legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

art. 952 (testo vigente dal 1987 al 2006)


Art. 952 (Limiti del risarcimento)

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire trentatremila (1) per chilogrammo  di merce caricata o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.
Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria (2).

(1)  Somma così modificata dal d.p.r. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) il testo che precede è stato sostituito dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151. 





                    ( testo a cura di Enzo Fogliani)                   




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