legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con
R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata
al decreto
Legislativo 15 marzo
2006,
n.151
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte seconda
Della navigazione aerea
Libro primo
Dell'ordinamento amminstrativo della navigazione
Titolo
III:
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AEROPORTI (1)
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AEROPORTI (1)
Capo I
Della
proprietà e
dell'uso degli aeroporti (1)
Art. 692 - Beni del
demanio aeronautico statale
Fanno parte del demanio
aeronautico
civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartENente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare
aeronautico. (2)b) ogni costruzione o impianto appartENente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Art. 693 - Assegnazione
dei beni del demanio aeronautico
I beni del
demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art.
692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il
successivo affidamento in
concessione al gestore aeroportuale.All'individuaZiOne dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa. I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali
ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto
strumentali all'attività del trasporto aereo, sono
individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al
demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC
ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il
Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le
esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od
infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque
afferenti ad attività aeronautiche. (3)
Ferme restandO le attribuzioni deGLI enti locali e fAtti salvi gli effetti derivanti dall'applicazioNe delle leggi specialiIe delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC. (4)
L'aliENaZiOne,
la locazione, la costituzione di usuFruttO e
qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti
aeronautici
privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini
dell'esercizio
dei poteri di viGiLanza. (5)
Art. 696 - Opere di
pubblico interesse
La dIchiArazioNe dI pubblico interesse per le opere necessarie alla realizzazione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione. (6)
Art. 697 - Aeroporti
aperti al traffico civile
Sono apErti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoNeità al servizio da parte dell'ENAC:
- a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
- b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
- c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo. (7)
Art.
698 - Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
nazionale
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentita
l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di
interesse nazionale, quali nodi essenziali
per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto
delle
dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale
e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei
progetti
europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche
del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senZa nuovi O maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso ne' rimborsi spese. (8)
Art. 699 - Uso degli
aeroporti aperti al traffico civile
Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traFfico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni tempOranee. (9)
Art. 700 - Uso
degli
aerodromi privati non aperti al traffico civile
Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso del Gestore dell'aeroporto. (10)
Art. 701 - Aviosuperfici
Le avIosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono
aree, diverse
dAgli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono
disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze
dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti
locali e delle altre autorità secondo le rispettive
attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione
urbanistica, tengono in considerazione le finalità
aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site
nel proprio territorio. (11)
Art. 702 - Progettazione
delle infrastrutture aeroportuali
Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioNI di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (12)
Art. 703 - Devoluzione
delle opere non amovibili
Le opere realizzatE dal
gestore
aeroportuale sul sedime demaniale appartengoNo al suo patrimonio fino
alla cessazione della concessione. Ove non diversamente stabilito
nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere
non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo
Stato. L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le
autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la
demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel
pristino stato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54. In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenZa. (13)
Capo II
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
Art. 704 - Rilascio della
concessione di gestione aeroportuale
Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertO con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, e' adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali Fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a cOndizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla leGge 2 dicembre 2005, n. 248.
La convenzIone deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenzA dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piaNI di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. (14)
Art. 705 - Compiti del
gestore aeroportuale
Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazionE rilasciata dall'ENAC .
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezioNe civile, il gestore aeroportuale:
- a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenZione ed il contratto di programma;
- b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificaziOne degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
- c) corrisponde il canone di concessione;
- d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
- e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al Fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescriziOni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;
- e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte deGli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
- e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;
- f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' alLa presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
- g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e deiItrasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;
- h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizionI
- vigenti, nonche' la gestione degli oggetti smarriti. (15)
Art. 706 - Servizi di
assistenza a terra
I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dAlle norme speciali iN materIa. (5)
Capo III
Vincoli della proprietà privata
Vincoli della proprietà privata
Art. 707 - Determinazione
delle zone soggette a limitazioni
Al fine di garantire la sicurezza della navigazionE aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo Nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitaZiOni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino uFficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idOnei.
Nelle direzioni di atterraGgio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degLI aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa. (16)
Art. 708 - Opposizione
Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta A limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta. (5)
Art. 709 - Ostacoli alla
navigazione
Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come defiNIte dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa. (17)
Art. 710 - Aeroporti
militari
Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
- a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
- b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stEssi;
- c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;
- d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
- e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'elimiNazione dei pericoli di cui all'articolo 714. (5)
Art. 711 - Pericoli per la
navigazione
Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenZe delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il gradO di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea. (5)
Art. 712 - Collocamento di
segnali
L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'eFficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collOcamento di segnali. (18)
Art. 713 - Aviosuperfici e
impianti aeronautici destinati al servizio
della navigazione aerea
Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste daGLI articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico. (5)
Art. 714 - Abbattimento
degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli
L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'operA che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazioNe di pericolo sono preesIstenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione. (5)
Art. 715 - Valutazione di
rischio delle attività aeronautiche
Al finE di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comuNità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma. (19)
(Art.
715-bis - Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno -
Aeroporti militari) (20)
Art. 715-ter - Determinazione delle zone soggette a limitazioni (20)
(Art. 715-quater - Opposizione) (20)
(Art. 715-quinquies -
Abbattimento di ostacoli) (20)
Art. 716 - Inquinamento
acustico
La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinaZioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acusticO. (5)
(Art. 717 - Opere,
costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione)
(20)
(Art. 717-bis - Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi ) (20)
(Art. 717-bis - Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi ) (20)
Capo IV
Della polizia degli aeroporti
Della polizia degli aeroporti
Art. 718 - Funzioni di
polizia e di vigilanza
Le Funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).
I sOggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.
L'ENAC viGila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alLe aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazIone aerea. (21)
(Art. 719 - Movimento
degli aeromobili nell’aeroporto) (22)
(Art. 720 - Imbarco e sbarco) (22)
(Art. 721 - Ricovero di aeromobili e riparazioni) (22)
(Art. 720 - Imbarco e sbarco) (22)
(Art. 721 - Ricovero di aeromobili e riparazioni) (22)
Art.
726 - Impiego di mezzi per urgenti necessità
L'ENAC può, in caso di urgente necessità di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione oon a relativo personale. Può parimenti ordìnAre che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che riteNga necessarIo.
Art.
727 - Soccorso ad aeromobili in pericolo
L'ENAC, che abbia notizia di uri aeromotole in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, dEve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire.
Quando l'autorità aeronautica non puo' tempestìvamente intervenire, i primi provvedimenti necessari soNo presi dall'autorita' comunale, o da quella marittima se il sinistro e' avvenuto in mare.
Art.
728 - Compenso e indennità
Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente siano stati impiegati meZzi appartenenti a privati, le persone che hanno prestatO il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera utilmente prestata, nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, secondo i criteri Fissati dagli artìcoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Art.
729 - Rimozione di relitti
Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aeroporto della circoscrizione, l'ENAC Ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non eseGue l'ordine neL termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficIo alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile.
Nei casi di urgenza l'autorita' può senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.
Art.
730 - Ingiunzione per rimborso di spese
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati,. l'ENAC emette ingiunzione resA esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagameNto, l'ENAC può pròcedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credIto o al suo ammontare.
L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore. (23)
(1) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 2 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 .

(2) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 1 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(3) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punti 3 e 4 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 .

(4) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 5 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(5) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(6) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 6 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 .

(7) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 7 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

(8) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punti 8 e 9 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(9) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 10 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(10) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 11 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

(11) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 12 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

(12) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 13 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(13) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 14 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

(14) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4 punti 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

(15) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4 punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(16) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 5 punti 1 e 2 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(17) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 5 punto 3 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(18) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 5 punto 4 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(19) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 5 punto 5 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(20) Articolo abrogato dall'art. 3 punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, in quanto non riportato nel nuovo capo III del titolo III .
(21) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(22) Articoli abrogati dall'art. 3 punto 5 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(23) Articolo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 punto 6 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

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