legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto
legislativo 15
marzo 2006, n. 151
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile
Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.
Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all’articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.
In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l’aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell’aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall’utilizzazione dell’aeromobile ai sensi del primo comma, l’utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.
Capo II
Del noleggio
Del noleggio
Al nolEggio di aeromobile si applicaNo le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposiZiOni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell’aeromobile.
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
Art. 940-ter - Sostituibilità dell’aeromobile (5)
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l’aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.
La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all’impiego commerciale dell’aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà. (7)
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall’esercizio e il noleggiatore quelli relativi all’impiego commerciale dell’aeromobile.
Capo III
Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone e di bagagli
Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone e di bagagli
Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. (8)
Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’articolo 953. (9)
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subìto.
L’assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. (10)
Art. 943 - Obblighi d’informazione (2)
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. (11)
Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto.
Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell’articolo 454, in quanto compatibili. (12)
Il passeggero, se non si presenta all’imbarco nel tempo stabilito, paga l’intero prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all’imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
L’organismo responsabile dell’applicazione della normativa comunitaria è l’ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge. (13)
Con apposito regolamento dell’ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d’attesa. Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
- a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d’attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d’ordine a lui attribuito nella lista;
- b) l’elenco dei numeri d’ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell’apertura della lista d’attesa;
- c) i passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d’ordine a ciascuno attribuito, fino all’esaurimento della capacità dell’aeromobile.
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La stessa norma si applica quando l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Art. 949-ter - Prescrizione (14)
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’articolo 941.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.
Sezione II
Del trasporto di cose
Del trasporto di cose
Art. 950 - Forma del contratto
Il contratto di trasporto di cose deve esser provato per iscritto.
Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.
Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.
Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’articolo 951.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.
Sezione III
Della lettera di trasporto aereo
Della lettera di trasporto aereo
(Art.
962 - Forma e trasferimento dell’originale della lettera di
trasporto rilasciato al mittente) (19)
(1) Rubrica modificata dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Articolo sostituito dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96..
(4) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96. e poi modificato dall'art. 14 punto 1 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(5) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96. e poi modificato dall'art. 14 punto 2 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 17, punto 1 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi modificato nel titolo dall'art. 14 punto 3 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151
(7) Comma modificato dall'art. 14 punto 4 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151
(8) Comma modificato dall'art. 14 punto 5 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151
(9) Comma modificato dall'art. 14 punto 6 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(10) Comma modificato dall'art. 14 punto 7 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(11) Comma modificato dall'art. 14 punto 8 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(12) Comma inserito dall'art. 14 punto 9 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(13) Comma modificato dall'art. 14 punto 10 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(14) Articolo aggiunto dall'art. 14 punto 11 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(15) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 13 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(16) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 14 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(17) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 15 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(18) Articolo sostituito dall'art. 14 punto 16 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(19) Articolo abrogato dall'art. 14 punto 17 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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