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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002

Ratificato con Legge 10 gennaio 2004, n. 26

 

 
 PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Popolare Cinese,
DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell'Accordo sui Trasporti
Marittimi fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l'8 ottobre 1972,
e di seguito denominato come "l'Accordo", con i Regolamenti
dell'Italia, della Cina e dell'Unione Europea, in materia di
prestazione dei servizi di trasporto marittimo, convengono quanto
segue:
a) Gli articoli I e IV dell'Accordo vengono abrogati e sostituiti dai
seguenti articoli:

Art.I
1. Le Parti Contraenti, per garantire l'effettiva attuazione del
presente Accordo, riconfermano l'osservanza dei principi di liberta'
della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare
ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della
navigazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si
asterranno, altresi', dall'adottare misure discriminatorie che
possano limitare l'attivita' delle loro navi, in conformita' dei
regolamenti e della normativa internazionale e, per l'Italia, anche
della normativa comunitaria in materia, in relazione alla sua
appartenenza all'Unione Europea.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti non impedira' alle linee di
navigazione dell'altra Parte Contraente il trasporto dei carichi o
passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti dei due
Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di Paesi
terzi.

Art. IV
Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e
ad altre attivita' quali il pilotaggio e la pesca che sono riservate
alle proprie navi nazionali dalla normativa di ciascuna Parte
Contraente. Per l'Italia il cabotaggio e' riservato alle navi
comunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione
dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati Membri dell'Unione
Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da
un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte Contraente allo
scopo di scaricare merci c/o sbarcare passeggeri in provenienza
dall'estero o di caricare merci c/o imbarcare passeggeri con
destinazione all'estero, detta attivita' non viene considerata come
cabotaggio.
b) Il Presente Protocollo avra' le stesse modalita' di durata e di
denuncia previste dall'Accordo ed entrera' in vigore alla data della
ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti
Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di
ratifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma il 3 giugno 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue
italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergente interpretazione, prevarra' il testo inglese.