legislazione
comunitaria
di diritto
della navigazione e dei trasporti
del 15 ottobre 1996 (96/67/CE)
relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (in G.U., 2ª serie spec., 9 dicembre 1996 n. 95).
ART. 1. Campo di applicazione — 1. La presente
direttiva si applica a ogni aeroporto, situato nel territorio di uno
Stato membro, soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al
traffico commerciale secondo i criteri seguenti:
a) le disposizioni relativa alle categorie di servizi di cui
all’art. 7, § 1, non elencate all’art. 7,
§ 2 si applicano ad ogni aeroporto, indipendentemente dal
volume di traffico, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
b) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui
all’art. 7, § 2 si applicano dal 1° gennaio
1998 agli aeroporti aventi un traffico annuale superiore o pari a 1
milione di movimenti passeggeri o a 25.000 tonnellate di merci;
c) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui
all’art. 6 si applicano dal 1° gennaio 1999 agli
aeroporti:
- aventi un traffico annuale superiore o pari a 3 milioni di movimenti
passeggeri o a 75.000 tonnellate di merci, oppure
- che hanno registrato un traffico superiore o pari a 2 milioni di
movimenti passeggeri o 50.000 tonnellate di merci nel corso dei sei
mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre
dell’anno precedente.
2. Fatto salvo il § 1, le disposizioni della presente
direttiva si applicano dal 1° gennaio 2001 ad ogni aeroporto
situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni
del trattato, e aperto al traffico commerciale e avente un traffico
annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50.000
tonnellate di merci.
3. Qualora un aeroporto raggiunga una delle soglie di traffico merci
indicata nel presente articolo senza tuttavia raggiungere la
corrispondente soglia di traffico passeggeri, le disposizioni della
presente direttiva non si applicano alle categorie di servizi di
assistenza riservate esclusivamente ai passeggeri.
4. La Commissione pubblica a titolo informativo nella G.U.C.E.
l’elenco degli aeroporti di cui al presente articolo. Tale
elenco viene pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi
all’adozione della presente direttiva e successivamente una
volta all’anno.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al
1° luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di
questo elenco.
5. L’applicazione della presente direttiva
all’aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive
posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto
riguarda la controversia relativa alla sovranità sul
territorio in cui è situato tale aeroporto.
6. L’applicazione delle disposizioni della presente direttiva
all’aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in
cui sarà applicata la disciplina prevista dalla
dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e
del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e
del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito alla data di
applicazione.
ART. 2. Definizioni — Ai fini della presente
direttiva si intende per:
a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per
l’atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi
gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze
del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli
impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più
aeroporti che servono la stessa città o lo stesso
agglomerato urbano, come indicato nell’allegato II del reg.
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo
all’accesso dei vettori aerei comunitari ai collegamenti
aerei intracomunitari;
c) ente di gestione, l’ente cui le disposizioni legislative o
regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività
o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le
infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le
attività dei vari operatori presenti
nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
d) utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che
trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per
l’aeroporto considerato;
e) assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto a un utente,
quali descritti dall’allegato;
f) autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente fornisce
direttamente a se stesso una o più categorie di servizi di
assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi
denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi.
In base alla presente definizione non sono considerati terzi fra loro
gli utenti:
- di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria
nell’altro, ovvero
- la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a
titolo maggioritario da uno stesso ente.
g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona
fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie
di servizi di assistenza a terra.
ART. 3. L’ente di gestione di un aeroporto
— 1. Ai fini dell’applicazione della presente
direttiva, qualora la gestione e l’esercizio di un aeroporto
o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente,
ma di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato
come facente parte dell’ente di gestione.
2. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva,
qualora vi sia un solo ente di gestione per diversi aeroporti o sistemi
aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è
considerato separatamente.
3. Se gli enti di gestione degli aeroporti sono soggetti alla tutela o
al controllo di un’autorità pubblica nazionale,
questa è tenuta, nell’ambito degli obblighi
giuridici che le sono imposti, a provvedere all’applicazione
della presente direttiva.
ART. 4. Separazione delle attività — 1.
L’ente di gestione di un aeroporto, l’utente o il
prestatore di servizi che forniscono servizi di assistenza a terra
devono operare una netta separazione a livello contabili, secondo le
vigenti prassi commerciali, tra le attività legate alla
fornitura di tali servizi e le altre loro attività.
2. L’effettiva separazione contabile deve essere controllata
da un verificatore indipendente designato dallo Stato membro.
Egli verifica anche l’assenza di flussi finanziari tra
l’attività dell’ente di gestione in
quanto autorità aeroportuale e la sua attività di
assistenza a terra.
ART. 5. Il comitato degli utenti — 1. Non oltre
dodici mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva,
gli Stati membri provvedono affinché sia creato per ciascun
aeroporto contemplato, un comitato composto dai rappresentanti degli
utenti o delle organizzazioni rappresentative di tali utenti.
2. Ciascun utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua
scelta, di affidare ad una organizzazione l’incarico di
rappresentarlo.
ART. 6. Assistenza ai terzi — 1. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie secondo i criteri di cui
all’art. 1, per garantire ai prestatori i servizi il libero
accesso al mercato della prestazione di servizi di assistenza a terra a
terzi.
Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che i
prestatori dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella
Comunità.
2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori
autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a
terra:
- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante e olio,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo che in
partenza o in transito, il trattamento fisico delle merci e della posta
tra l’aerostazione e l’aereo.
In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a
meno di due, per ciascuna categoria di servizio.
3. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, almeno un
prestatore autorizzato non può essere controllato
direttamente o indirettamente
- né dall’ente di gestione
dell’aeroporto,
- né da un utente che abbia trasportato più del
25% dei passeggeri o delle merci registrati nell’aeroporto
durante l’anno precedente a quello in cui viene effettuata la
selezione dei prestatori,
- né da un ente che controlla o che è controllato
direttamente o indirettamente da tale ente di gestione o da tale
utente.
Ogni Stato membro può chiedere tuttavia, non oltre il
1° luglio 2000, che l’obbligo di cui al presente
paragrafo sia differito fino al 31 dicembre 2002.
La Commissione, assistita dal comitato di cui all’art. 10
esamina la domanda e può decidere di accoglierla, tenendo
conto dell’evoluzione del settore e in particolare della
situazione di aeroporti che si trovino in un’analoga
situazione in ordine al volume e alla struttura del traffico.
4. Qualora, a norma del § 2, limitino il numero di prestatori
autorizzati, gli Stati membri non possono impedire che un utente di un
aeroporto, indipendentemente dalle parti dell’aeroporto
assegnategli, usufruisca, per ciascuna categoria di servizi di
assistenza a terra soggetta a limitazione, di un’effettiva
scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra, alle
condizioni di cui ai § 2 e 3.
ART. 7. Autoassistenza — 1. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie, in base ai criteri fissati
all’art. 1, per garantire la libera effettuazione
dell’autoassistenza a terra.
2. Tuttavia, per le seguenti categorie di servizi:
- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico
delle merci e della posta, in arrivo, in partenza e in transito, tra
l’aerostazione e l’aereo,
gli Stati membri possono riservare l’effettuazione
dell’autoassistenza ad almeno due utenti, a condizioni che
questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi,
trasparenti e non discriminatori.
ART. 8. Infrastrutture centralizzate — 1. Nonostante
l’applicazione degli art. 6 e 7, gli Stati membri possono
riservare all’ente di gestione dell’aeroporto o ad
altro ente, la gestione delle infrastrutture centralizzate volte a
fornire servizi di assistenza a terra e la cui complessità,
costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o la
duplicazione, per esempio i sistemi di smistamento dei bagagli,
antighiaccio, di depurazione dell’acqua o di distribuzione
del carburante. Essi possono rendere obbligatorio l’impiego
di queste infrastrutture per i prestatori di servizi e per gli utenti
che effettuano l’autoassistenza.
2. Gli Stati membri vigilano che la gestione delle infrastrutture
avvenga in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in
particolare, a che non ne sia ostacolato l’accesso da parte
dei prestatori di servizi e degli utenti che praticano
l’autoassistenza, entro i limiti previsti dalla presente
direttiva.
ART. 9. Deroghe — 1. Laddove in un aeroporto, per
vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile,
specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di
utilizzazione delle superfici, risulti impossibile
un’apertura del mercato e/o l’effettuazione
dell’autoassistenza ai livelli previsti dalla presente
direttiva, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:
a) di limitare il numero di prestatori per una o più
categorie di servizi di assistenza non elencata all’art. 6,
§ 2 in tutto l’aeroporto o in parte di esso; in
questo caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 6,
§ 2 e 3;
b) di riservare a un solo prestatore una o più categorie di
servizi di assistenza di cui all’art. 6, § 2,
c) di riservare l’effettuazione dell’autoassistenza
a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate
all’art. 7, § 2, a condizione che questi utenti
siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non
discriminatori;
d) di vietare, o limitare ad un solo utente, l’effettuazione
dell’autoassistenza per le categorie di servizi di assistenza
a terra elencate all’art. 7, § 2.
2. Qualsiasi decisione di deroga adottata a norma del § 1
deve:
a) specificare la categoria o le categorie di servizi cui si applica la
deroga e i vincoli specifici di spazio o di capacità
disponibili che la giustificano;
b) essere accompagnata da un piano di misure adeguate mirante a
superare questi vincoli.
Inoltre, la deroga non deve:
i) pregiudicare indebitamente gli obiettivi della presente direttiva;
ii) dar luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di
servizi e/o gli utenti che praticano l’autoassistenza;
iii) essere più ampia del necessario.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima
della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al §
1, nonché i motivi che le giustificano.
La Commissione pubblica nella G.U.C.E. un riassunto delle decisioni
notificate e invita le parti interessate a presentare le loro
osservazioni.
4. La Commissione effettua un esame approfondito della decisione di
deroga presentata dallo Stato membro. A tale scopo la Commissione
svolge un’analisi particolareggiata della situazione e uno
studio delle misure appropriate presentate dallo Stato membro per
accertare l’esistenza dei vincoli addotti e
l’impossibilità di aprire il mercato e/o di
consentire l’effettuazione dell’autoassistenza ai
livelli previsti dalla presente direttiva.
5. In seguito a tale esame e previa consultazione dello Stato membro
interessato, la Commissione può approvare la decisione dello
Stato membro o opporvisi se ritiene che i vincoli richiamati non siano
accertati o non siano di entità tale da giustificare una
deroga. Previa consultazione dello Stato membro interessato, la
Commissione può altresì esigere che lo Stato
membro stesso modifichi la portata della deroga o la limiti alle sole
parti di un aeroporto o di un sistema aeroportuale in cui i vincoli
addotti sono accertati.
La decisione della Commissione è adottata non oltre tre mesi
dalla notifica da parte dello Stato membro ed è pubblicata
nella G.U.C.E.
6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma del
§ 1 non può eccedere i 3 anni, salvo per le deroghe
concesse in base al § 1, lett b. Non oltre tre mesi prima
della scadenza di detto termine, ogni domanda di deroga deve formare
oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà
a sua volta soggetta alla procedura prevista dal presente articolo.
La durata delle deroghe concesse a norma del § 1, lett. b non
può eccedere i due anni. Tuttavia, ogni Stato membro
può chiedere, in base al § 1, che tale periodo sia
prolungato una sola volta di due anni. La Commissione, assistita dal
Comitato di cui all’art. 10, decide in merito alla domanda.
ART. 10. Comitato consultivo — 1. La Commissione
è assistita da un comitato consultivo, composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della
Commissione.
2. Il comitato consiglia la Commissione in ordine
all’applicazione dell’art. 9.
3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su
qualsiasi altra questione inerente all’applicazione della
presente direttiva.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
ART. 11. Selezione dei prestatori di servizi — 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché sia
istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a
fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui
il loro numero è limitato nei casi di cui all’art.
6, § 2 o all’art. 9. Tale procedura deve rispettare
i seguenti principi:
a) laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato
d’oneri o specifiche tecniche cui i prestatori devono
uniformarsi, questo capitolato o queste specifiche sono definiti previa
consultazione del comitato degli utenti. I criteri di selezione
previsti dal capitolato d’oneri o dalle specifiche tecniche
devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Dopo aver informato la Commissione, lo Stato membro interessato
può prevedere, tra le condizioni standard o le specifiche
tecniche cui devono conformarsi i prestatori, l’obbligo di
servizio pubblico per gli aeroporti che servono le regioni periferiche
o regioni in via di sviluppo facenti parte del suo territorio che non
presentano interesse commerciale ma che hanno un’importanza
capitale per lo Stato membro in questione;
b) deve essere indetta una gara d’appalto, pubblicata nella
G.U.C.E., aperta a tutti i prestatori interessati;
c) i prestatori sono scelti:
i) sentito il comitato degli utenti, dall’ente di gestione se
quest’ultimo,
- non fornisce servizi analoghi di assistenza a terra,
- non controlla, direttamente o indirettamente, nessuna impresa
fornitrice di tali servizi,
- non detiene alcuna partecipazione in detta impresa;
ii) dalle competenti autorità degli Stati membri
indipendenti dagli enti di gestione, previa consultazione del comitato
degli utenti e delle autorità di gestione, negli altri casi;
d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di
sette anni,
e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima
dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si
procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura.
2. Qualora il numero dei prestatori sia limitato a norma
dell’art. 6, § 2 o dell’art. 9,
l’ente di gestione può esso stesso fornire servizi
di assistenza a terra senza essere soggetto alla procedura di selezione
di cui al § 1. Esso può altresì
autorizzare un’impresa prestatrice a fornire servizi di
assistenza a terra nell’aeroporto considerato senza che tale
impresa sia soggetta alla medesima procedura
- se controlla quest’impresa direttamente o indirettamente,
oppure
- se è controllato, direttamente o indirettamente, da
quest’impresa.
3. L’ente di gestione informa il comitato degli utenti delle
decisioni adottate a norma del presente articolo.
ART. 12. Aeroporti insulari — Nell’ambito
della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto, di cui
all’art. 11, uno Stato membro può estendere
l’obbligo di servizio pubblico a altri aeroporti nel suo
territorio a condizione:
- che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione
geografica e
- che essi abbiano un volume non inferiore a un movimento di 100.000
passeggeri all’anno
- e che infine la Commissione, assistita dal comitato di cui
all’art. 10, dia la sua approvazione a tale estensione.
ART. 13. Consultazioni — Gli Stati membri si accertano che sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria relativa all’applicazione delle disposizioni della presente direttiva tra l’ente di gestione, il comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga concessa a norma dell’art. 9, § 1, lett. b, nonché sull’organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all’anno.
ART. 14. Idoneità — 1. Gli Stati membri
possono subordinare l’attività di un prestatore di
servizi di assistenza o di un utente che effettua
l’autoassistenza in un aeroporto all’ottenimento di
un riconoscimento di idoneità rilasciato da
un’autorità pubblica indipendente
dall’ente di gestione di tale aeroporto.
I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità
devono riferirsi ad una situazione finanziaria sana e ad una copertura
assicurativa sufficiente, alla sicurezza degli impianti, degli
aeromobili, delle attrezzature e delle persone nonché alla
tutela dell’ambiente e all’osservanza della
legislazione sociale pertinente.
I criteri devono rispettare i seguenti principi:
a) devono essere applicati in modo non discriminatorio ai diversi
prestatori e utenti;
b) devono essere in rapporto con l’obiettivo perseguito;
c) non possono portare ad una riduzione di fatto dell’accesso
al mercato o dell’effettuazione dell’autoassistenza
sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente
direttiva.
Tali criteri devono essere resi pubblici e il prestatore o
l’utente che effettua l’autoassistenza deve essere
previamente informato circa la procedura di rilascio.
2. È possibile rifiutare o revocare il riconoscimento di
idoneità solo se il prestatore o l’utente che
effettua l’autoassistenza non risponde ai criteri di cui al
§ 1 per motivi ad esso imputabili.
I motivi del rifiuto o della revoca devono essere comunicati al
prestatore o all’utente di cui trattasi e all’ente
di gestione.
ART. 15. Norme di comportamento — Lo Stato membro
può, se del caso su proposta dell’ente di
gestione,
- vietare ad un prestatore di servizi o ad un utente di fornire la
prestazione o effettuare l’autoassistenza se il prestatore o
l’utente non si attengono alle norme imposte loro dallo Stato
membro stesso al fine di garantire il buon funzionamento
dell’aeroporto.
Dette norme devono rispettare i seguenti principi:
a) devono essere applicate in modo non discriminatorio ai diversi
prestatori e utenti;
b) devono essere in rapporto con l’obiettivo perseguito;
c) non possono portare a una riduzione di fatto dell’accesso
al mercato o dell’effettuazione dell’autoassistenza
sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente
direttiva;
- imporre in particolare ai prestatori che forniscono servizi di
assistenza nell’aeroporto di partecipare in modo equo e non
discriminatorio all’adempimento degli obblighi di servizio
pubblico contemplati dalle disposizioni legislative o regolamentari
nazionali, soprattutto l’obbligo di garantire la permanenza
dei servizi.
ART. 16. Accesso agli impianti — 1. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e
agli utenti che intendono praticare l’autoassistenza
l’accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui
detto accesso è una condizione necessaria per
l’esercizio delle loro attività. Qualora
l’ente di gestione o, all’occorrenza,
l’autorità pubblica o un altro ente che lo
controlla imponga condizioni all’accesso, queste devono
essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.
2. Gli spazi disponibili per l’assistenza a terra
nell’aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di
servizi e tra i diversi utenti che praticano
l’autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura
necessaria all’esercizio dei loro diritti e per consentire
una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Qualora l’accesso agli impianti aeroportuali comporti la
riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà
determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non
discriminatori.
ART. 17. Sicurezza — Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti.
ART. 18. Protezione sociale e dell’ambiente — Fatta salva l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente.
ART. 19. Osservanza delle disposizioni nazionali — Il prestatore che effettua un’attività di assistenza a terra in un aeroporto di uno Stato membro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria.
ART. 20. Reciprocità — 1. Fatti salvi gli
impegni internazionali della Comunità, qualora risulti che
in materia di accesso al mercato dell’assistenza a terra o
dell’autoassistenza, di un paese terzo:
a) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti
comunitari che praticano l’autoassistenza un trattamento
paragonabile a quello riservato dagli Stati membri ai prestatori o agli
utenti che praticano l’autoassistenza, di quel paese terzo,
oppure
b) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti di uno
Stato membro che praticano l’autoassistenza il trattamento
nazionale, oppure
c) riserva ai prestatori e agli utenti di altri paesi terzi che
praticano l’autoassistenza, un trattamento più
favorevole di quello riservato ai prestatori o gli utenti di uno Stato
membro che praticano l’autoassistenza,
uno Stato membro può sospendere del tutto o in parte gli
obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti dei
prestatori o degli utenti di quel paese terzo, in base al diritto
comunitario.
2. Lo Stato membro in questione informa la Commissione in merito a
qualsiasi sospensione o revoca dei diritti o degli obblighi.
ART. 21. Diritto di ricorso — Gli Stati membri o, se
del caso, gli enti di gestione provvedono affinché le parti
che abbiano un legittimo interesse dispongano di un diritto di ricorso
avverso le decisioni o misure individuali adottate a norma
dell’art. 7, § 2 e degli art. da 11 a 16.
Il ricorso deve poter essere proposto dinanzi ad un giudice nazionale o
dinanzi a un’autorità pubblica diversa
dall’ente di gestione dell’aeroporto di cui
trattasi e, all’occorrenza, indipendente
dall’autorità pubblica che controlla tale ente.
ART. 22. Relazione informativa e revisione — Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono
necessarie per redigere una relazione sull’applicazione della
presente direttiva.
Tale relazione, corredata di eventuali proposte di revisione della
presente direttiva, è redatta non oltre il 31 dicembre 2001.
ART. 23. Attuazione — 1. Gli Stati membri adottano
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva non oltre un anno dalla
pubblicazione nella G.U.C.E. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
ART. 24. Entrata in vigore — La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.C.E.
ALLEGATO. Elenco dei servizi di assistenza a terra —
1. L’assistenza a terra e la supervisione comprende:
1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le
autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate
per conto dell’utente e la fornitura di locali ai suoi
rappresentanti,
1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle
telecomunicazioni,
1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e
l’amministrazione delle unità di carico,
1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo,
nonché gli altri servizi amministrativi richiesti
dall’utente.
2. L’assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di
assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in
coincidenza, in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti
di viaggio, le registrazioni dei bagagli e il trasporto di questi
ultimi fino ai sistemi di smistamento.
3. L’assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli
nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro
preparazione in vista della partenza, il loro caricamento
e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi
trasportatori da e per l’aereo nonché il trasporto
dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.
4. L’assistenza merci e posta comprende:
4.1. per le merci, esportate, importate o in transito, la
movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi
documenti, le formalità doganali e tutte le misure
conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della
corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure
conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
5. L’assistenza operazioni in pista comprende:
5.1. la guida dell’aereo all’arrivo e alla partenza
(*),
5.2. l’assistenza al parcheggio dell’aereo e la
fornitura di mezzi appropriati (*),
5.3. l’organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e
il prestatore dei servizi lato pista (*),
5.4. il caricamento e lo scaricamento dell’aereo, compresa la
fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il
trasporto dell’equipaggio e dei passeggeri tra
l’aereo e l’aerostazione e il trasporto dei bagagli
tra l’aeromobile e l’aerostazione,
5.5. l’assistenza all’avviamento
dell’aereo e la fornitura di mezzi appropriati,
5.6. lo spostamento dell’aereo alla partenza e
all’arrivo, la fornitura e la messa in opera dei mezzi
necessari,
5.7. il trasporto, il caricamento sull’aereo dei cibi e delle
bevande e il relativo scaricamento.
6. L’assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:
6.1. la pulizia esterna e interna dell’aereo, il servizio dei
gabinetti e dell’acqua,
6.2. la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione
della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento
dell’aereo,
6.3. la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il
magazzinaggio di queste attrezzature.
7. L’assistenza carburante e olio comprende:
7.1. l’organizzazione e l’esecuzione del
rifornimento e del recupero del carburante, compreso il magazzinaggio,
il controllo della qualità e della quantità delle
forniture,
7.2. il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.
8. L’assistenza manutenzione comprende:
8.1. le operazioni ordinarie effettuate prima del volo,
8.2. le operazioni particolari richieste dall’utente,
8.3. la fornitura e la gestione del materiale necessario per la
manutenzione e dei pezzidi ricambio,
8.4. la richiesta o prenotazione di un’area di parcheggio e/o
di un hangar per effettuare la manutenzione.
9. L’assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi
comprende:
9.1. la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove,
9.2. l’assistenza in volo, compreso all’occorrenza,
il cambio d’itinerario in volo,
9.3. i servizi dopo il volo,
9.4. la gestione degli equipaggi.
10. L’assistenza trasporto a terra comprende:
10.1. l’organizzazione e l’effettuazione del
trasporto dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli, delle
merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma
escluso il trasporto tra l’aereo e qualsiasi altro punto
all'interno del perimetro dello stesso aeroporto,
10.2. qualsiasi trasporto speciale richiesto dall’utente.
11. L’assistenza ristorazione (catering) comprende:
11.1. il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa,
11.2. il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori
necessari alla loro preparazione,
11.3. la pulizia degli accessori,
11.4. la preparazione e la fornitura del materiale e delle provviste di
cibi e bevande.
(*) Purché questi servizi non siano assicurati dal servizio
di circolazione aerea.

