legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro secondo - Della proprietà e dell'armamento della nave
Della navigazione marittima e interna
Libro secondo - Della proprietà e dell'armamento della nave
Titolo II - Della
proprietà della nave
Capo I - Della Proprietà
Art. 245 - Norme applicabili alle navi
Art. 246 - Pertinenze della nave
Sono pertinenze della nave
le
imbarcazionI, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere
tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento
della nAve.
La destiNazione può essere effettuata anche da chi non sIa proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.
Art. 247 - Regime delle
pertinenze di proprietà alienaLa destiNazione può essere effettuata anche da chi non sIa proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.
Ai terzi di buona fede, che
hanno
acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena della
pertinenza può essere opposta solo quando risulta da
scrittura
avente data certa anteriore ovvero dall’inventario di bordo.
La cEssazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall’inventario di bordo, Non è opponibile ai terZi i quali abbiano anteriormente acquistatO diritti sulla nave.
Art. 248 - Diritti dei
terzi sulle pertinenzeLa cEssazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall’inventario di bordo, Non è opponibile ai terZi i quali abbiano anteriormente acquistatO diritti sulla nave.
La dEstiNaZiOne di una cosa
al servizio
o all’ornamento della nave non pregiudica i diritti
preesistenti
sulla cosa medesima a FavOre di terzi. Tuttavia tali diritti non
possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da
scrittura avente data certa anteriore o dall’inventario di
bordo.
Art. 249 - Forma degli
atti relativi alla proprietà delle naviGLI Atti costitutivi,
traslativi o
estiNtIvi di proprietà o di altri diritti reali su navi o
loro
carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
Tali
atti, all’estero, devono essere ricevuti
dall’autorità consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 250 -
Pubblicità degli atti relativi alla proprietà
delle naviLe disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Per gli effEtti previsti
dal codice
civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di
proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi
pubblici,
quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione
nella matricola ed annotazione sull’atto di
nazionalità;
quando concernono Navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante
trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascriZiOne.
Art. 251 - Ufficio
competente ad eseguire la pubblicitàNelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascriZiOne.
La pubblicità
deve essere richiesta all’uFficio d’iscrizione
della nave o del galleggiante.
Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all’ufficio marittimO o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l’ufficio trasmette immediatamente all’ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
Art. 252 - Forma del
titolo per la pubblicitàTuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all’ufficio marittimO o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l’ufficio trasmette immediatamente all’ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
La trascrizione e la
annotazione non
possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti
dall’articolo 2657 del codice civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei GalLeggianti indicati nel secondo comma dell’articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell’alienante, con sottoscrizione autenticata.
Art. 253 - Documenti per
la pubblicità di atti tra viviTuttavia, quando si tratta delle navi o dei GalLeggianti indicati nel secondo comma dell’articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell’alienante, con sottoscrizione autenticata.
Chi domanda la
pubblicità di atti
tra vivi deve consegnare all’ufficio competente i documenti
richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso
prevIsto nel secondo comma dell’articolo
249 del presente codice,
in luogo dei documenti richiesti nell’articolo 2658 del
codice
civile, è sufficiente la dichiarazione di alienAzione di cui
all’articolo precedente.
La nota di trascrizione deve contenere:
Art. 254 - Documenti per
la pubblicità di acquisti a causa di morteLa nota di trascrizione deve contenere:
- 1) il nome, la paternità, (1) la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
- 2) l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
- 3) il Nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
- 5) l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’artIcolo 2659 del codice civile.
Chi domanda la
pubblicità di un
acquisto a causa di morte deve consegnare all’ufficio
competente
i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662
del codice civile, pEr i casi in ciascuno di detti articoli indicati.
La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all’articolo precedeNte, completate con quelle richieste dall’articolo 2660 del codice civile.
La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all’articolo precedeNte, completate con quelle richieste dall’articolo 2660 del codice civile.
Art. 255 - Esibizione dell’atto di nazionalità
Se la richiesta di
pubblicità si
riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i
documenti di cui agli articoli 253,
254, deve esibire
all’ufficio
al quale richiede la pubblicità, l’atto di
naZionalità, per la prescritta annotazione.
Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all’ufficio d’iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all’ufficio stesso l’atto di nazionalità, l’ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all’ufficiO marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l’annotazione sull’atto di nazionalità.
Art. 256 - Esecuzione
della pubblicitàTuttavia, quando la pubblicità è richiesta all’ufficio d’iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all’ufficio stesso l’atto di nazionalità, l’ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all’ufficiO marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l’annotazione sull’atto di nazionalità.
L’ufFicio di
iscrizione prende
nota della domanda di pubblicità in un repertorio e
trascrive il
contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell’ora in cui
è stata ad esso presentata la domanda O questa, nel caso
previsto dal secondo comma dell’articolo
251, gli è
pervenuta.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull’atto di nazionalità a cura dell’autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell’autorità indicata nel secondo comma dell’articolo 251 o del secondo comma dell’articolo 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
Dell’adempimento delle formalità suddette l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Art. 257 - Ordine di
precedenza e prevalenza delle trascrizioniSe si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull’atto di nazionalità a cura dell’autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell’autorità indicata nel secondo comma dell’articolo 251 o del secondo comma dell’articolo 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
Dell’adempimento delle formalità suddette l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Nel concorso di
più atti resi
pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti
stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di
trascrizione nella matricola o nel reGistro di iscrizione.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionaLità, prevalgono le risultanze della matricola.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionaLità, prevalgono le risultanze della matricola.
Capo II - Della comproprietà
Art. 258 - Quote di comproprietà
Le quote di partecIpazione
nella proprietà della nave sono espresse in carati.
I carAti sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
Art. 259 - Deliberazioni
della maggioranzaI carAti sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
Le deliberazioni prese
dalla
maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la
minoranza per tutto quanto concerne l’interesse comune dei
comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.
La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivameNte più di dodici caratI della nave.
Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.
Art. 260 - Deliberazioni
per innovazioni o per riparazioni straordinarieLa maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivameNte più di dodici caratI della nave.
Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.
Per le innovazioni o
riparazioni che
importino spese eccedenti la metà del valore della nave,
accertato dal Registro italiano navale o dall’ispEttorato
compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i
comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioraNza
di almeno sedici carati.
I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Art. 261 - Difetto di
maggioranzaI comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Quando una deliberaZiOne
non può
essere presa per mancata Formazione della maggioranza richiesta dagli
articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale
è l’ufficio di iscriZione, su domanda di uno o
più
caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri
comproprietari, provvede con decreto secondO l’interesse
comune.
Art. 262 - Ipoteca della
naveLa deliberazione di
ipotecare la nave
deve essere presa cOn la magGioranza di sedici carati. Se la
maggioranza non raggiunge i sedici carati, l’ipoteca non
può essere costituita senza l’autorizzazione data
dal
tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.
Art. 263 - Ipoteca dei
caratiArt. 264 - Vendita della nave
La deliberazione di vendita
della nave deve essere presa all’unAnimità.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della Nave all’incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del tribunale può essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti In contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della Nave all’incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del tribunale può essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti In contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
(1) Ora "luogo e data di nascita", invece che "paternità", come disposto dalla l. 31 ottobre 1955, n. 1064.

(pagina aggiornata il 6.1.2009)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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