legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata
al d.lg. 18 luglio 2005, n.
171,
Codice della nautica da diporto)
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Della navigazione marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo VIII
Disposizioni speciali
Capo I
Della navigazione da diporto
(Art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate) (1)
Capo II
Della pesca marittima
Disposizioni speciali
Capo I
Della navigazione da diporto
(Art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate) (1)
(Art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza
lorda non superiore alle venticinque tonnellate) (1)
(Art.
215 - Condotta di battelli a remi) (1)
(Art. 216 -
Personale di camera e di famiglia) (1)
Art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di
associazioni nautiche riconosciute
I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e
costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle
venticinque tonnellate.
Capo II
Della pesca marittima
Articolo 219 - Pesca marittima
È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Articolo 220 - Categorie della
pesca
La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti
Articolo 221 - Riserva della
pesca ai cittadini
La pEsca Nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca naZiOnali, salvo speciali convenzioni internazionali.
Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
Articolo 222 - Concessioni di
tonnare e di altri impianti fissi da pesca
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio
marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri
impianti da pesca Fissi, O di opere per l'allevamento dei pesci, dei
crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di
spuGne, e in genere ad ogni occupazione deL demanIo mArittimo e del
mare territoriale occorreNte per fIni di pesca.Articolo 223 -
Autorità competente per la vigilanza sulla pesca
All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile (2), salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
Capo III
Del cabotaggio e del servizio marittimo
Del cabotaggio e del servizio marittimo
Articolo 224 - Riserva della
prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.
1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge (3).
Capo IV
Dell'esercizio della navigazione interna
Dell'esercizio della navigazione interna
Articolo 225 - Concessione di
servizi
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.
È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Articolo 226 - Autorizzazione di
servizi
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.
Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Articolo 227 - Autorizzazione
mediante annotazione sulla licenza.
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
Articolo 228 - Annotazione nei
registri di iscrizione.
L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Articolo 229 - Tariffe.
Il ministro dei trasporti stabilisce le modalità dei servizi
di
cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.
Articolo 230 - Caratteristiche
delle navi
Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti.
Articolo 231 - Regolamenti
comunali
La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti, di concerto con quello per gli interni.
(1) Articolo abrogato dall'art. 66, n. 1, lett. a) del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto). .

(2) Competenza oggi spettante al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in l. 27 febbraio 1998, n. 30.
(pagina aggiornata il 24.1.2009)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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