legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata
al decreto leglisletivo
26 maggio 2004, n. 153
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro secondo - Della proprietà e dell'armamento della nave
Della navigazione marittima e interna
Libro secondo - Della proprietà e dell'armamento della nave
Titolo III -
Dell'impresa di navigazione
Capo I
Dell'armatore
Art. 265 - Dichiarazione di armatore
Art. 274 - Responsabilità dell’armatore
Capo II
Della società di armamento tra comproprietari
Art. 278 - Costituzione della società
Capo III
Del raccomandatario
Art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione
Capo IV
Del comandante della nave
Art. 292 - Comando della nave
Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione
Capo V
Dell'equipaggio
Art. 316 - Formazione dell’equipaggio
Art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime
Capo I
Dell'armatore
Art. 265 - Dichiarazione di armatore
Chi assume
l’esercizio di una nave deve preventivamente fare
dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della
nave o
del galleggiante.
Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatorE Non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.
Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
Art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla
navigazione internaQuando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatorE Non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.
Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
Per l’esercizio
delle navi addette alla navigazione interna,
l’annotazione dell’atto di concessione o di
autorizzazione
per il serviZio di trasporto o di rimorchio, nei registri
d’iscrizione della nave, tiene luogo della dichiaraziOne di
armatore.
Art. 267 - Designazione di rappresentanteNel fare la dichiarazione
ovvero nel compiere le formalità di
cui agli articoli 265, terzo
comma, 266,
l’armatore, se non
è domiciliato nel luogo dove è
l’uFficio di
iscrizione della nave O del GalLeggIANte, deve designare un
rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti
dell’autorità preposta alla navigazione marittima
o
interna, sI intende domiciliato.
Art. 268 - Forma della
dichiarazioneLa dichiarazionE di
armatore è fatta per atto scritto coN
sottoscriZiOne autenticata, ovvero verbalmente; in
quest’ultimo
caso la dichiarazione è raccolta
dall’autorità
competente con processo verbale, nelle FOrme stabilite dal reGoLamento.
Art. 269 - Documenti da consegnareQuando
l’esercIzio non è AssuNto dal proprIetario,
all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia
autentica
del titolo che attribuisce l’uso della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con l’intervento di entrambi.
Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatoreNel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con l’intervento di entrambi.
La dichiarazione di
armatore deve contenere:
Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione- a) il nome, la paternità (1), la nazionalità, il domicilio o la residenza dell’armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
- c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario
- d) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso della nave.
La dichiarazione di
armatorE deve essere trascritta nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori,
annotata sull’atto di Nazionalità.
Per l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.
Art. 272 - Presunzione di armatorePer l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.
In mancanza della
dichiaraZione di armatore debitamente resa pubblica,
armatore si presume il proprietario fino a prova cOntraria.
Art. 273 - Nomina di comandante della naveArt. 274 - Responsabilità dell’armatore
L’armatore
è responsabile dei Fatti dell’equipaggio
e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto
riguarda la nave e la spediziOne.
Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 275 - Limitazione del debito dell’armatoreTuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Per le obbliGazioni
contratte in occasione e per i bisogni di un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante
lo stesso viaggio, ad eccezione di queLle derivanti da proprio dolo o
colpa grave, l’armatore può limitare il debito
complessivo
ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del
nolo e
di ogni altro provento del viaggio.
Sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.
Art. 276 - Valutazione della naveSulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.
Agli effetti della
determinazione della somma limite si assume il
valore della nave al momento in cui è richiesta la
limitazione e
non oltre la fIne del viaggio, sempre che tale valore non sia
nè
inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore
della
nave all’inizio del viaggio.
Se il valore della nave al momento in cui è richiestA la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all’inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all’inizio del viaggio.
Art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventiSe il valore della nave al momento in cui è richiestA la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all’inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all’inizio del viaggio.
Agli effetti della
determinazione della somma limite, per il Nolo e per
gli altrI proventi del viaggio viene computato l’ammontare
lordo.
Capo II
Della società di armamento tra comproprietari
Art. 278 - Costituzione della società
I comproprietari possono
costituirsi in società di armamento
mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i
caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con
sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzionE ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascuN caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave.
Art. 279 - Pubblicità dell’atto di costituzioneOve non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzionE ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascuN caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave.
L’atto di
costituzione deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante,
nonché, per le navi maggiori, mediante annotaZione
sull’atto di nazionalità. Analogamente devono
essere
pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della
società.
La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del pOrto d’iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.
Art. 280 - Documenti per la pubblicità dell’atto
di costituzioneLa pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del pOrto d’iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.
Chi domanda la
pubblicità deve consegnare all’ufficio
competente copia in Forma autentica della scrittura o della
deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice
esemplare.
La nota deve contenere:
Art. 281 - Esecuzione della pubblicità dell’atto
di costituzioneLa nota deve contenere:
- a) il nome, la paternità (1), la naziOnalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
- b) gli elementi di individuazione della nave;
- c) la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;
- d) il nome, la paternità del gerente e l’indicazione dei suoi poteri.
L’ufficio, al
quale è richiesta la pubblicità deLla
costituzione della società di armamento, provvede alla
esecuzione delle formalità indicate nell’articolo 256.
Art. 282 - Pubblicità a cura del gerenteQuando la nomina del
gerente non sia stata resa pubblica a norma degli
articoli precedentI il gerente medesimo deve consegnare
all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia
in
forma autentica dell’atto di nomina, perché gli
estremi di
questo, con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano
trAscritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore,
annotati sull’atto di nazionalità.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell’articolo 279.
Art. 283 - Responsabilità dei comproprietariIn pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell’articolo 279.
Delle obbligazioni assunte
per la gestione comuNe I comproprietari sono
responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote
sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non
hanno
consentito alla costituzione della società non
può
superare l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione
nella nave.
Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.
Art. 284 - Effetti della mancanza di pubblicitàIl debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.
In mancanza della
pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari
consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a mENo che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Art. 285 - Ripartizione degli utili e delle perditeLe successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a mENo che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Quando non sia diversamente
stabilito nella scrittura di costituzione o
nella deliberazione prevista nel secondo comma dell’articolo 278,
gli utili e le perdite della società di armamento si
ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive
quote sociali.
Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipaZiOne alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.
Art. 286 - Recesso di comproprietari componenti
dell’equipaggioTuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipaZiOne alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.
I comproprietari che siano
componenti dell’equipaggio della nave
comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società
ed
ottenere il rimborso delle loro quote.
Capo III
Del raccomandatario
Art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione
Salvo i casi previsti
nell’articolo 290, al
contratto di
raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con
rappresentanza.
Art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatarioEntro i limiti nei quali
gli è conFerita la rappresentanza
dell’armatore o del vettore, il raccomandatario
può
promuovere azioni ed essere convenutO in giudizio in loro nome.
Art. 289 - Pubblicità della procuraLa procura conferita al
raccomandatario, con sottoscrizione autenticata
del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere
depositate presso l’ufficio del porto, ove il raccomandatario
risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo
le norme del reGolamento.
Il comandante del porto deve dare comunicazione dell’avvenuta pubbLicazione al consIglio provinciale delle corporazioni (2).
Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l’affare.
Art. 290 - Altre specie di raccomandazioniIl comandante del porto deve dare comunicazione dell’avvenuta pubbLicazione al consIglio provinciale delle corporazioni (2).
Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l’affare.
Quando il raccomandatario
è preposto all’esercizio di una
sede dell’impresA di navigazione o di quella di trasporto, si
applicano le norme relative agli institori.
Quando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.
Quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di concludere in Nome proprio affari per conto dell’armatore o del vettore, sI applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione
institoriaQuando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.
Quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di concludere in Nome proprio affari per conto dell’armatore o del vettore, sI applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Quando il raccomandatario
è prEposto all’esercizio di uNa
sede dell’impresa di navigazione, la pubblicità
richiesta
nell’articolo 289 tiene
luogo di quella prevista dal codice
civile per l’institore.
Capo IV
Del comandante della nave
Art. 292 - Comando della nave
Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione
In caso di morte, assenza o
impedimento del comandante, il cOmando
della nave spetta agli uFficiali di coperta, nell’ordine
gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui
giungano disposiziOni dell’armatore o, in mancanza di queste,
fino al porto di primo approdo, ove l’autorità
preposta
alla navigazione marittima o interna ovvero
l’autorità
consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leGgi e regolamenti speciali.
Art. 294 - Assunzione di comandante straniero all’esteroPer le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leGgi e regolamenti speciali.
Nei porti esteri, previa
autorizzazione dell’autorità
consolare, il comando della nave può essere affidato, fino
al
porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a
uno straniero in possesso di abiLitazione corrispondente a quella del
comandante da sostituire.
Art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legaliAl comandante della nave,
in modo esclusIvo, spetta la direzione della manovra e della
navigazione.
Il comandante rappresenta l’Armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella Nave e nel carico egli esercita I poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Art. 296 - Atti di stato civile e testamentiIl comandante rappresenta l’Armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella Nave e nel carico egli esercita I poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
Il comandantE della nave
marittima esercita le funzioni di ufficiale di
stato civile previste dal presente codice e riceve i testameNti
indicati nell’articolo 611 del codice civile.
Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenzaPrima della partenZa il
comandante, oltre a promuovere la visita nei
modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la
nave sia idonea al viaggiO da intraprendere, bene armata ed
equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia
convenientemente caricata e stivata.
Art. 298 - Comando della nave in navigazioneIl comandante, anche quando
sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve
dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e
all’uscita dei porti, dei canali, dei Fiumi e in ogni
circostanza
in cui la navigazione presenti particolari difficOltà.
Art. 299 - Documenti di bordo e tenuta dei libriIl comandante deve curare
che durante il viaggio siano a bordo i
prescritti documenti relativi alla nave, all’equipaggio, ai
passeGgeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di
bordo siano regoLarmente tenuti.
Art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazioneSe in corso di navigazIone
vengono a mancare le provviste di bordo o
altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il
comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.
A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all’uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti A bordo.
Art. 301 - Riduzione delle razioni di viveriA tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all’uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti A bordo.
Se alla deficienza delle
provviste alimentari di bordo non è
possibile sopperire a norma dell’articolo
precedente, il
comandante deve ridurre in misura adeguata le razioNI di viveri dovute
all’equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali
previsioni di un possibile rifornimento.
Art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizioneSe nel corso del viaggio si
verificano eventi che mettono in pericolo
la spedizionE, il comandante deve cercare di assicurarNe la salvezza
con tutti i meZzi che sono a sua immediata disposizione o che egli
può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo
l’assistenza di altre navi.
Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell’articolo 307.
Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Art. 303 - Abbandono della nave in pericoloSe a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell’articolo 307.
Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Il comandante non
può ordinare l’abbandonO della nave in
pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti
dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli
uFficiali
di coperta o, in mancanza, di due almenO fra i più provetti
componenti dell’equipaGgio.
IL comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Art. 304 - Relazione di eventi straordinariIL comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Se nel corso del viaggio si
sono verificatI eventi straordinari
relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il
comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo,
relazione scrittA alla competeNte autorità del luogo.
Art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazioneAnteriormente alla
verifica, a norma dell’articolo
584, della
relazione di cuI all’articolo precedente, il comandante non
può iniziare la scaricazione della nave, trannE che in caso
di
urgeNZa.
Art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandanteIl comandante
può in ogni caso provvedere agli
approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve
entità e
alle piccole riparazioni necessarie per la manutenziOne ordinaria della
nave.
FuOri dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell’equipaggio.
La presenza dell’armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell’armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale Gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all’interessato fino a prova contraria.
Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggioFuOri dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell’equipaggio.
La presenza dell’armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell’armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale Gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all’interessato fino a prova contraria.
Se neL corso del viaggio
sorge necessità di denaro per
rifornimento di provviste, per riparazione o per altra urgente esigenza
della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri
negli estremi previsti nel primo comma dell’articolo
precedente,
il comandante deve darne immediato avviso all’armatore.
Quando ciò non sia possibile, ovvero se l’armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d’opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed aI destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli Aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell’articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l’autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
Art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari
delle pertinenzeQuando ciò non sia possibile, ovvero se l’armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d’opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed aI destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli Aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell’articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l’autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
Quando le merci esistenti a
bordo sono impiegate o vendute dal
comandante per le esigenze della nave, l’armatore
è tenuto
a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime
avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di
destinazione.
Tuttavia, se anteriormente all’arrivo nel luogo di prevista
destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è
perduta
per causa non imputabile all’armatore, questi è
tenuto a
corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci
avevano al momento dell’impiego ovvero il prezzo ricavato
dalla
vendita.
Quando per le stesse esigenze sono veNdute pertinenze di proprietà aliena, l’armatore è tenuto a corrIspondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all’armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l’armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l’armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Art. 309 - Poteri processuali del comandanteQuando per le stesse esigenze sono veNdute pertinenze di proprietà aliena, l’armatore è tenuto a corrIspondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all’armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l’armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l’armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Fuori dei luoghi nei quali
sono presenti l’armatore o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante
può,
in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi
in nome e nell’interesse dell’armatore, pEr quanto
riguarda
la Nave e la spedizione.
Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell’armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell’articolo 306.
L’armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.
Art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto
dei comproprietariPossono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell’armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell’articolo 306.
L’armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.
Se alcuno dei
comproprietari che hanno consentito alla costituzione
della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese
necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la
intimazione al comproprietario, può, previa autoriZzazione
della
competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto
del
comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla
di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.
Art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilitàIl cOmandante non
può vendere la nave senza mandato speciale del
proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si veriFichi un casO di
estrema urGenza, la competente autorità del luogo, accertata
l’assoluta innavigabilità della nave,
può
autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le
modalità
della vendita.
Art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al caricoIl comandante deve, quando
ciò si renda necessario e
compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla
tutela degli interessi degli aventi diritto aL carico.
Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventualI rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire A suo criterio nel modo migliore.
Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di
pilotaggioSe per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventualI rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire A suo criterio nel modo migliore.
In caso di pilotaggio, il
comandante è responsabile dei danni
causati alla nave da errata manovra, se non provi che
l’errore
è derivato da inesatte indicazioNI o informazioni fornite
dal
pilota.
Art. 314 - Processo verbaleLe cause E la portata dei
provvedimenti presi dal comandante ai sensi
degli articoli da 300 a 302,
nonché la necessità di
provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma
dell’articolo 307,
devono essere fatte constare, appena
possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta
o, in mancanza, dai principali membri dell’equipaggio. In
caso di
rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve
indicare le ragioNi del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della presentazione di questa alla competente autorità.
Art. 315 - Autorità competenteCopia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della presentazione di questa alla competente autorità.
L’autorità
competente a concedere le autorizzazioni
previste in questo capo e a ricevere la relaZione di cui
all’articolo 304
è, nella Repubblica, il presidente del tribunale
e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore;
all’estero, il consOle o chi ne fa le veci.
Capo V
Dell'equipaggio
Art. 316 - Formazione dell’equipaggio
L’equipaggio
della nave marittima è costituito dal
comandante, dagli uFficiali e da tutte le altre persone arruolate per
il servizio della nave. L’equipaggio della nave della
navigazione
interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da
tutti
gli altri iscritti nei registri del persOnale navigante imbarcati per
il servizio della nave.
Fa inoltre parte dell’equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.
Art. 317 - Composizione e forza minima dell’equipaggioFa inoltre parte dell’equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.
Il comandante del porto
provvede all’applicazione delle
disposizioni di leGge e delle norme corporative riguardanti la
determinazione deL numero minimo degli ufficiali di coperta e di
macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la
forza minima dell’intero equipaggio.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. (3)
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro delle infrastrutture e trasporti.
Art. 318 - Nazionalità dei componenti
dell’equipaggio (4)Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. (3)
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro delle infrastrutture e trasporti.
[1] L’equipaggio
delle navI nazionali armate nei porti della
Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di
altri Paesi appartenenti all’Unione europea.
[2] Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nAzionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. (5)
[2-bis] I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. (6)
[3] Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell’armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranNe che per la qualifica dI comandantE. (7)
Art. 319 - Assunzione di personale straniero all’estero[2] Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nAzionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. (5)
[2-bis] I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. (6)
[3] Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell’armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranNe che per la qualifica dI comandantE. (7)
Nei porti esteri della
navigaZione marittima o interna e nei porti
nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o
personale navigante di nazionalità italiana, possono essere
assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto
dell’intero equipaggio e per il solo tempo necessario al
viaggio
da compiere. (8)
In caso di speciali esigenze, l’autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l’assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente. (8)
Art. 320 - Servizio di macchinaIn caso di speciali esigenze, l’autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l’assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente. (8)
Art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime
La gerarchia dei componenti
dell’equipaggio marittimo è la seguente:
Art. 322 - Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna- 1) comandante;
- 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
- 3) primo uFficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
- 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
- 5) gli altri ufficiali;
- 6) nostromo, maestro di macchina;
- 7) gli altri sottufficiali;
- 8) i comuni.
La gerarchia dei componenti
dell’equipaGgio delle navi addette alla navigazione interna
è la seguente:
- 1) comandante;
- 2) macchinista, motorista;
- 3) capo timoniere;
- 4) i sottufficiaLi;
- 5) i comuni.
(1) Oggi "luogo e data di nascita", invece che "paternità", come disposto dalla l. 31 ottobre 1955, n. 1064.

(2) Oggi Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(3) Comma inserito dalla l. 9 giugno 1977, n. 333
(4) Articolo sostituito dall'art. 7, III comma del d.l. 30 dicembre 1977, n. 457.
(5) Comma da ultimo modificato dall'art. 5, I comma della l. 16 marzo 2001..
(6) Comma inserito dall'art. 38, punto 8 della l. 1 agosto 2002, n. 166.
(7) Comma modificato dall'art. 5, I comma del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
(8) Comma modificato dall'art. 38, punto 9 della l. 1 agosto 2002, n. 166.
(pagina aggiornata il 6.1.2009)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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