legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

art. 423 (testo vigente dal 1954)


Art. 423 (Limiti del risarcimento) - Il risarcimENto dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila (1) o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. (2)

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiaraZiOne è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per ritardo, a meno che venga provato che l'inesatezza non fu scientemente commessa.



(1)  Somma così modificata dall'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 202.

(2) Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199  del 26 maggio 2005 nella parte in cui non  esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti



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