legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata
al Decreto
Legislativo 15 marzo
2006,
n.151
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte seconda
Della navigazione aerea
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo
IV
DEL PERSONALE AERONAUTICO
DEL PERSONALE AERONAUTICO
Art. 731 - Il personale
aeronautico.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e' previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
- a) il personale di volo;
- b) il personale non di volo. (1)
Art. 732 - Personale di
volo.
Il personale di volo comprende:
- a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
- b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
- c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo. (1)
Art. 733 - Personale non
di volo.
Il personale non di volo comprende:
- a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
- b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
- c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
- d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
- e) il personale addetto ai controlli di sicurezza. (2)
Art. 734 - Licenze ed
attestati.
I titoli profEssioNali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegraZiOne, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre FOrme di certificazione sono disciplinati da reGoLamentI dell'ENAC, emANatI in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea. (3)
Art. 735 - Obbligo di
esibizione di licenze e di attestati.
I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali. (1)
Art. 736 - Albi e registro
d'iscrizione del personale aeronautico.
Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione. (4)
(Art. 737 - Requisiti per
l’iscrizione negli albi e nel registro) (5)
(Art. 738 - Documenti di lavoro della gente dell’aria) (5)
(Art. 738 - Documenti di lavoro della gente dell’aria) (5)
(1) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4 punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(2) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 7 punto 2 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(3) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 7 punto 3 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(4) Testo come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 7 punto 4 del d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
(5) Articoli abrogati dall'art. 4 punto 2 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(pagina aggiornata il 3.1.2009)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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