parti che controvertono.
Articolo venti
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e i soci che le ricoprono
sono rieleggibili.
Articolo ventuno
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza
in Assemblea di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di due
terzi dei presenti. In caso di scioglimento verranno nominati dall’Assemblea
uno o più liquidatori.
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