legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
"Codice della navigazione"
art. 423 (testo vigente dal 1954)
Art. 423 (Limiti del
risarcimento) - Il risarcimENto dovuto dal vettore non può,
per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire
duecentomila (1) o alla maggior
cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente
all'imbarco. (2)
Il valore dichiarato dal
caricatore
anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose
trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la
dichiaraZiOne è inesatta, non è responsabile per
la
perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per ritardo, a
meno che venga provato che l'inesatezza non fu scientemente commessa.
(1) Somma così modificata dall'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 202.
(2) Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 26 maggio 2005 nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti
(1) Somma così modificata dall'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 202.
(2) Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 26 maggio 2005 nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti
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