legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata
al Decreto
Legislativo 15 marzo
2006,
n.151
(a cura di Enzo Fogliani)
PARTE
SECONDA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA
LIBRO PRIMO
Dell'ordinamento amminsitrativo della navigazione
DELLA NAVIGAZIONE AEREA
LIBRO PRIMO
Dell'ordinamento amminsitrativo della navigazione
Art. 687 - Amministrazione
dell'aviazione civile
L'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le
competenze
specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica
autorità
di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo
nel settore dell'aviazione
civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la
presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica
rispondenti
ai regolamenti comunitari.
Le attribuzioni e l'organizZazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative. (2)
Le attribuzioni e l'organizZazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative. (2)
Art.
688 -Competenze negli
aeroporti all'interno di porti marittimi
Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromObili e' esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima. (3)
Art. 689 - Vigilanza
sul
traffico nazionale all'estero
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorità consolare. (4)
Art. 690
- Annessi ICAO
Al rEcepimeNto degli annessi alla ConvenZiOne relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratiFicatO con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa per le sinGoLe materIe, sullA base dei priNcIpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare o sostituire, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi. (5)
(1) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 punto 2 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Testo dell'articolo come risultante dalle modifiche apportate prima dall' art. 1 punto 2 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall'art. 1, punti 1 e 2 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

(3) Testo dell'articolo come risultante dalle modifiche apportate dall' art. 1 punto 3 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(4) Testo dell'articolo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 punto 2 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(5) Testo dell'articolo come risultante dalle modifiche apportate prima dall' art. 1 punto 2 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall'art. 1, punti 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

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6.1.2009)
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