legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto
legislativo 15
marzo 2006, n. 151
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile
Titolo V
Dei priviliegi e del'ipoteca
Capo I
Dei privilegi
Dei priviliegi e del'ipoteca
Capo I
Dei privilegi
Art. 1022 - Preferenza dei
privilegi
I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale.
Art. 1023 - Privilegi
sull’aeromobile e sul nolo
Sono privilegiati sull’aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell’aeromobile nei limiti fissati nell’articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:
- 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sull’aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell’aeromobile dopo l’arrivo nel luogo di ultimo approdo;
- 2) i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;
- 3) i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione aeronautica o dall’autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatorii dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;
- 4) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio;
- 5) le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l’esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l’assicurazione obbligatoria; le indennità per l’urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio; (1)
- 6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali, dal comandante, anche quando sia esercente dell’aeromobile, per le esigenze della conservazione dell’aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.
Art. 1024 - Privilegi sulle cose
caricate
Sono privilegiati sulle cose caricate:
- 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
- 2) i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
- 3) le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio;
- 4) i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.
Art. 1025 - Estinzione dei
privilegi sull’aeromobile e sul
nolo
I privilEgi sull’aeromobile e sul Nolo si estinguono, oltre che per l’estinZiOne del credito, con lo spirare del termine di novanta giorni.
Art. 1026 - Rinvio
Per quanto non è disposto in questo capo si applicano le disposizioni degli articoli da 549 a 551; da 553 a 555; 556 primo, secondo, quarto e quinto comma, da 557 a 560; da 562 a 564.
Capo II
Dell'ipoteca
Dell'ipoteca
Art. 1027 - Concessione
d’ipoteca su aeromobile
Sull’aeromobile può solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi d’individuazione dell’aeromobile.
Art. 1028 - Ipoteca su aeromobile
in costruzione
L’ipoteca può essere concessa anche su aeromobile in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle costruzioni.
Art. 1029 - Oggetto
dell’ipoteca
L’ipoteca ha per oggetto l’aeromobile, le sue pertinenze e parti separabili anche se separate, tranne quelle che risultano appartenere a persona diversa dal proprietario dell’aeromobile, da scrittura avente data certa o dal certificato di immatricolazione dell’aeromobile.
Art. 1030 - Pubblicità
dell’ipoteca
Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione. (ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di aliante libratore) (2)
L’ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.
Art. 1031 - Ufficio competente (3)
La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell’articolo 866.
Art. 1032 - Documenti per la
pubblicità
dell’ipoteca
Chi domanda la pubblicità dell’ipoteca deve consegnare all’ufficio competente i documenti indicati nell’articolo 569.
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile munito di certificato d’immatricolazione, il richiedente deve esibire all’ufficio il certificato medesimo, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicità venga richiesta al ministero per l’aeronautica e tale esibizione non sia possibile perché l’aeromobile si trova altrove, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 869.
Art. 1033 - Esecuzione della
pubblicità
La pubblicità si esegue dall’ufficio nei modi previsti nell’articolo 870.
Art. 1034 - Ordine di precedenza
e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d’immatricolazione, si applica il disposto dell’articolo 871.
Art. 1035 - Grado
dell’ipoteca
L’ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d’immatricolazione (o d'iscrizione) (4) dell’aeromobile.
Art. 1036 - Graduazione
dell’ipoteca nel concorso con i
privilegi
L’ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati dall’articolo 1023 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.
Art. 1037 - Rinvio
Per quanto non è disposto in questo capo, si applicano gli articoli 572, 573, 576, 577.
(1) Numero così modificato dall'art. 18, punto 1 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .

(2) Parte eliminata dall'art. 15, punto 7 del d. lgs 9 maggio 2005, n. 96 .
(3) Articolo così modificato dall'art. 18, punto 2 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(4) Parte eliminata dall'art. 18, punto 3 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(pagina aggiornata il 12.1.2009)
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