di diritto della navigazione e dei trasporti
Legge 27 Gennaio 2000, n. 16
"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di
importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996"
(G.U.14 febbraio 2000 n. 36 - Supplemento Ordinario n. 30)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'Accordo europeo sulle grandi vie
navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra
il 19 gennaio 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto
disposto
dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)
( testo a cura di Enzo
Fogliani)
(pagina aggiornata il 22.1.2009)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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