legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro secondo - Della proprietà e dell'armamento della nave
Della navigazione marittima e interna
Libro secondo - Della proprietà e dell'armamento della nave
Titolo I - Della
costruzione della nave
Art. 232 - Cantieri e
stabilimenti di costruzione
La costruzionE delle navi e
dei
galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui
direttori siano muniti della prescritta abilitazione.
La costruzione delle Navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall’ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Art. 233 - Dichiarazione
di costruzioneLa costruzione delle Navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall’ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Chi imprende la costruZione
di una nave
o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione
all’ufficio competente del luogo dove è intrapresa
la
costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei
quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei
direttori delle costruzioni.
L’ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
Parimenti devono essere notificati all’ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruziOni.
Art. 234 - Uffici
competenti a tenere il registro delle navi in costruzioneL’ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
Parimenti devono essere notificati all’ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruziOni.
Il registro delle navi e
dei
galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uFfici
di
compartimentO, da quelli di circondario e dagli altri uffici deleGati
dal capo deL compartImento.
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dAl ministro per le comunicazioNI.
Art. 235 - Controllo
tecnico sulle costruzioniIl registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dAl ministro per le comunicazioNI.
Il controllo tEcNico sulle
costruZiOni
marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei
limiti e
con le modalità stabilite da leggi e regolamenti.
Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conFerite da leggi e regOlamenti speciali al ReGistro itaLIANo navale, e ferme In ogni caso le disposizioni dell’articolo seguente.
Art. 236 - Sospensione
della costruzione per ordine dell’autoritàIl controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conFerite da leggi e regOlamenti speciali al ReGistro itaLIANo navale, e ferme In ogni caso le disposizioni dell’articolo seguente.
L’ufficio
competentE a ricevere la
dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la
sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta
dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della
prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all’articolo 232,
secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.
Con provvedimento del
miNistro dei trasporti può altresì venire
ordinata la sospensione
della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o
dell’ispettorato compartimentale, non risulti condotta
secondo le
regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le
prescrizioni dei regolamenti.
Art. 237 - Forma del
contratto di costruzioneIl contratto di costruZione
della nave,
le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a
pena di nullità.
La disposizione del cOmma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 238 -
Pubblicità del contratto di costruzioneLa disposizione del cOmma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Il contratto di costruzione
della nave
deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi
in costruzione. In mancanza, la nave si considera Fino a prova
contraria costruita per conto dello stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e cOnservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.
Art. 239 - Forma del
titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizioneEseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e cOnservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.
Per quanto riGuarda la
forma del titolo
da trascrivere, si applica il disposto dell’articolo 252, primo
comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei gaLleggianti indicati nel
secondo comma dell’articolo 237,
la trascrizione può
compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con
sottoscrizione autenticata.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e l’esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
Art. 240 -
Responsabilità del costruttorePer quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e l’esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
L’azione dI
responsabilità
contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si
prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell’operA.
Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.
Art. 241 - Norme
applicabili al contratto di costruzioneIl committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.
Per quanto non è
disposto dal
presente capo, al contratto di costruzione si applicaNo le norme che
regolano il contratto dI appalto.
Art. 242 - Forma e
pubblicità degli atti relativi alla proprietà di
navi in costruzioneGli atti costitutivi,
traslativi o
estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in
costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste
dall’articolo 249.
Per gli effetti previsti dal codice civilE, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 252 a 254; 256.
Art. 243 - Varo della navePer gli effetti previsti dal codice civilE, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 252 a 254; 256.
Il costruttore non
può varare la nave senZa il consenso del committente o della
maggioranza dei committenti.
Il giorno e l’ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all’ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.
In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consensO, l’ufficio predetto può, su richiesta dell’interessato, autorizzare il varo.
Art. 244 - Iscrizione
della nave dopo il varoIl giorno e l’ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all’ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.
In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consensO, l’ufficio predetto può, su richiesta dell’interessato, autorizzare il varo.
L’autorità
alla quale,
compiuto il varo, è richiesta l’iscrizione della
nave o
del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148,
provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare
sull’atto di nazionalità, se trattasi di nave
maggiore, le
trascrizioni Fatte nel registro delle navi in costruzione a nOrma degli
articoli 242, 567, secondo comma.
(pagina aggiornata il 6.1.2009)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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