legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Legge 27 Gennaio 2000, n. 22
"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998"
(G.U.16 febbraio 2000 n. 38)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)

