Diritto dei trasporti
1998
 
POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE
(edizione 1998)

    È stata predisposta una nuova polizza di assicurazione delle merci trasportate. Essa mantiene l'impostazione dell'edizione del 1983, con le sue caratteristiche di modularità e di utilizzabilità per tutti i tipi di trasporto, ma se ne discosta per una migliore adattabilità all'assicurazione dei trasporti terrestri, tenendo presente, fra l'altro, la l. 22 agosto 1985 n. 450, che ha introdotto il limite risarcitorio anche nel trasporto terrestre nazionale.
    I primi 14 articoli delle condizioni generali sono comuni a tutti i tipi di trasporto; gli articoli da 15 a 20 riguardano solo i trasporti marittimi, aerei e su acque interne; gli art. 21 e 22, che regolano il recesso, riguardano soltanto le polizze a tempo e quelle relative a una pluralità di viaggi.
    Oltre alle condizioni generali, è stata predisposta una serie di clausolari, fra cui le tradizionali clausole per le assicurazioni di viaggi singoli (indicate con i numeri da 98/01 a 98/06), le clausole di assicurazione a tempo (da 98/40 a 98/42), una clausola di assicurazione per pluralità di viaggi (98/43).
    Delle clausole precedentemente in vigore sono rimaste in vita, oltre alla Clausola di delega (83/13), la Clausola merci liquide alla rinfusa, la Clausola contaminazione per merci liquide alla rinfusa, la Clausola ammanco peso per greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici alla rinfusa (da 88/30 a 88/32), le quali sono peraltro scarsamente utilizzate e possono comunque facilmente adattarsi alle nuove condizioni generali.
    Sia le condizioni generali sia le clausole sono di semplice riferimento per le imprese assicuratrici, che possono liberamente modificarle o anche non adottarle.


DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Società: l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Delegataria: in caso di coassicurazione, l'impresa che emette la polizza o altro documento comprovante l'assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Premio: il documento che prova l'assicurazione.
Certificato di assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.
Luogo di destinazione: la località di completamente del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
Autocarro: autoveicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati
Rimorchio: rimorchio per trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche i semirimorchi.
Motrice: motrice dell'autotreno o trattore stradale.
Veicolo: autocarro o rimorchio.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.
Danno: la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di danno.
Scoperto: percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Franchigia: importo, in cifra fissa od in percentuale del valore assicurato, da dedurre dall'indennizzo.
 
 
 CONDIZIONI GENERALI
 
 Art. 1 (Condizioni di assicurazione) - L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni generali integrate dalle:
Clausole di delimitazione della garanzia, richiamate nel frontespizio della presente polizza ed allegate. Dette clausole prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni generali di assicurazione.
 Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri, richiamati espressamente dalle parti contraenti nel presente contratto ed allegati, questi prevalgono sulle Condizioni generali fermo restando quanto disposto dall'art. 13.
Condizioni addizionali pure richiamate nel frontespizio della presente polizza ed allegate, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni generali e sulle Clausole di delimitazione della garanzia.
Patti speciali, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni generali, sulle Clausole di delimitazione della garanzia e sulle Condizioni addizionali.

Art. 2 (Dichiarazioni del contraente) - La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.
In particolare il Contraente deve dichiarare:
a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose o deperibili;
b) se il viaggio assicurato costituisce la prosecuzione di un viaggio precedente o una rispedizione;
c) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicano gli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 3 (Valore assicurabile) - Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.
Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:
a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.
Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

Art. 4 (Pagamento del premio) - Il premio e le imposte devono essere pagati all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la direzione della Società o la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Art. 5 (Trasferimento del contratto) - L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.

Art. 6 (Assicurazione presso diversi assicuratori) - Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente anche da diversi Contraenti più assicurazioni presso diversi Assicuratori si applica l'art. 1910 c.c.

Art. 7 (Obblighi in caso di sinistro) - Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.
Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l'Assicurato devono:
a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
b) apporre le debite riserve sul documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento del commissario di avaria o perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, deve essere redatto verbale in contraddittorio con l'amministrazione interessata.
 Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio commissario di avaria o perito designato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere l'intervento di altro commissario di avaria o perito qualificato o dell'autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali.
 In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque nei i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
 d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
 e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contraria tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
 f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
 g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
 h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli art. 1915 e 1916 c.c.

Art. 8 (Determinazione del danno) - Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.
Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.
Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 9 (Richiesta dell'indennizzo) - L'Assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
A tal fine l'Assicurato deve:
a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lett. c dell'art. 7 ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con il vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
d) consegnare l'originale della polizza stipulata per il singolo viaggio o del certificato di assicurazione, qualora emesso;
e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 10 (Limite dell'indennizzo) - La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei periti o commissari di avaria incaricati in conformità alla lett. c dell'art. 7 (che sono rimborsabili ogniqualvolta il danno sia a carico della Società) .
Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nega proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata.
Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società l'intero premio.
Qualora invece risulti inferiore, il danno è risarcibile soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Art. 11 (Pagamento dell'indennizzo) - L'entità del danno liquidabile è calcolata in base agli art. 3 ed 8 ed entro i limiti dell'art. 10.
Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie convenuti.
L'indennizzo cosi risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ottemperato a tutto quanto previsto all'art. 9.

Art. 12 (Coassicurazione) - Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più imprese assicuratrici in coassicurazione, ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza o i certificati di assicurazione sono firmati dalla sola delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 13 (Legge applicabile e giurisdizione) - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualora la garanzia venga prestata in base a formulari stranieri la legge applicabile a questi ultimi sarà quella in vigore, nel paese straniero al quale detti formulari si riferiscono, al tempo di stipulazione del contratto, fatte salve le norme imperative di diritto italiano.
Le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 14 (Comunicazioni alla Società) - Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, PER I TRASPORTI MARITTIMI O AEREI O SU ACQUE INTERNE

Art. 15 (Avaria comune e spese di salvataggio) - I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscano una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.
La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.
Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.
Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.
Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.
Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.
L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Art. l6 (Spese di inoltro a destino) - La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione. Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio - non supera la somma assicurata.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica:
a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
b) in caso di rischi rientranti nelle clausole «Rischi guerra» o «Rischi sciopero» o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.

Art. 17 (Dichiarazioni del contraente) - Oltre quanto previsto dal precedente art. 2, il Contraente deve dichiarare:
a) il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
b) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Art. 18 (Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto) - L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione adeguata al presente contratto.

Art. 19 (Caricazione sopra coperta) - Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata ai termini della Clausola di delimitazione della garanzia merci II (Rischi base) ferme restando, ove più limitate, le Condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetto e/o ro/ro ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

Art. 20 (Abbandono) - L'Assicurato può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541, lett. a, b e c, e dall'art. 1007, lett. a, b e c, c. nav.
L'abbandono delle merci in base al disposto degli art. 541, lett. d, e art. 1007, lett. d, c. nav. è consentito nella copertura a «pieno rischio»; in caso di condizioni di assicurazione limitate, l'abbandono è consentito soltanto se il danno deriva direttamente da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto, affondamento, capovolgimento, sommersione e caduta di aeromobile, semprechè tali rischi rientrino fra quelli assicurati.
L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

CONDIZIONI GENERALI OPERANTI PER LE POLIZZE «A TEMPO» O RELATIVE AD UNA PLURALITÀ DI VIAGGI

Art. 21 (Recesso dal contratto) - Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intonato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 22 (Recesso limitato al rischi guerra e/o scioperi) - Qualora - a termini dell'art. 1 delle presenti Condizioni generali - venissero richiamate in polizza le Clausole per la copertura dei rischi guerra e/o scioperi, la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex, telefax, telegramma o lettera raccomandata.
Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.
Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata.
Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/01
ASSICURAZIONE MERCI I (PIENO RISCHIO)

Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 2.

Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) atti od omissioni connessi dal comandante o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
f) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
o) radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. a e b che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - I. L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino ed il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.
In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione, nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
II. Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per «carico» l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per «scarico» l'operazione inversa.
III. Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lett. d ed e del precedente punto 1, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamente della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamente della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo
 qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
 - fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.
 
N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art. 15 ad art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/02
ASSICURAZIONE MERCI II (RISCHI BASE)

Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto del mezzo di trasporto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione, caduta di aeromobile;
c) getto od asporto del mare;
d) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco e durante il trasbordo se a rischio per la Società;
e) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata;
ed inoltre, nel percorsi terrestri e durante le relative giacenze, a cagione di:
f) deragliamento, ribaltamento del veicolo o del carro ferroviario, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita del veicolo dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
g) scontro ferroviario o collisione o urto del veicolo contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
h) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale.
Ai fini della presente assicurazione per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto della pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.
II. È inoltre a carico della Società, nel caso di viaggi marittimi o aerei, la perdita totale delle merci assicurate, direttamente conseguente ad accidenti della navigazione diversi da quelli indicati al punto I, nonché la perdita totale di colli interi occorsa durante le operazioni di imbarco, sbarco o durante il trasbordo, se a rischio per la Società.

Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o d, preparazione delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fennentazione e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o irnpedimento di eommercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
n) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
p) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio politici;
q) atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi;
r) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale od area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.
In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato) : alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
II - Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lett. d ed e del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrapremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo fino allo scadere di 60 giorno dal completamente della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamente della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo
qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art. 15 ad art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/03
ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO

Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro e/o rimorchio dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli, urto dell'autocarro e/o rimorchio contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale.
Ai fini della presente assicurazione per nubifragio s'intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Art. 2 (Traversate marittime) - Le traversate marittime che gli autocarri con le merci a bordo compiono su navi traghetto o ro/ro sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.
Durante tali tratte, in aggiunta ai rischi indicati all'art. 1, lett. a, sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:
a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, sommersione occorsi alla nave;
b) getto, asporto del mare dell'autocarro e/o rimorchio o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco, sbarco;
c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione.
Gli art. 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni generali di assicurazione non si applicano alla presente assicurazione.

Art. 3 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;
d) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione, delle merci da trasporto;
f) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container e simili operazioni siano inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
g) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
h) ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente ad un evento assicurato;
l) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
m) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
n) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
o) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
p) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
q) atti, compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
r) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
s) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività
Al fini delle lett. b, c e d che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 4 (Durata dell'assicurazione) - Nel caso di trasporto di merci proprie affidate a terzi, l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese, per un periodo massimo di 48 ore ciascuna, le eventuali soste e/o giacenze preliminari e/o intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio medesimo e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.
In tutti gli altri casi, fermi i suddetti termini di durata, la copertura è operante durante le giacenze delle merci soltanto quando queste siano a bordo di autoveicoli rientranti nella garanzia prestata con la presente polizza e a condizione che i medesimi siano parcheggiati in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/04
ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE A MEZZO FERROVIA O POSTA

Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il trasporto a cura di amministrazioni postali o ferroviarie o loro delegati a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
c) deragliamento, scontro ferroviario, collisione o urto dei carri o autocarri con altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, ribaltamento di carri ed autocarri, caduta degli stessi in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari, stradali, marittimi o aerei che coinvolgono il mezzo vettore.
Sono inoltre a rischio della Società i danni materiali e diretti dipendenti da furto o mancata riconsegna di colli interi, da rapina, nonché da furto parziale o manomissione purché i colli presentino tracce non dubbie di effrazione.
È inoltre operante l'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione mentre non sono applicabili le disposizioni degli art. 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni generali stesse.

Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
c) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
d) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
e) ritardo o perdita di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
f) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
h) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commerc'o e lo conseguenze, o tentativi a tale scopo;
l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
o) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
Ai fini della lett. b che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le cose assicurate sono prese in consegna dall'amministrazione ferroviaria o postale e termina con la consegna al destinatario o a chi per esso, e comunque con lo spirare del termine di otto giorni dalla ricezione da parte del destinatario dell'avviso che le cose assicurate sono giunte alla località di destino.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/05
ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:
a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici.

Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
n) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
o) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o continenti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - I. L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o aree di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.
In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
II. Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per «carico» l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per «scarico» l'operazione inversa.
III. Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alla lett. d ed e del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.
c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamente della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo
qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

Art. 4 (Cambiamento non forzato di destinazione) - Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art. 15 ad art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/06
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura e sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da ordigni bellici o da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi.
Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 (Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione) - a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lett. a e b che precedono;
d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, semprechè l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la rispedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60¡ giorno dalla discarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società) .
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
a) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
b) per «arrivo»:
- in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
- in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
c) per «luogo» (di destino o di trasbordo) : qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4 (Cambiamenti di via o di destinazione) - Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

Art. 5 (Inoltro parziale delle merci) - Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli art. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

N.B. Sono inoltre operanti le disposizioni previste dall'art. 15 all'art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/40
ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI DELL'AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione) - Rientrano nella presente assicurazione le merci vendute indicate in polizza, siano esse prodotte o commercializzate dal Contraente, durante il trasporto fino a luogo di consegna convenuto nel contratto di vendita
Con esplicita pattuizione risultante dal frontespizio della polizza la presente assicurazione può includere
a) le merci acquistate che viaggiano a rischio del Contraente e con contratti che pongono a suo carico l'onere dell'assicurazione;
b) le merci vendute «fianco fabbrica» o «franco deposito» del Contraente o comunque trasportate a rischio dell'acquirente e pertanto assicurate per conto dello stesso.
c) merci trasportate per la lavorazione presso terzi;
d) le merci non consegnate e restituite al Contraente prima della scadenza dei termini indicati nel terzo comma dell'art. 5 e le merci restituite dal ricevitore entro i 5 giorni dalla consegna;
e) merci non oggetto di acquisto o vendita che viaggino a rischio del Contraente.

Art. 2 (Merci escluse) - Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:
a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene indicato «incluse» nell'apposito spazio del frontespizio ed a tali merci sono applicabili gli art. 16, 17 e 18.
b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
c) autoveicoli; oggetti d'arte; animali vivi; masserizie; merci usate o già danneggiate;
d) pellicce; prodotti farmaceutici e tabacchi;
e) merci infiammabili, esplodenti o pericolose.
Le esclusioni di cui alle lett. c e d ed e possono essere totalmente o parzialmente annullate con una elencazione nominativa in polizza delle merci assicurate.

Art. 3 (Trasporti assicurati) - La garanzia vale per i trasporti effettuati entro i «limiti territoriali» indicati in polizza:
a) direttamente dal Contraente in conto proprio nel qual caso si applicano le ulteriori disposizioni degli art. 14 e 15 della presente clausola;
b) da un vettore regolarmente abilitato all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
c) a cura di amministrazioni postali o ferroviarie.
I mezzi lagunari e lacustri sono equiparati agli autocarri.

Art. 4 (Periodo dell'assicurazione) - La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione.
La garanzia per ogni viaggio cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 5, anche se nel frattempo la polizza sia scaduta o risoluta o disdetta.

N.B. Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali di assicurazione.

Art. 5 (Durata dell'assicurazione per ogni viaggio) - Nell'ambito dei trasporti assicurati ai sensi dell'art. 1, per ogni viaggio la garanzia decorre dall'inizio delle operazioni di carico delle merci sul mezzo vettore nel magazzino o luogo di deposito della località di partenza; continua per la durata dell'intero viaggio previsto dal documento di trasporto, ivi compresi eventuali trasbordi; termina al completamente delle operazioni di scarico nel magazzino o luogo di deposito del destinatario o ricevitore.
Per «carico» si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso, per «scarico» le operazioni inverse e per «trasbordo» il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.
Le eventuali soste o giacenze sono comprese:
- per un periodo massimo di 72 ore a bordo dell'autocarro prima dell'inizio del viaggio, a condizione che lo stesso sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati, o che l'apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo;
- per un periodo massimo di 30 giorni a bordo dell'autocarro o a terra nel corso del viaggio;
- per un periodo massimo di 30 giorni a bordo dell'autocarro o a terra nella località di destino.
Sono comunque escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro stessi gestiti.
L'eventuale inclusione in garanzia delle merci in lavorazione presso terzi (art. 1, lett. c) e delle merci di ritorno (art. 1, lett. d) non comporta l'assicurazione durante la giacenza presso il terzista o il ricevitore.

Art. 6 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi dagli articoli che seguono.
In caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio i rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci sono regolati dagli artt. 14 e 15.

Art. 7 (Traversate marittime e per acque interne) - Durante le traversate marittime o per acque interne che gli autocarri o carri ferroviari compiono con le merci a bordo, valgono le disposizioni degli art. 15, 16 e 20 delle Condizioni generali di assicurazione mentre non sono applicabili quelle contenute negli art. 17, 18 e 19 delle Condizioni generali stesse.

Art. 8 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;
c) inidoneità dell'autocarro nei trasporti effettuati in conto proprio;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) intolleranza alle variazioni di temperatura, salvo quanto previsto agli art. 16, 17, 18, 19 e 20 che seguono;
h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
n) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
p) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
q) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. a e b che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni del loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 9 (Valore assicurabile e somme assicurate) - In deroga all'art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.
A richiesta del Contraente potrà essere pattuito e compreso nel valore assicurato un aumento di tale prezzo, non superiore comunque al 30%, a titolo di oneri o spese accessorie - quali oneri fiscali e doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati.
In mancanza di fattura il valore assicurabile è costituito
- per le merci semilavorate o non vendute: dal costo di produzione, trasporto e le spese ed oneri accessori;
- per le altre merci: dal valore delle stesse in stato sano al tempo e luogo di destinazione.
Il valore assicurabile di ogni partita di merce corrisponde alla somma assicurata per tale merce.

Art. 10 (Somme assicurate massime - assicurazione a primo rischio assoluto) - La somma complessivamente assicurata per una o più partite di merci caricate su un singolo autocarro o carro ferroviario o spedite contemporaneamente per posta, è limitata alla somma assicurata massima indicata alle lett. a, b, c o d del frontespizio.
In caso di presenza di una o più partite di merci su un unico convoglio ferroviario o nave traghetto o ro/ro, sempre a bordo dell'autocarro o carro ferroviario, ovvero in caso di sosta o giacenza in conformità al terzo comma dell'art. 5 in un singolo luogo di deposito, sia a bordo dell'autocarro o carro ferroviario che a terra, la somma complessivamente assicurata è limitata alla somma assicurata massima indicata alle lett. e, f e g del frontespizio, fermi restando comunque i limiti a, b e d per ogni autocarro o carro ferroviario.
In caso di superamento dei suddetti limiti, in deroga al IV comma dell'art. 10 delle Condizioni generali l'assicurazione è prestata «a primo rischio assoluto», cioè senza applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 11 (Determinazione del premio) - I. Il premio viene calcolato applicando al «fatturato vendite» il tasso concordato. Per «fatturato vendite» si intende il volume degli affari fatturati nel periodo di assicurazione, esclusa IVA, riguardante le merci assicurate e risultante dal registro fatture emesse.
II. Se l'assicurazione comprende anche le merci acquistate in conformità della lettera a) dell'art. 1, dovrà essere conteggiato il relativo premio, applicando il tasso appositamente pattuito sul «fatturato acquisti» intendendosi per tale il totale degli importi, esclusa IVA, riguardanti le merci assicurate e risultante dal registro acquisti.
III. Nel «fatturato vendite» deve essere incluso il valore delle merci vendute «franco fabbrica» o «franco deposito» del Contraente o comunque trasportate a rischio dell'Acquirente se tali merci sono comprese nell'assicurazione, come indicato alla lett. b dell'art. 1.
IV. In caso di assicurazione di merci trasportate per la lavorazione presso terzi in conformità alla lett. c dell'art. 1, verrà conteggiato il relativo sovrappremio.
V. In caso di assicurazione di merci restituite dal Ricevitore in conformità alla lett. d dell'art. 1, verrà conteggiato il relativo sovrappremio.
VI. In caso di assicurazione di altre merci in conformità alla lett. e dell'art. 1, verrà conteggiato il relativo sovrappremio.
VII. Qualora il valore assicurato delle merci acquistate e/o vendute sia maggiorato rispetto al valore di fattura per l'inclusione di oneri e spese accessorie in conformità del secondo comma dell'art. 9, il premio sarà aumentato in proporzione a tale maggiorazione.

Art. 12 (Regolazione del premio) - All'inizio del periodo assicurativo il Contraente versa un acconto di premio determinato sulla stima preventiva dei parametri indicati all'art. 11 intendendosi detta somma quale premio minimo comunque acquisito dalla Società. il pagamento deve essere effettuato come indicato all'art. 4 delle Condizioni generali.
Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente deve fornire alla Società la documentazione indicata al comma successivo atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società.
La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale dei «Registri delle fatture emesse» e dei «Registri acquisti» ovvero dalla «Dichiarazione annuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto» o dalla «Dichiarazione dei redditi» o da altro documento ufficiale.
La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 13 (Pagamento dell'indennizzo) - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al Contraente.
Il pagamento è subordinato:
a) alla cessione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto da parte del ricevitore della merce;
b) al consenso scritto dell'acquirente, quando la merce è assicurata per conto dello stesso.
In ogni caso il Contraente può chiedere che l'indennizzo sia corrisposto all'acquirente della merce.

TRASPORTI EFFETTUATI DAL CONTRAENTE IN CONTO PROPRIO

Art. 14 (Rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci) - 1. Nel caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio il furto, la rapina e lo smarrimento delle merci rientrano nella presente assicurazione soltanto se verificatesi nelle circostanze e con le modalità seguenti:
a) furto dell'autocarro, a condizione che siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto»;
b) furto del solo rimorchio, a condizione che
- sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero
-  se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla motrice, detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
- se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice, il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apposito apparecchio antifurto inserito sul rimorchio
e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto»;
c) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso del mezzi di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nel quali l'autocarro era parcheggiato;
d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» ovvero, per il solo caso di furto dell'autocarro, tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto», salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere a tali obblighi;
e) rapina.
Il furto e lo smarrimento verificatisi al di fuori delle circostanze e modalità che precedono non sono assicurati.
2. Condizioni di assicurabilità: «sorveglianza».
La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave,
a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero
b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.
3. Condizioni di assicurabilità: «antifurto».
La garanzia è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni di assicurabilità:
a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto preventivamente approvato dalla Società;
b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
c) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per «chiavi» tutti i dispositivi di inserimento o bloccaggio dell'apparecchio antifurto.
In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'autorità competente ed alla Società), l'operatività della garanzia soggetta alla condizione di assicurabilità «antifurto» rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.

Art. 15 (Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto o rapina) - Nel caso di sinistro da furto o rapina, avvenuto durante i trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio, questi o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione, deve:
a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax o telex - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
b) presentare immediata denuncia all'autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'autorità e di un incaricato della Società (agente, perito, commissario di avaria, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
d) consegnare alla Società, tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente, senza indugio alla Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o al commissario d'avaria o perito incaricato.

MERCI CHE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI

Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:

Art. 16 (Danni derivanti da variazioni di temperatura) - I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:
a) guasto, arresto c/o rottura accidentali dell'impianto per il mantenirnento della temperatura, richiesta o della cella isotermica sia a bordo del mezzo vettore che a terra;
b) incendio, fulmine, esplosione;
c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore.

Art. 17 (Condizioni di assicurabilità delle merci trasportate dal Contraente in conto proprio) - Il mezzo vettore deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermica atta a mantenerla.
L'Assicurato deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze ed esibire, in caso di danno, la documentazione relativa alle ultime due revisioni effettuate.

Art. 18 (Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati in conto proprio) - Fermo restando quanto altro previsto dagli «Obblighi in caso di sinistro» ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni generali, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:
a) rivolgersi alla più vicina officina specialista per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia,
 oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
 richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
 c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lett. c dell'art. 7 delle Condizioni generali - la registrazione delle temperature rilevate manualmente o meccanicamente ai fini dell'applicazione del successivo art. 20.
 
Art. 19 (Durata dell'assicurazione) - La garanzia per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, in tutti i casi di sosta o giacenza, previsti dal terzo comma dell'art. 5, ad un periodo massimo di 72 ore in ogni località.

Art. 20 (Scoperto di assicurazione per i danni alle merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi) - Gli indennizzi dovuti in base alla lett. a dell'art. 16 saranno liquidati previa deduzione di uno scoperto del . % del danno, ridotto al . % qualora l'impianto per il mantenimento della temperatura non abbia funzionato per un periodo continuativo di oltre 8 ore.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/41
ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI STIPULATA DALLO SPEDIZIONIERE O VETTORE PER CONTO DEGLI AVENTI DIRITTO

Art. 1 (Merci assicurate) - Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate in polizza, per le quali il Contraente - nella sua qualità di spedizioniere, vettore o spedizioniere/vettore - abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse.

Art. 2 (Merci escluse) - Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:
a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene indicato «incluse» nell'apposito spazio del frontespizio ed a tali merci sono applicabili gli art. 16, 17, 18, 19 e 20;
b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
c) autoveicoli; oggetti d'arte; animali vivi; masserizie; merci usate o già danneggiate; tabacchi;
d) pellicce; pelli; prodotti farmaceutici; abbigliamento; calzature; pelletteria; cosmetici e profumi; bigiotteria; materiale foto-ottico ed audiovisivi; apparecchi radio, TV, HI-FI; computers ed accessori; macchine da scrivere e da calcolo; tappeti pregiati; oggetti d'antiquariato; caffè; dolciumi; liquori; tessuti; metalli non preziosi non compresi alla lett. a), vetreria, ceramiche e porcellane;
e) merci infiammabili, esplodenti o pericolose.
Le esclusioni di cui alle lett. c, d ed e potranno essere totalmente o parzialmente annullate con una elencazione nominativa in polizza delle merci assicurate.

Art. 3 (Somma assicurata per ciascuna partita - Somme assicurate massime) - La somma assicurata per ciascuna partita di merce è costituita dal valore massimo assicurabile indicato all'art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione, salvo che nell'«ordine di assicurazione» sia indicato un minor valore nel qual caso tale minor valore costituisce la somma assicurata.
La somma complessivamente assicurata per una o più partite di merce caricate su un singolo autocarro o carro ferroviario o spedite contemporaneamente per posta è limitato alla somma assicurata massima indicata al punti a, b, c o d del frontespizio.
In caso di presenza di una o più partite di merce su un unico convoglio ferroviario o nave traghetto o ro/ro, sempre a bordo dell'autocarro o carro ferroviario, ovvero in caso di sosta o giacenza in conformità al terzo comma dell'art. 7 in una singola località o luogo di deposito, sia a bordo dell'autocarro o carro ferroviario che a terra, la somma complessivamente assicurata è limitata alla somma assicurata massima indicata ai punti e, f o g del frontespizio, fermi restando comunque i limiti a, b e d per ogni autocarro o carro ferroviario.
Nel caso di limitazione dell'indennizzo per effetto del raggiungimento di una delle somme assicurate massime indicate nel frontespizio non sarà applicata la «regola proporzionale» prevista dall'art. 1907 c.c.
Qualora più partite di merce siano coinvolte in un unico sinistro, l'indennizzo totale pari al «limite massimo di indennizzo» sarà ripartito fra i diversi assicurati in proporzione al danno indennizzabile per ciascuna partita.

Art. 4 (Trasporti assicurati) - La garanzia vale per i trasporti effettuati, entro i «limiti territoriali» indicati in polizza, conformemente alla normativa vigente per i trasporti in conto terzi eseguiti:
a) direttamente dal Contraente;
b) da altri vettori, nel qual caso si applica l'art. 15 della presente clausola
ovvero per i trasporti eseguiti
c) a cura di amministrazioni postali o ferroviarie.
I mezzi lagunari e lacustri sono equiparati agli autocarri.

Art. 5 (Traversate marittime) - Fermi restando i «limiti territoriali» indicati in polizza le traversate marittime che gli autocarri o carri ferroviari con le merci a bordo compiono su navi traghetto o ro/ro sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.
Durante tali traversate valgono le disposizioni degli art. 15 e 18 delle Condizioni generali di assicurazione mentre non sono applicabili quelle contenute negli art. 16, 17, 19 e 20 delle Condizioni generali stesse.

Art. 6 (Periodo dell'assicurazione) - La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione. La garanzia per ogni viaggio cessa al completamente dello stesso in conformità all'art. 7, anche se nel frattempo la polizza sia scaduta o risoluta o disdetta.

N.B. - Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali di assicurazione.

Art. 7 (Durata dell'assicurazione per ogni viaggio) - Per ogni viaggio la garanzia decorre dalla presa in consegna delle merci da parte del vettore, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto, ivi compresi gli eventuali trasbordi, termina con la riconsegna delle merci al destinatario.
I danni che si verificano durante le operazioni di carico o scarico delle merci sono compresi nella garanzia solo se tali operazioni sono effettuate dal vettore o suoi sub-vettori e rispettivi incaricati.
Le eventuali soste o giacenze nel corso del viaggio o a destino prima della riconsegna al destinatario sono assicurate per un periodo massimo di 30 giorni in ogni località.
Durante le soste nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro gestiti, la garanzia è operante esclusivamente per le merci che si trovino a bordo dell'autocarro in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati nonché nel corso delle operazioni tecniche di carico e scarico; sono pertanto escluse le giacenze a terra nei citati magazzini o depositi.

Art. 8 (Notifica dei rischi e determinazione del premio) - A. Polizza con preventiva notifica dei rischi.
Il Contraente deve notificare alla Società le spedizioni che, in esecuzione degli ordini di assicurazione dallo stesso ricevuti, devono essere assicurate con la presente polizza.
In particolare:
a) per gli ordini con carattere di continuità il Contraente deve comunicare alla Società, prima della data di decorrenza dell'ordine, gli estremi del medesimo, e la Società ne prenderà nota emettendo a richiesta apposita attestazione.
Il Contraente dovrà in seguito, alle scadenze e con le modalità convenute, comunicare alla Società i valori assicurati sulla base di ogni singolo ordine. Il Contraente deve inoltre, a richiesta della Società, esibire in progressione cronologica le fatture dei noli relative ai singoli ordini.
b) Per gli ordini relativi a singole spedizioni il Contraente deve, ove non diversamente convenuto, provvedere alla notifica alla Società del relativo rischio prima dell'inizio dello stesso.
Sulla base delle notifiche predette, la Società procederà, alle scadenze convenute, al conteggio dei premi dovuti dal Contraente, che dovranno essere pagati entro 15 giorni dalla data di ricezione del conteggio da parte del Contraente.
A richiesta del Contraente, potrà essere rilasciato dalla Società un certificato di assicurazione od altro documento comprovante l'esistenza della copertura assicurativa.
B. Polizza senza notifica dei rischi.
Qualora si convenga tra le parti la stipulazione della polizza nella forma B mediante apposita indicazione nel frontespizio, il Contraente è esonerato dalla notifica degli ordini di assicurazione. In tal caso l'esplicito addebito del premio di assicurazione nella fattura relativa al nolo per il trasporto è considerato prova sufficiente dell'ordine di provvedere all'assicurazione dato allo spedizioniere o al vettore. li premio è convenzionalmente calcolato applicando il tasso indicato in polizza al presunto valore totale delle merci trasportate.
Il presunto valore totale delle merci trasportate viene preventivamente calcolato in relazione alla stima del fatturato totale dei noli indicato nel frontespizio.
Sulla base di tale stima il Contraente versa un acconto di premio all'inizio del periodo assicurativo, intendendosi detta somma quale premio minimo comunque acquisito dalla Società.
Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente deve comunicare alla Società il fatturato definitivo dei noli relativi al periodo mediante trasmissione di un estratto autentico della «Dichiarazione annuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto» o di altro documento ufficiale. Su tale dato la Società calcolerà il presunto valore totale delle merci trasportate nella stessa proporzione in cui il presunto valore delle merci trasportate, indicato m frontespizio, sta al fatturato noli stimato, pure indicato in frontespizio.
Su un valore totale presunto delle merci trasportate la Società calcolerà quindi l'importo del premio complessivo dovuto. L'eventuale conguaglio risultante deve essere pagato dal Contraente entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa appendice redatta dalla Società.
La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi dagli articoli che seguono.

Art. 10 (Rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci) - 1. Il furto, la rapina e lo smarrimento delle merci rientrano nella presente assicurazione soltanto se verificatesi nelle circostanze e con le modalità seguenti:
a) furto dell'autocarro a condizione che siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto»;
b) furto del solo rimorchio a condizione che
- sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero
- se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla motrice, detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
- se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice, il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apposito apparecchio antifurto inserito sul rimorchio
e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto»;
c) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nei quali l'autocarro era parcheggiato;
d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» ovvero, per il solo caso di furto dell'autocarro, tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto», salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere a tali obblighi;
e) rapina.
2. Condizioni di assicurabilità: «sorveglianza».
La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave
a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero
b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.
3. Condizioni di assicurabilità: «antifurto».
La garanzia è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni di assicurabilità:
a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamente approvati dalla Società;
b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
c) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per «chiavi» tutti i dispositivo di inserimento o bloccaggio dell'apparecchio antifurto.
In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'autorità competente ed alla Società), l'operatività della garanzia soggetta alla condizione di assicurabilità «antifurto» rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.

Art. 11 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto, rapina e smarrimento e, in genere, sottrazione o mancata riconsegna delle merci salvo quanto previsto dall'art. 10;
b) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
c) atti od omissioni commessi dolosamente dal personale dipendente del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) inidoneità del mezzo vettore, del container e simile per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
f) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contrente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
h) intolleranza alle variazioni di temperatura, salvo quanto previsto agli art. 16, 17, 18, 19 e 20 che seguono;
i) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
j) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
k) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
l) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
m) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
n) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
o) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e d che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nel servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 12 (Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto o rapina avvenuti durante i trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione diretta del Contraente) - Nel caso di sinistro da furto o rapina, avvenuto durante i trasporti effettuati direttamente da Contraente esso, in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione, deve:
a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax, telex o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
b) presentare immediata denuncia all'autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'autorità e di un incaricato della Società (agente, perito, commissario di avaria, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
d) consegnare alla Società, tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente, senza indugio alla Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o al commissario d'avaria o perito incaricato.

Art. 13 (Titolare dell'indennizzo) - L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza è pagato all'Assicurato.
L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

Art. 14 (Rivalsa verso il vettore) - La Società ha il diritto di rivalersi verso il vettore ai sensi dell'art. 1916 c.c. per gli indennizzi pagati anche se tale vettore sia il Contraente della polizza.
In nessun caso la presente polizza potrà valere come «assicurazione della responsabilità del vettore».

TRASPORTI AFFIDATI AD ALTRI VETTORI

Art. 15 (Rischi di furto e rapina) - Qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dal Contraente, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 2 lett. a, b, c o al punto 3 lett. a e b dell'art. 10 che precede, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.
In tal caso lo scoperto (e il relativo minimo) a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende raddoppiato.

MERCI CHE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI

Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:

Art. 16 (Danni derivanti da variazioni di temperatura) - I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:
a) guasto, arresto e/o rottura accidentali dell'impianto per il mantenimento della temperatura richiesta o della cella isotermica sia a bordo del mezzo vettore che a terra;
b) incendio, fulmine, esplosione;
c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore.

Art. 17 (Condizioni di assicurabilità delle merci trasportate direttamente dal Contraente) - Il mezzo vettore deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermica atta a mantenerla.
Il Contraente deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata, con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze ed esibire, in caso di danno la documentazione relativa alle ultime due revisioni effettuate nonché la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

Art. 18 (Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati in conto proprio) - Fermo restando quanto altro previsto dagli «Obblighi in caso di sinistro» ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni generali, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:
a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura
b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia,
oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lett. c dell'art. 7 delle Condizioni generali - la registrazione delle temperature rilevate manualmente o meccanicamente ai fini dell'applicazione del successivo art. 20.

Art. 19 (Durata dell'assicurazione) - La garanzia per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza, previsti dall'art. 7, ad un periodo massimo di 72 ore in ogni località.

Art. 20 (Scoperto di assicurazione per i danni alle merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi) - Gli indennizzi dovuti in base alla lett. a dell'art. 16 saranno liquidati previa deduzione di uno scoperto del . % del danno, ridotto al . % qualora l'impianto per il mantenimento della temperatura non abbia funzionato per periodo continuativo di oltre 8 ore.
 

CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/42
ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE CON AUTOCARRI DI TARGA DETERMINATA
(Impostazione a premio forfettario)

Art.1 (Interesse assicurato) - L'assicurazione può essere prestata, in conformità a quanto espresso nel frontespizio,
- per conto proprio, nel caso di trasporto di merci proprie, ovvero
- per conto dei proprietari delle merci trasportate, nel caso il Contraente sia regolarmente autorizzato al trasporto per conto terzi, per veicoli indicati in polizza.

Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione) - Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate in polizza trasportate, entro i «limiti territoriali» fissati, per mezzo degli autocarri pure indicati in polizza.
La merce trasportata su un rimorchio, anche non indicato in polizza, è assicurata purché lo stesso sia agganciato ad una delle motrici assicurate.
La merce caricata su rimorchi staccati dalla motrice è assicurata durante le soste o giacenze previste dall'ultimo comma dell'art. 7, soltanto se il rimorchio sia espressamente assicurato con la presente polizza.

Art. 3 (Traversate marittime) - Fermi restando i «limiti territoriali» indicati in polizza le traversate marittime che gli autocarri con le merci a bordo compiono su navi traghetto o ro/ro sono comprese se effettuate tra porti italiani; nel viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.
Durante tali traversate valgono le disposizioni dell'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione mentre non sono applicabili quelle contenute negli art. 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni generali stesse.

Art. 4 (Merci escluse) - Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:
a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene indicato «incluse» nell'apposito spazio del frontespizio ed a tali merci sono applicabili gli art. 14, 15, 16 e 17;
b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
c) autoveicoli; oggetti d'arte; animali vivi; masserizie; merci usate o già danneggiate; tabacchi;
d) pellicce; pelli; prodotti farmaceutici; abbigliamento; calzature; pelletteria; cosmetici e profumi; bigiotteria; materiale foto-ottico ed audiovisivi; apparecchi radio, TV, HI-FI; computers ed accessori; macchine da scrivere e da calcolo; tappeti pregiati; oggetti d'antiquariato; caffe; dolciumi; liquori; tessuti; metalli non preziosi non compresi alla lett. a), vetreria, ceramiche e porcellane;
e) merci infiammabili, esplodenti o pericolose.
Le esclusioni di cui alle lett. c, d ed e possono essere totalmente o parzialmente annullate con una elencazione nominativa in polizza delle merci assicurate.

Art. 5 (Somma assicurata e somma massima assicurata per ogni viaggio) - La somma assicurata per la merce corrisponde al valore assicurabile indicato all'art. 3 delle Condizioni generali, entro il limite della «Somma massima assicurata per ogni viaggio» indicata nel frontespizio.
Qualora il valore assicurabile superi la «Somma massima assicurata per ogni viaggio», in caso di danno verrà applicata una riduzione «proporzionale» di indennizzo in conformità all'art. 1907 c.c.

Art. 6 (Periodo dell'assicurazione) - La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione.

N.B. Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali di assicurazione.

Art. 7 (Durata dell'assicurazione per ogni viaggio) - Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento in cui la merce è deposta a bordo dell'autocarro, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina nel momento in cui la merce lascia l'autocarro.
Sono inoltre comprese le operazioni di carico e scarico se effettuate dal Contraente e limitatamente ai rischi indicati alla lett. f dell'art. 8.
Eventuali soste o giacenze preliminari, in corso di viaggio o a destino sono comprese per un periodo massimo di 72 ore a condizione che le merci rimangano a bordo dell'autocarro e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, salvo l'applicazione delle norme previste dall'art. 9 per i rischi di furto e rapina.

Art. 8 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscite dell'autocarro e/o rimorchio dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli; urto dell'autocarro ero rimorchio contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purchè tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in containers ovvero con autocarri furgoni o centinati; m quest'ultimo caso la garanzia è operante solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
f) caduta o urto durante il carico e lo scarico a condizione che tali operazioni siano effettuate dal Contraente con mezzi meccanici idonei. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità dell'autocarro designato per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.
Durante le traversate marittime su nave, previste dall'art. 2, sono inoltre a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:
g) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento sommersione occorsi alla nave;
h) getto, asporto del mare, sbandamento dell'autocarro e/o rimorchio all'interno della nave o caduta n mare degli stessi;
i) avaria comune e spese di salvataggio in conformità dell'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione.

Art. 9 (Rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci) - 1. Il furto, la rapina e lo smarrimento delle merci rientrano nella presente assicurazione soltanto se verificatesi nelle circostanze e con le modalità seguenti:
a) furto dell'autocarro a condizione che siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto»;
b) furto del solo rimorchio a condizione che
- sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero
- se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla motrice, detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
- se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice, il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apposito apparecchio antifurto inserito sul rimorchio
e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto»;
c) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nei quali l'autocarro era parcheggiato;
d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che collega il mezzo vettore, a condizione che siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza» ovvero, per il solo caso di furto dell'autocarro, tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3 «antifurto», salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere a tali obblighi;
e) rapina.
Il furto e lo smarrimento verificatisi al di fuori delle circostanze e modalità che precedono non sono assicurati.
2. Condizioni di assicurabilità: «sorveglianza».
La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave
a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero
b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.
3. Condizioni di assicurabilità: «antifurto».
La garanzia è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni di assicurabilità:
a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamente approvati dalla Società;
b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
c) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per «chiavi» tutti i dispositivo di inserimento o bloccaggio dell'apparecchio antifurto.
In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'autorità competente ed alla Società), l'operatività della garanzia soggetta alla condizione di assicurabilità «antifurto» rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.

Art. 10 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto, rapina e smarrimento e, in genere, sottrazione o mancata riconsegna delle merci salvo quanto previsto dall'art. 9;
b) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
c) atti od omissioni commessi dolosamente dal personale dipendente del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
f) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
h) intolleranza alle variazioni di temperatura, salvo quanto previsto agli art. 14, 15, 16 e 17 che seguono;
i) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
j) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
n) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
p) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;
q) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
r) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e d che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 11 (Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto o rapina) - Nel caso di sinistro da furto o rapina, il Contraente o chi per esso, in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione, deve:
a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax, telex o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
b) presentare immediata denuncia all'autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere consegnata alla Società;
c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'autorità e di un incaricato della Società (agente, perito, commissario di avaria, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente astenendosi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
d) consegnare alla Società, tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente, senza indugio alla Sede della Società o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o al commissario d'avaria o perito incaricato.

Art. 12 (Titolarità e pagamento dell'indennizzo) - L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza sarà pagato:
- al Contraente stesso, in caso di trasporto per conto proprio;
- al proprietario delle merci, in caso di trasporto per conto di terzi nel quale il Contraente-vettore si sia assunto l'obbligo di provvedere all'assicurazione della merce; l'esplicito addebito del premio di assicurazione nella fattura relativa al nolo per il trasporto è considerata prova sufficiente dell'assunzione dell'obbligo di provvedere all'assicurazione della merce.
L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che il proprietario delle merci ne dia esplicito consenso scritto e dichiari di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

Art. 13 (Rivalsa verso il vettore) - Nel caso di trasporti per conto di terzi la Società ha il diritto di rivalersi verso il vettore ai sensi dell'art. 1916 c.c. per gli indennizzi pagati anche se tale vettore sia il Contraente della polizza.
In nessun caso la presente polizza potrà valere come «assicurazione della responsabilità del vettore».

MERCI CHIE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI

Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:

Art. 14 (Danni derivanti da variazioni di temperatura) - I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:
a) guasto, arresto e/o rottura accidentali dello impianto per il mantenimento della temperatura richiesta o della cella isotermica sia a bordo del mezzo vettore che a terra;
b) incendio, fulmine, esplosione;
c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore.

Art. 15 (Condizioni di assicurabilità) - Il mezzo vettore deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermica atta a mantenerla.
Il Contraente deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata, con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze ed esibire, in caso di danno la documentazione relativa alle ultime due revisioni effettuate nonché la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

Art. 16 (Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati in conto proprio) - Fermo restando quanto altro previsto dagli «Obblighi in caso di sinistro» ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni generali, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente o chi per esso deve:
a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia,
oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lett. c dell'art. 7 delle Condizioni generali - la registrazione delle temperature rilevate manualmente o meccanicamente ai fini dell'applicazione del successivo art. 20.

Art. 17 (Scoperto di assicurazione per i danni alle merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi) - Gli indennizzi dovuti in base alla lett. a dell'art. 14 saranno liquidati previa deduzione di uno scoperto del . % del danno, ridotto al . % qualora l'impianto per il mantenimento della temperatura non abbia funzionato per un periodo continuativo di oltre 8 ore.
 

CONDIZIONI ADDIZIONALI PER LE POLIZZE DI ABBONAMENTO N. 98/43

Art. 1 (Merci assicurate) - La presente polizza vale per l'assicurazione delle seguenti merci:
................................
................................
Si intendono escluse le seguenti merci: carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi.

Art. 2 (Validità territoriale) - La garanzia è operante per i seguenti viaggi:
................................
................................

Art. 3 (Somme massime assicurate) - Le somme massime che la Società garantisce sono fissate in:
Lit. ......... per ogni nave
Lit. ......... per ogni aeromobile
Lit. ......... per ogni carro ferroviario
Lit. ......... per ogni spedizione postale
Lit. ......... per ogni convoglio ferroviario
Lit. ......... per ogni autocarro
Lit. ......... per ogni giacenza in magazzino o luogo di deposito
Qualora - senza espresso consenso da parte della Società - il valore di uno o più ordini di assicurazione superi uno dei limiti suindicati, la Società risponderà dei danni fino a concorrenza delle somme suddette.

Art. 4 (Periodo di assicurazione) - La presente polizza ha effetto dalla ore 24 del ... e termina alle ore 24 del ... ed è operante per i viaggi che hanno inizio durante il suddetto periodo.

N.B. - Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali.

Art. 5 (Applicazione alla polizza) - L'applicazione alla presente polizza di abbonamento è convenuta tra le parti nella forma (da rendere operante mediante richiamo con crocesegno):
A) Obbligatoria.
Il Contraente è tenuto ad assicurare, in applicazione al presente contratto e con le modalità indicate all'art. 9, tutte le merci indicate in polizza per le quali egli abbia un interesse proprio all'assicurazione, ovvero, per le quali abbia ricevuto specifico ordine di assicurarle per il trasporto.
Nel caso di inadempimento a tale obbligo, il presente contratto si intenderà risoluto di diritto ai sensi degli art. 1456 e 1458 c.c.
La risoluzione di cui sopra avrà effetto dal momento in cui l'inadempimento è avvenuto.
La validità e l'efficacia della garanzia non saranno pregiudicate da ritardate dichiarazioni, omissioni ed errori dovuti a colpa lieve del Contraente o dell'Assicurato.
La Società ha facoltà di ispezionare i libri, la corrispondenza e i documenti relativi alle merci da assicurarsi in alimento alla presente polizza.
B) Facoltativa.
L'Assicurato ha facoltà di assicurare, in applicazione al presente contratto e con le modalità indicate all'art. 9 le merci indicate in polizza.

Art. 6 (Condizioni di assicurazione) - L'assicurazione è prestata in conformità delle seguenti Clausole di delimitazione della garanzia (allegate).
................................
................................

Art. 7 (Tassi)
................................
................................

Art. 8 (Sovrappremi per età nave) - I tassi di premio per i viaggi marittimi di cui all'art. 7 sono valevoli soltanto per i trasporti su navi conformi alla Clausola di classificazione allegata.
Qualora le merci siano caricate su navi di età superiore a quelle indicate nella Clausola sopra richiamata, saranno dovuti i soprappremi di cui alla tabella allegata.

Art. 9 (Notifica dei rischi) - Il Contraente dovrà notificare alla Società le spedizioni che devono essere assicurate con la presente polizza prima dell'inizio dei rischi stessi. L'applicazione al presente contratto dovrà essere effettuata a mezzo bollettini, telegramma, telex o telefax.

Art. 10 (Determinazione e pagamento dei premi) - Sulla base delle notifiche di cui all'articolo precedente, la Società procederà con cadenza .. al conteggio del premi dovuti dal Contraente, alla cui regolazione il Contraente dovrà provvedere entro .. giorni dalla data di ricezione di tale conteggio.