legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Decreto ministeriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto
(Regolamento per la nautica da diporto)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008, Supplemento Ordinario n. 223
Indice
Titolo
I - Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto
Titolo II - Disciplina delle patenti nautiche
Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto
Titolo IV - Disposizioni complementari e finali
Art.
1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Costruzione delle imbarcazioni da diporto
Art. 3 - Iscrizione delle navi da diporto
Art. 4 - Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
Art. 5 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite
Art. 6 - Perdita di possesso
Art. 7 - Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria
Art. 8 - Pagamento stampati
Art. 9 - Pubblicità degli atti
Art. 10 - Forma del titolo per la pubblicità
Art. 11 - Documenti per la pubblicità
Art. 12 - Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
Art. 13 - Esecuzione della pubblicità
Art. 14 - Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
Art. 15 - Trasferimento di iscrizione
Art. 16 - Cancellazione dai registri
Art. 17 - Rinnovo della licenza di navigazione
Art. 18 - Licenza provvisoria per navi da diporto
Art. 19 - Sigle di individuazione
Art. 20 - Potenza dei motori
Art. 21 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
Art. 22 - Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
Art. 23 - Ruolino di equipaggio
Art. 24 - Uso commerciale delle unità da diporto
Art. 2 - Costruzione delle imbarcazioni da diporto
Art. 3 - Iscrizione delle navi da diporto
Art. 4 - Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
Art. 5 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite
Art. 6 - Perdita di possesso
Art. 7 - Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria
Art. 8 - Pagamento stampati
Art. 9 - Pubblicità degli atti
Art. 10 - Forma del titolo per la pubblicità
Art. 11 - Documenti per la pubblicità
Art. 12 - Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
Art. 13 - Esecuzione della pubblicità
Art. 14 - Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
Art. 15 - Trasferimento di iscrizione
Art. 16 - Cancellazione dai registri
Art. 17 - Rinnovo della licenza di navigazione
Art. 18 - Licenza provvisoria per navi da diporto
Art. 19 - Sigle di individuazione
Art. 20 - Potenza dei motori
Art. 21 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
Art. 22 - Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
Art. 23 - Ruolino di equipaggio
Art. 24 - Uso commerciale delle unità da diporto
Titolo II - Disciplina delle patenti nautiche
Capo
I - Disposizioni generali
Art.
25 - Patenti di categoria A
Art. 26 - Patenti di categoria B
Art. 27 - Patenti di categoria C
Art. 28 - Autorità competenti al rilascio delle patenti
Art. 29 - Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
Art. 30 - Estensione dell'abilitazione
Art. 31 - Esercitazioni pratiche
Art. 32 - Conseguimento delle patenti senza esami
Art. 33 - Persone in possesso di titoli professionali
Art. 34 - Comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
Capo
II - RequisitiArt. 26 - Patenti di categoria B
Art. 27 - Patenti di categoria C
Art. 28 - Autorità competenti al rilascio delle patenti
Art. 29 - Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
Art. 30 - Estensione dell'abilitazione
Art. 31 - Esercitazioni pratiche
Art. 32 - Conseguimento delle patenti senza esami
Art. 33 - Persone in possesso di titoli professionali
Art. 34 - Comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
Art.
35 - Requisiti per l'ammissione agli esami
Art. 36 - Giudizio di idoneità
Art. 37 - Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
Art. 36 - Giudizio di idoneità
Art. 37 - Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
Capo
III - Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art.
38 - Termine di validità delle patenti
Art. 39 - Revisione delle patenti nautiche
Art. 40 - Sospensione delle patenti nautiche
Art. 41 - Revoca delle patenti
Art. 42 - Disciplina delle scuole nautiche
Art. 43 - Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
Art. 44 - Commissioni d'esame fuori sede
Art. 45 - Conversione e unificazione di patenti nautiche
Art. 46 - Registro delle patenti nautiche
Art. 47 - Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche
Art. 39 - Revisione delle patenti nautiche
Art. 40 - Sospensione delle patenti nautiche
Art. 41 - Revoca delle patenti
Art. 42 - Disciplina delle scuole nautiche
Art. 43 - Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
Art. 44 - Commissioni d'esame fuori sede
Art. 45 - Conversione e unificazione di patenti nautiche
Art. 46 - Registro delle patenti nautiche
Art. 47 - Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche
Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto
Capo
I - Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione
I - Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Capo
II - Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in
attività di
noleggioArt.
48 - Finalità e campo di applicazione
Art. 49 - Identificativo SAR per i natanti da diporto
Art. 50 - Certificato di sicurezza
Art. 51 - Validità del certificato di sicurezza
Art. 52 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
Art. 53 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
Art. 54 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Art. 55 - Navigazione occasionale e di prova
Art. 56 - Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto
Art. 57 - Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
Art. 58 - Motore ausiliario
Art. 59 - Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
Art. 60 - Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
Sezione
II - Norme di sicurezza per le navi da diportoArt. 49 - Identificativo SAR per i natanti da diporto
Art. 50 - Certificato di sicurezza
Art. 51 - Validità del certificato di sicurezza
Art. 52 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
Art. 53 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
Art. 54 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Art. 55 - Navigazione occasionale e di prova
Art. 56 - Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto
Art. 57 - Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
Art. 58 - Motore ausiliario
Art. 59 - Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
Art. 60 - Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
Art.
61 - Finalità e campo di applicazione
Art. 62 - Tipi di visite
Art. 63 - Visita iniziale
Art. 64 - Visite periodiche
Art. 65 - Visite occasionali
Art. 66 - Visite dopo un periodo di disarmo
Art. 67 - Organi di esecuzione delle visite
Art. 68 - Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
Art. 69 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite
Art. 70 - Certificato di sicurezza per navi da diporto
Art. 71 - Validità del certificato di sicurezza
Art. 72 - Apparato motore, impianti ed allestimento
Art. 73 - Protezione contro gli incendi
Art. 74 - Mezzi di salvataggio
Art. 75 - Dotazioni di sicurezza
Art. 76 - Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
Art. 77 - Trasferimento per lavori e navigazione di prova
Art. 62 - Tipi di visite
Art. 63 - Visita iniziale
Art. 64 - Visite periodiche
Art. 65 - Visite occasionali
Art. 66 - Visite dopo un periodo di disarmo
Art. 67 - Organi di esecuzione delle visite
Art. 68 - Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
Art. 69 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite
Art. 70 - Certificato di sicurezza per navi da diporto
Art. 71 - Validità del certificato di sicurezza
Art. 72 - Apparato motore, impianti ed allestimento
Art. 73 - Protezione contro gli incendi
Art. 74 - Mezzi di salvataggio
Art. 75 - Dotazioni di sicurezza
Art. 76 - Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
Art. 77 - Trasferimento per lavori e navigazione di prova
Art.
78 - Campo di applicazione
Art. 79 - Tipi di navigazione
Art. 80 - Tipi di visite
Art. 81 - Dichiarazione di idoneità
Art. 82 - Certificato di idoneità
Art. 83 - Validità del certificato di idoneità
Art. 84 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità
Art. 85 - Visita iniziale
Art. 86 - Visite periodiche
Art. 87 - Visite occasionali
Art. 88 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Art. 89 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
Capo
III - Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come
unità
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativoArt. 79 - Tipi di navigazione
Art. 80 - Tipi di visite
Art. 81 - Dichiarazione di idoneità
Art. 82 - Certificato di idoneità
Art. 83 - Validità del certificato di idoneità
Art. 84 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità
Art. 85 - Visita iniziale
Art. 86 - Visite periodiche
Art. 87 - Visite occasionali
Art. 88 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Art. 89 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
Titolo IV - Disposizioni complementari e finali
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);
- Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
- Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;
- Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
- Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
- Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
- Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
- Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
- Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
- Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo I - Procedure amministrative inerenti alle unità da diportoArt. 1 - Campo di
applicazione
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure
amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi
«Codice»,
la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione
da diporto.
Art. 2 - Costruzione
delle imbarcazioni da diporto1. La dichiarazione di
costruzione è facoltativa per le imbarcazioni
da diporto.
2.
Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in
costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del
codice della navigazione e del libro II, titolo I, del
regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione
Art. 3 - Iscrizione
delle navi da diporto
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione
1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorità competente il titolo di proprietà in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera.
2. Qualora il proprietario
di una nave da diporto iscritta in
uno dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda
l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di
proprietà
è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registro
comunitario, dal quale risultino le generalità del
proprietario stesso
e gli elementi di individuazione dell'unità.
Art. 4 - Uffici
decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da
diporto
1.
I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui
all'articolo 15 del codice,
sono tenuti anche dagli uffici
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.
Art. 5 - Iscrizione
di imbarcazioni da diporto autocostruite
1.
Il proprietario di un'unità da diporto autocostruita ai
sensi
dell'articolo 15, comma 3, del
codice può richiedere l'iscrizione nei
registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo
di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con
sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale
attestante
l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione
tecnica per l'iscrizione delle unità
autocostruite è costituita da un'attestazione di
idoneità
rilasciata
da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del
codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3
agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformità CE, di cui all'articolo 9 del codice.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformità CE, di cui all'articolo 9 del codice.
Art. 6
- Perdita di
possesso
1.
L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo
15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia
di furto
sul registro di iscrizione dell'unità ed archivia la
relativa licenza
di navigazione.
2. Il proprietario,
riacquistato il possesso dell'unità,
richiede
all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso,
presentando il verbale di restituzione dell'unità ritrovata.
Eseguita
l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza
di
navigazione, previa visita di ricognizione dell'unità da
parte di un
organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo
10 del codice,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, e successive modificazioni.
Art. 7 - Iscrizione
di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria
1.
Per l'annotazione di cui all'articolo
16 del codice, il proprietario
dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di
iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La
presentazione del contratto può avvenire avvalendosi della
facoltà di
cui all'articolo
12, comma 2, del presente regolamento.
2. L'annotazione
può
essere richiesta dal proprietario anche
successivamente all'iscrizione dell'unità, con le medesime
modalità
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Se si verificano
cessioni o variazioni del contratto di
locazione
finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il
proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime
modalità di cui
al comma 1 del presente articolo.
4. L'annotazione del
nominativo dell'utilizzatore a titolo di
locazione
finanziaria non è soggetta ai tributi previsti in materia di
pubblicità navale.
5. Nei casi di iscrizione
provvisoria di imbarcazioni da
diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità di
cui all'articolo
20, comma 1, lettera d), del codice è
sottoscritta
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Art. 8 - Pagamento
stampati
1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.
Art. 9 - Pubblicità
degli atti
1.
Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del
codice, per i quali il codice civile richiede la
trascrizione, sono
resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle
unità ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.
Art. 10 - Forma del
titolo per la pubblicità1.
La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli
indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a
causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del
codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da
diporto, il titolo per la
trascrizione e
l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione
dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di
vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
Art. 11 - Documenti
per la pubblicità1.
La pubblicità è richiesta all'ufficio di
iscrizione
dell'unità da
diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio
originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo
10 del presente regolamento nelle forme indicate
dall'articolo 2658 del
codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato
di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione
contiene:
- a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
- b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;
- c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- d) elementi di individuazione dell'unità da diporto;
- e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui è sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a
causa di morte, la nota di
trascrizione
contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente
proprietario.
4. Agli atti scritti in
lingua straniera presentati per la
pubblicità
è allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o
da un
interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.
Art. 12 -
Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la
trascrizione può essere eseguita su
presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale
ipotesi
l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione
il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena
perfezionato.
Art. 13 - Esecuzione
della pubblicità
1. L'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto prende nota della domanda di pubblicità nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.
2. Uno degli esemplari
della nota, corredato dai documenti
presentati, è conservato negli archivi dell'ufficio.
3. Dell'adempimento delle
formalità eseguite l'ufficio fa
menzione
sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
4. Nel concorso di
più
atti resi pubblici, la precedenza,
agli effetti
del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione
nei
registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni
nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono
le risultanze dei registri.
Art. 14 - Iscrizione
nei registri delle imbarcazioni da diporto1.
La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli
19, comma 1, e 20,
comma 1, lettera c), del codice può essere
sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione
di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima
del 10
maggio 2000.
2. In caso di furto,
smarrimento o distruzione dei documenti
previsti
dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle
autorità competenti, richiede al costruttore o
all'importatore del
motore una nuova dichiarazione di potenza.
Art. 15 -
Trasferimento di iscrizione
1.
L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21,
comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del
registro di iscrizione e la documentazione relativa.
2. L'ufficio destinatario
iscrive l'unità nei propri registri
in base
alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le
annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti
reali e
contestualmente rinnova i documenti di navigazione.
3. L'ufficio di provenienza
cancella l'unità, riportando sul
regist
ro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.
Art. 16 -
Cancellazione dai registriro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.
1. La domanda per la
cancellazione ai sensi dell'articolo
21, comma 2,
del codice è presentata all'ufficio di iscrizione.
2.
L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di
eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo
15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al
ritiro dei documenti di bordo.
3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti.
Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità competente e attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.
6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero.
Il proprietario dell'unità comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità.
Art. 17 - Rinnovo
della licenza di navigazione3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti.
Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità competente e attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.
6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero.
Il proprietario dell'unità comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità.
1. Per il rinnovo della
licenza di navigazione il proprietario presenta
all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
Art. 18 - Licenza
provvisoria per navi da diporto- a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
- b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.
1.
L'ufficio presso il quale è in corso l'iscrizione rilascia
la licenza
provvisoria di cui all'articolo
23, comma 6, del codice nei seguenti
casi:
Art. 19 - Sigle di
individuazione- a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria;
- b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente è stata presa in consegna.
1.
Per le unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui
all'articolo
15 del codice, la sigla di individuazione è
composta dalla
sigla
dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e
dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi
da diporto.
2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
Art. 20 - Potenza dei motori
1. I certificati per l'uso
del motore rilasciati prima dell'entrata in
vigore del codice costituiscono documento di bordo.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
Art. 21 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
1.
Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice
annotano su
apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle
autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla
temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia
l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla
«TEMP».
2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.
2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.
Art. 22 - Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
1.
Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate
almeno di
un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF)
anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del
codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della
sicurezza
della
navigazione.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione.
3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione.
3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.
Art. 23 - Ruolino di equipaggio
1. Il ruolino di equipaggio
per imbarcazioni e navi da diporto è
individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende
tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonchè alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto, nonchè al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità.
4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonchè alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto, nonchè al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità.
4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
Art. 24 - Uso commerciale delle unità da diporto
1.
Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai
sensi dell'articolo 2 del codice,
presenta all'ufficio d'iscrizione
dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante
l'attività che intende compiere e corredata da:
3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non è consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.
- a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonchè gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
- b) licenza di navigazione delle unità interessate.
3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non è consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.
Titolo II - Disciplina delle patenti nautiche
Capo I - Disposizioni generali
Art. 25 - Patenti di categoria A
1.
Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di
navigazione:
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Art. 26 - Patenti di categoria B
1. Le patenti di categoria
B abilitano al comando delle navi da
diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Art. 27 - Patenti di categoria C
1.
Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di
unità da
diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a
bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di
età non
inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie
per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare,
sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in
grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della
persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei
motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.
Art. 28 - Autorità competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al
rilascio delle patenti nautiche:
- a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
- b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
- c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
Art. 29 - Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'esame per il
conseguimento della patente nautica che abilita alla
navigazione entro dodici miglia dalla costa è sostenuto
dinanzi ad un
esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del
circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli
ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di
porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e
manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della
gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di
ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro
dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale
di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la
giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto
tra i medesimi soggetti, nonchè tra i funzionari, anche in
posizione
di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e
successive
modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di
navigazione a vela l'esaminatore è assistito da un esperto
velista
designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa è nominata dal capo del circondario marittimo ed è costituita:
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa è nominata dal capo del circondario marittimo ed è costituita:
- a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;
- b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualità di membro;
- c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 30 - Estensione dell'abilitazione
1.
Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a
motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla
navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.
Art. 31 - Esercitazioni pratiche
1.
Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il
conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al
comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei
limiti
dell'abilitazione richiesta, purchè a bordo vi sia persona
munita di
patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione
almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorità marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.
3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.
4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonchè le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.
2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorità marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.
3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.
4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonchè le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.
Art. 32 - Conseguimento delle patenti senza esami
1.
Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto
in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza in possesso di specializzazione di comandante di
unità navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonchè i
sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso
di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del
brevetto
per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun
limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla
Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno
dodici
mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli
25 e 26
del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, può conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, può conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
Art. 33 - Persone in possesso di titoli professionali
1.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del
diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di
navigazione in corso di validità possono comandare e
condurre le
unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite nell'allegato III.
Art. 34 - Comando di
unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali
italiane2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite nell'allegato III.
1.
Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un
titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo
Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono
comandare, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da
diporto
iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da
diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti
dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a
bordo.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
Capo II - Requisiti
Art. 35 - Requisiti per l'ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli
esami per il conseguimento delle patenti di
cui agli articoli
25 e 27
del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il
diciottesimo anno di età.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.
Art. 36 - Giudizio di idoneità
1.
Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze
organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo
1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono
conseguire la patente nautica nè la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall'autorità marittima o dal prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall'autorità marittima o dal prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
Art. 37 - Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere la
patente nautica coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, nonchè coloro che sono stati condannati
ad una
pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.
Capo III - Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art. 38 - Termine di validità delle patenti
1.
La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di
rilascio o
di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro
che al
momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo
anno di età.
2. La validità delle patenti di categoria C è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.
4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.
2. La validità delle patenti di categoria C è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.
4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.
Art. 39 - Revisione delle patenti nautiche
1. L'autorità
che ha rilasciato la patente può disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui
all'articolo
36
i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di
patente
posseduta. L'esito della visita medica è comunicato
all'autorità
marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli
eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione
sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.
Art. 40 - Sospensione delle patenti nautiche
1.
La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha
provveduto al
rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida,
risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e
psichica di cui
all'articolo
36.
In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato
non
produca la certificazione della commissione medica locale attestante il
recupero della idoneità psicofisica.
2. La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.
2. La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:
- a) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
- b) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni;
- c) dall'autorità che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.
Art. 41 - Revoca delle patenti
1.
La patente nautica è revocata dall'autorità che
l'ha
rilasciata nel
caso in cui il titolare non sia più in possesso, con
carattere
permanente, dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo
36, ovvero non sia più in possesso dei requisiti
morali
previsti dall'articolo
37.
2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneità neuro-motoria, l'interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 36.
2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneità neuro-motoria, l'interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 36.
Capo
IV -
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale
1. I centri per
l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
sono denominati «scuole nautiche».
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
6. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonchè coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
6. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonchè coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
Art. 43 - Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
1.
Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione
delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti
in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di
«Centri di
istruzione per la nautica». Per detti enti non è
richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo
42, comma 2.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.
4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.
4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Art. 44 - Commissioni d'esame fuori sede
1. Le scuole nautiche
nonchè gli enti e le associazioni nautiche a
livello nazionale, di cui agli articoli
42 e 43,
possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio
motorizzazione
civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti
per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano
svolti presso le loro sedi.
2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
Capo V -
Disposizioni complementari
2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
Art. 45 - Conversione e unificazione di patenti nautiche
1. Le abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate
ai sensi dell'articolo
20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore,
di quelle
a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati
rispettivamente all'articolo
25,
comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al
comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo
20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
abilitano al comando ed alla condotta delle sole unità a
motore, con i
limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo
25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.
2. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unità a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purchè in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
2. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unità a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purchè in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
Art. 46 - Registro delle patenti nautiche
1. Fino all'attuazione di
una apposita banca dati informatica, gli
uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti
rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 47 - Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche
1. Le procedure di rilascio
e di convalida delle patenti nautiche sono
contenute nell'allegato II al presente regolamento.
Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I - Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I - Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 48 - Finalità e campo di applicazione
1.
La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio
nonchè le
dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle
unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla
navigazione
effettivamente svolta. è responsabilità del
comandante
dotare
l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di
sicurezza e
marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e
alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende
intraprendere.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
- a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
- b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
Art. 49 - Identificativo SAR per i natanti da diporto
1. Il proprietario ha
facoltà di contraddistinguere il natante da
diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla
«ITA»,
assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo già assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalità e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unità.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalità di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonchè le comunicazioni di cui al comma 2.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo già assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalità e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unità.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalità di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonchè le comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 50 - Certificato di sicurezza
1.
Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente
regolamento, è il documento che attesta la rispondenza
dell'unità da
diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unità, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità, l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unità che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nella presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unità, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
- a) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
- b) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità, l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unità che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nella presente sezione.
Art. 51 - Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di
sicurezza delle unità da diporto, in caso di
primo rilascio, ha le seguenti validità:
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.
- a) otto anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
- b) dieci anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.
Art. 52 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
1. Il proprietario mantiene
l'unità in buone condizioni di uso e
provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature,
dei mezzi
di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Art. 53 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
1.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di
sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti
tecnici
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, nonchè dall'Unione europea o previsti da
convenzioni
internazionali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.
Art. 54 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1.
Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di
salvataggio
individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati
nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonchè le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonchè le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
Art. 55 - Navigazione occasionale e di prova
1.
La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti competente autorizza le unità da diporto, munite
di
certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la
navigazione di
trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate
le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle
condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla
salvaguardia delle persone a bordo.
2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unità da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unità da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art. 56 - Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto
1.
I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella
categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di
iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti,
quando
sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero
dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle
dotazioni di
sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione,
fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.
Art. 57 - Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
1. Per le unità
da diporto di cui all'articolo
48,
comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità
è
rilasciata ai fini
dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito
di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo
scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.
3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonchè gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorità marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneità rilasciata al proprietario. Tale autorità provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.
L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.
3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonchè gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorità marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneità rilasciata al proprietario. Tale autorità provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.
L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.
Art. 58 - Motore ausiliario
1. Il motore ausiliario di
emergenza è impiegato in caso di avaria del
motore principale.
2. Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.
2. Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.
Art. 59 - Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
1.
Le unità da diporto di cui all'articolo
30, comma 1, del
codice,
ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle
federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da
esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente
sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art. 60 - Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle persone
trasportabili dai natanti prototipi non
omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
- a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
- b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
- c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
- d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
- e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
- f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Sezione II - Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 61 - Finalità e campo di applicazione
1.
La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio
nonchè le
dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da
diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
Art. 62 - Tipi di visite
1. Le navi da diporto sono
sottoposte alle seguenti visite di
sicurezza:
3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.
- a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
- b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento;
- c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.
Art. 63 - Visita iniziale
1. La
visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in
esercizio e
comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del
materiale d'armamento nonchè un'ispezione a secco della
carena.
2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonchè alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi affidati.
2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonchè alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi affidati.
Art. 64 - Visite periodiche
1.
Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che
persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita
iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.
Art. 65 - Visite occasionali
1. Nel caso in cui una nave
abbia subito gravi avarie o nel caso in cui
siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti
meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il
certificato di
sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario
sottopone la
nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di validità.
2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di validità.
Art. 66 - Visite dopo un periodo di disarmo
1.
Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono
sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni
attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
Art. 67 - Organi di esecuzione delle visite
1.
Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o
un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dall'articolo
62, comma 4, per le unità che si trovino in porti
esteri.
Art. 68 - Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora nel corso della
visita vengano riscontrate inosservanze
relative alle disposizioni di cui agli articoli
72, 73,
74,
75
e 76,
il certificato di sicurezza non può essere rilasciato,
rinnovato o
convalidato.
2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione.
3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.
2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione.
3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.
Art. 69 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1.
Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede
alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato
motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi,
nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Art. 70 - Certificato di sicurezza per navi da diporto
1.
Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla
licenza di navigazione dall'autorità marittima che lo ha
rilasciato,
rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle
norme della presente sezione.
Art. 71 - Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di
sicurezza ha la validità di:
- a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
- b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.
Art. 72 - Apparato motore, impianti ed allestimento
1.
Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per
accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di
cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
6. Ogni nave è sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
6. Ogni nave è sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.
Art. 73 - Protezione contro gli incendi
1. I serbatoi e l'impianto
per il combustibile sono realizzati e
sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento
tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
Art. 74 - Mezzi di salvataggio
1.
Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche
di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone
che l'unità è abilitata a trasportare, compreso
l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
Art. 75 - Dotazioni di sicurezza
1. Le dotazioni richieste
per le navi da diporto sono:
- a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
- b) un orologio;
- c) un barometro;
- d) un binocolo;
- e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
- f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
- g) strumento di radioposizionamento;
- h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
- i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
- l) tre boette fumogene;
- m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
- n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;
- o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
- q) un riflettore radar;
- r) radio telefono ad onde ettometriche;
- s) n. 1 E.P.I.R.B.;
- t) dispositivo di esaurimento della sentina.
Art. 76 - Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
1. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture dei trasporti sono
stabilite:
Art. 77 -
Trasferimento per lavori e navigazione di prova- a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonchè le modalità e la periodicità delle revisioni delle zattere di salvataggio;
- b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;
- c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
1.
L'autorità marittima, previa visita dell'organismo tecnico
affidato,
autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da
diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla località
in cui si
trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione,
riparazione o trasformazione.
2. L'autorità marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.
Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art. 78 - Campo di
applicazione2. L'autorità marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.
Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Capo
II -
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in
attività di
noleggio
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da
diporto
impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed
in quelle
interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri
escluso l'equipaggio.
2. Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:
2. Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:
- a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
- b) un bambino di età inferiore ad un anno.
Art. 79 - Tipi di navigazione
1. Ai fini
dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione
delle unità da diporto impiegate in attività di
noleggio sono quelli
previsti dagli articoli 22
e 27 del codice.
Art. 80 - Tipi di visite
1. Le unità da
diporto impiegate in attività di noleggio sono
sottoposte alle seguenti visite:
- a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
- b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;
- c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
Art. 81 - Dichiarazione di idoneità
1.
A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici
notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di
idoneità
conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.
2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.
Art. 82 - Certificato di idoneità
1. Il certificato di
idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII,
è rilasciato:
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneità rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità, sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
- a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneità, dall'autorità marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
- b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneità rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità, sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
Art. 83 - Validità del certificato di idoneità
1. Il certificato di
idoneità è rinnovato ogni tre anni e la sua
validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione
di
idoneità.
2. Il certificato di idoneità è sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.
2. Il certificato di idoneità è sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.
Art. 84 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità
1. L'armatore o, in
mancanza, il proprietario mantiene l'unità adibita
a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione
per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto
elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla
sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali
da comprometterne l'efficienza.
Art. 85 - Visita iniziale
1. La
visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di
marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di
sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità
è
abilitata
ed alla specifica destinazione cui è adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonchè un'ispezione a secco della carena.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonchè un'ispezione a secco della carena.
Art. 86 - Visite periodiche
1.
Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a
visita
periodica alla scadenza del certificato di idoneità per
accertare che
persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Art. 87 - Visite occasionali
1. Nel
caso in cui un'unità da diporto abbia subito gravi avarie o
nel caso
in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano
venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato
il
certificato di idoneità, lo stesso perde di
validità e l'armatore o,
in mancanza, il proprietario sottopone l'unità a visita
occasionale
per la sua convalida.
2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorità comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.
2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorità comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.
Art. 88 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1.
Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attività
di noleggio
hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le
dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione è annotata sul certificato d'idoneità a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione è annotata sul certificato d'idoneità a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.
Art. 89 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
1.
L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che
trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza
superiore a
diciotto metri è composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.
Art. 90 - Mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.
Capo III -
Norme di sicurezza
per unità da diporto impiegate come unità
appoggio per immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo
1. Le unità da
diporto impiegate come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
Art. 91 - Segnalazione
1. Il
subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante
di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Titolo IV - Disposizioni complementari e finali
Art. 92 - Motori a doppia alimentazione
1.
La normativa tecnica regolante i motori entrobordo, entrofuoribordo,
fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio
liquido, è conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI
nel
rispetto della normativa comunitaria.
Art. 93 - Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
- 1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
- 2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
- 3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
- 4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;
- 6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Art. 94 - Disposizioni finali
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle
attività previste agli articoli
20, 21,
23,
45,
46,
49
e 50
si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(testo a cura di Enzo
Fogliani - pagina aggiornata il 6.2.2009)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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