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1998 |
È stata predisposta una nuova polizza di
assicurazione delle merci trasportate. Essa mantiene l'impostazione dell'edizione
del 1983, con le sue caratteristiche di modularità e di utilizzabilità
per tutti i tipi di trasporto, ma se ne discosta per una migliore adattabilità
all'assicurazione dei trasporti terrestri, tenendo presente, fra l'altro,
la l. 22 agosto 1985 n. 450, che ha introdotto il limite risarcitorio anche
nel trasporto terrestre nazionale.
I primi 14 articoli delle condizioni generali
sono comuni a tutti i tipi di trasporto; gli articoli da 15 a 20 riguardano
solo i trasporti marittimi, aerei e su acque interne; gli art. 21 e 22,
che regolano il recesso, riguardano soltanto le polizze a tempo e quelle
relative a una pluralità di viaggi.
Oltre alle condizioni generali, è stata
predisposta una serie di clausolari, fra cui le tradizionali clausole per
le assicurazioni di viaggi singoli (indicate con i numeri da 98/01 a 98/06),
le clausole di assicurazione a tempo (da 98/40 a 98/42), una clausola di
assicurazione per pluralità di viaggi (98/43).
Delle clausole precedentemente in vigore sono
rimaste in vita, oltre alla Clausola di delega (83/13), la Clausola merci
liquide alla rinfusa, la Clausola contaminazione per merci liquide alla
rinfusa, la Clausola ammanco peso per greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici
alla rinfusa (da 88/30 a 88/32), le quali sono peraltro scarsamente utilizzate
e possono comunque facilmente adattarsi alle nuove condizioni generali.
Sia le condizioni generali sia le clausole sono
di semplice riferimento per le imprese assicuratrici, che possono liberamente
modificarle o anche non adottarle.
DEFINIZIONI
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Società: l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Delegataria: in caso di coassicurazione, l'impresa che emette la polizza
o altro documento comprovante l'assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Premio: il documento che prova l'assicurazione.
Certificato di assicurazione: il documento che attesta l'esistenza
dell'assicurazione.
Luogo di destinazione: la località di completamente del viaggio
indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località
non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende
quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
Autocarro: autoveicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi
in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati
Rimorchio: rimorchio per trasporto di cose; sono compresi in questo
termine anche i semirimorchi.
Motrice: motrice dell'autotreno o trattore stradale.
Veicolo: autocarro o rimorchio.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.
Danno: la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è
prestata l'assicurazione.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di danno.
Scoperto: percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Franchigia: importo, in cifra fissa od in percentuale del valore assicurato,
da dedurre dall'indennizzo.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 (Condizioni di assicurazione) - L'assicurazione è
prestata in base alle presenti Condizioni generali integrate dalle:
Clausole di delimitazione della garanzia, richiamate nel frontespizio
della presente polizza ed allegate. Dette clausole prevalgono, in caso
di discordanza, sulle Condizioni generali di assicurazione.
Qualora la garanzia sia prestata in base a formulari stranieri,
richiamati espressamente dalle parti contraenti nel presente contratto
ed allegati, questi prevalgono sulle Condizioni generali fermo restando
quanto disposto dall'art. 13.
Condizioni addizionali pure richiamate nel frontespizio della presente
polizza ed allegate, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni
generali e sulle Clausole di delimitazione della garanzia.
Patti speciali, che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni
generali, sulle Clausole di delimitazione della garanzia e sulle Condizioni
addizionali.
Art. 2 (Dichiarazioni del contraente) - La Società presta il
consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il
quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono
influire sull'apprezzamento del rischio.
In particolare il Contraente deve dichiarare:
a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili,
esplodenti, pericolose o deperibili;
b) se il viaggio assicurato costituisce la prosecuzione di un viaggio
precedente o una rispedizione;
c) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di
responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o
dalle convenzioni internazionali.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicano gli art.
1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 3 (Valore assicurabile) - Il valore massimo assicurabile è
quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.
Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le
veci:
a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato
del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili,
quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori
per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.
Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata
sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata
qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.
Art. 4 (Pagamento del premio) - Il premio e le imposte devono essere
pagati all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la direzione
della Società o la sede dell'agenzia alla quale è assegnata
la polizza.
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno
in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello
della scadenza.
Art. 5 (Trasferimento del contratto) - L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.
Art. 6 (Assicurazione presso diversi assicuratori) - Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente anche da diversi Contraenti più assicurazioni presso diversi Assicuratori si applica l'art. 1910 c.c.
Art. 7 (Obblighi in caso di sinistro) - Il Contraente e/o l'Assicurato,
in caso di sinistro, devono darne immediato avviso alla Società,
fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare
il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.
Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l'Assicurato devono:
a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza,
tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
b) apporre le debite riserve sul documenti di consegna della merce
e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa
applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione
della merce fino all'atto della riconsegna;
c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque
al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento
del commissario di avaria o perito designato dalla Società per far
constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione
del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore
ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto
a mezzo ferrovia o posta, deve essere redatto verbale in contraddittorio
con l'amministrazione interessata.
Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo
in cui la Società non ha un proprio commissario di avaria o perito
designato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere
l'intervento di altro commissario di avaria o perito qualificato o dell'autorità
consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità
locali.
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna,
gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non
appena scoperto il danno, e comunque nei i termini di reclamo previsti
dal contratto di trasporto;
d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il
danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa
diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza
che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contraria tutti
gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale
responsabile;
f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume
ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente
articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno
da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare
ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli
art. 1915 e 1916 c.c.
Art. 8 (Determinazione del danno) - Il danno è costituito dalla
differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo
di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a
seguito del sinistro.
Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con
il consenso della Società, è costituito dalla somma netta
realizzata con la vendita.
Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci
riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata
o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza
soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso
ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.
Art. 9 (Richiesta dell'indennizzo) - L'Assicurato deve provare l'entità
del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione
ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
A tal fine l'Assicurato deve:
a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o
perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lett. c dell'art.
7 ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con
il vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante
documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per
l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle
merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
d) consegnare l'originale della polizza stipulata per il singolo viaggio
o del certificato di assicurazione, qualora emesso;
e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla
stessa merce.
Art. 10 (Limite dell'indennizzo) - La somma assicurata costituisce il
limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi
dei periti o commissari di avaria incaricati in conformità alla
lett. c dell'art. 7 (che sono rimborsabili ogniqualvolta il danno sia a
carico della Società) .
Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno
a carico della Società sono da questa rimborsate nega proporzione
in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro
ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata.
Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile,
non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società
l'intero premio.
Qualora invece risulti inferiore, il danno è risarcibile soltanto
nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.
Art. 11 (Pagamento dell'indennizzo) - L'entità del danno liquidabile
è calcolata in base agli art. 3 ed 8 ed entro i limiti dell'art.
10.
Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie
convenuti.
L'indennizzo cosi risultante è pagato, contro rilascio di quietanza,
entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ottemperato a tutto quanto
previsto all'art. 9.
Art. 12 (Coassicurazione) - Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più imprese assicuratrici in coassicurazione, ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza o i certificati di assicurazione sono firmati dalla sola delegataria anche per conto delle coassicuratrici.
Art. 13 (Legge applicabile e giurisdizione) - Il presente contratto
è regolato dalla legge italiana. Qualora la garanzia venga prestata
in base a formulari stranieri la legge applicabile a questi ultimi sarà
quella in vigore, nel paese straniero al quale detti formulari si riferiscono,
al tempo di stipulazione del contratto, fatte salve le norme imperative
di diritto italiano.
Le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione
italiana.
Art. 14 (Comunicazioni alla Società) - Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.
CONDIZIONI GENERALI OPERANTI, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, PER I TRASPORTI MARITTIMI O AEREI O SU ACQUE INTERNE
Art. 15 (Avaria comune e spese di salvataggio) - I danni e le spese
prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscano
una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato
nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla
spedizione.
La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato
dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base
al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni
non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente
da rischi esclusi dalla presente assicurazione.
La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni
delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto
di trasporto o agli usi del porto di destino.
Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo
di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società
è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero
al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria
pagati dall'Assicurato.
Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono
fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è
effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella
valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di
definitiva fissazione del contributo.
Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare
a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo
in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso
dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.
Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a
carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare
del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.
L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve
consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente
girata.
Art. l6 (Spese di inoltro a destino) - La Società rimborsa le
spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico il deposito
e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito
di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia
termine in un luogo diverso da quello di destinazione. Tali spese sono
a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare
del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese
di salvataggio - non supera la somma assicurata.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica:
a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità
o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato
o dei loro ausiliari;
b) in caso di rischi rientranti nelle clausole «Rischi guerra»
o «Rischi sciopero» o eventuali analoghe clausole straniere
contenute in polizza.
Art. 17 (Dichiarazioni del contraente) - Oltre quanto previsto dal precedente
art. 2, il Contraente deve dichiarare:
a) il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice
della Navigazione;
b) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero,
se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il
caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero
in containers su navi appositamente attrezzate.
Art. 18 (Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto) - L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione adeguata al presente contratto.
Art. 19 (Caricazione sopra coperta) - Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata ai termini della Clausola di delimitazione della garanzia merci II (Rischi base) ferme restando, ove più limitate, le Condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetto e/o ro/ro ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.
Art. 20 (Abbandono) - L'Assicurato può abbandonare alla Società
le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente
previsti dall'art. 541, lett. a, b e c, e dall'art. 1007, lett. a, b e
c, c. nav.
L'abbandono delle merci in base al disposto degli art. 541, lett. d,
e art. 1007, lett. d, c. nav. è consentito nella copertura a «pieno
rischio»; in caso di condizioni di assicurazione limitate, l'abbandono
è consentito soltanto se il danno deriva direttamente da incendio,
azione del fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, strisciamento della
nave sul fondo, arenamento, collisione, urto, affondamento, capovolgimento,
sommersione e caduta di aeromobile, semprechè tali rischi rientrino
fra quelli assicurati.
L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista
dalla legge italiana.
CONDIZIONI GENERALI OPERANTI PER LE POLIZZE «A TEMPO» O RELATIVE AD UNA PLURALITÀ DI VIAGGI
Art. 21 (Recesso dal contratto) - Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intonato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.
Art. 22 (Recesso limitato al rischi guerra e/o scioperi) - Qualora -
a termini dell'art. 1 delle presenti Condizioni generali - venissero richiamate
in polizza le Clausole per la copertura dei rischi guerra e/o scioperi,
la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali
rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per
quanto concerne i rischi scioperi su spioni da e per gli Stati Uniti d'America
per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini
di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi
a mezzo telex, telefax, telegramma o lettera raccomandata.
Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione,
allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata,
fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America,
Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.
Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società
l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato
dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax
o lettera raccomandata.
Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso,
la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di
rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/01
ASSICURAZIONE MERCI I (PIENO RISCHIO)
Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 2.
Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) atti od omissioni connessi dal comandante o dall'Assicurato sia
dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne
risulterà probabilmente;
b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore
o del mezzo di trasporto;
c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione
delle merci al trasporto;
d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile
o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni
siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato
o di loro dipendenti;
e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza
alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e
calo naturale;
f) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio
e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati;
m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
o) radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. a e b che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - I. L'assicurazione ha inizio dal
momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino ed il luogo di
deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato
di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario
corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di
deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato
di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di
destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione
ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un
immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la
distribuzione.
In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del
terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno
dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal
compimento della scaricazione, nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie
(qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo
giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
II. Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato,
le operazioni di carico e scarico, intendendosi per «carico»
l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità
del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per «scarico»
l'operazione inversa.
III. Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco,
ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione
diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi
restando i termini di cui alle lett. d ed e del precedente punto 1, cessa
con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle
condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi
al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione,
forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del
viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori
e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio
e/o trasporto.
c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato,
il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto,
aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione
abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione
cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente
richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o
luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamente della scaricazione
dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto
o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto
o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamente della scaricazione
dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto
o luogo
qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci
vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza
o a qualsiasi altra destinazione.
N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art.
15 ad art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/02
ASSICURAZIONE MERCI II (RISCHI BASE)
Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni
materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio
a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione,
urto del mezzo di trasporto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento,
capovolgimento, sommersione, caduta di aeromobile;
c) getto od asporto del mare;
d) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco e durante il trasbordo
se a rischio per la Società;
e) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui,
dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave,
le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa
nave riparata;
ed inoltre, nel percorsi terrestri e durante le relative giacenze,
a cagione di:
f) deragliamento, ribaltamento del veicolo o del carro ferroviario,
caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita del veicolo
dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi,
salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
g) scontro ferroviario o collisione o urto del veicolo contro corpi
fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili)
e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo
stesso;
h) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di
laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga,
voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale.
Ai fini della presente assicurazione per nubifragio si intende un evento
atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.
Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione
di acqua per il solo effetto della pioggia battente, anche se accompagnata
da vento, non sono risarcibili.
II. È inoltre a carico della Società, nel caso di viaggi
marittimi o aerei, la perdita totale delle merci assicurate, direttamente
conseguente ad accidenti della navigazione diversi da quelli indicati al
punto I, nonché la perdita totale di colli interi occorsa durante
le operazioni di imbarco, sbarco o durante il trasbordo, se a rischio per
la Società.
Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati
in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè
le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia
dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne
risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore
o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o d, preparazione
delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile
o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni
siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato
o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza
alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fennentazione
e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o irnpedimento di eommercio
e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
n) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati;
o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
p) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio politici;
q) atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi;
r) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - L'assicurazione ha inizio dal momento
in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito
nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione
per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio
e termina al momento della riconsegna delle merci:
a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale od area di
deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato
di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di
destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione
ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un
immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la
distribuzione.
In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del
terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno
dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal
compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie
(qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato) : alla mezzanotte dell'ottavo
giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
II - Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco,
ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione
diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi
restando i termini di cui alle lett. d ed e del precedente punto I, cessa
con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle
condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi
al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione,
forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del
viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori
e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio
e/o trasporto.
c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato,
il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto,
aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione
abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione
cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrapremio eventualmente
richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o
luogo fino allo scadere di 60 giorno dal completamente della scaricazione
dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto
o luogo
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto
o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamente della scaricazione
dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto
o luogo
qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono
spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi
altra destinazione.
N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art.
15 ad art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/03
ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO
Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni
materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio
a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in
acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro e/o rimorchio dalla
sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo
le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli, urto
dell'autocarro e/o rimorchio contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole
spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento
lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di
laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga,
voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale.
Ai fini della presente assicurazione per nubifragio s'intende un evento
atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.
Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione
di acqua per il solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata
da vento, non sono risarcibili.
Art. 2 (Traversate marittime) - Le traversate marittime che gli autocarri
con le merci a bordo compiono su navi traghetto o ro/ro sono comprese se
effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese
quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del
percorso da compiere.
Durante tali tratte, in aggiunta ai rischi indicati all'art. 1, lett.
a, sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati
da:
a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione,
urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, sommersione occorsi
alla nave;
b) getto, asporto del mare dell'autocarro e/o rimorchio o caduta in
mare degli stessi durante le operazioni di imbarco, sbarco;
c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art.
15 delle Condizioni generali di assicurazione.
Gli art. 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni generali di assicurazione
non si applicano alla presente assicurazione.
Art. 3 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati
in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e semprechè
le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia
dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne
risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;
d) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e
simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato
ne sia consapevole;
e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione,
delle merci da trasporto;
f) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container
e simili operazioni siano inadeguata protezione della merce per il trasporto,
qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del
Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
g) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza
alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione
e calo naturale;
h) ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente ad un evento
assicurato;
l) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
m) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
n) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio
e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
o) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati;
p) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
q) atti, compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
r) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
s) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività
Al fini delle lett. b, c e d che precedono, qualora il Contraente o
l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni
dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che
siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 4 (Durata dell'assicurazione) - Nel caso di trasporto di merci
proprie affidate a terzi, l'assicurazione ha inizio dal momento in cui
le merci assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto,
continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento
di trasporto, comprese, per un periodo massimo di 48 ore ciascuna, le eventuali
soste e/o giacenze preliminari e/o intermedie riferentisi alla normale
esecuzione del viaggio medesimo e termina con la riconsegna delle merci
al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del
terzo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale
di destino.
In tutti gli altri casi, fermi i suddetti termini di durata, la copertura
è operante durante le giacenze delle merci soltanto quando queste
siano a bordo di autoveicoli rientranti nella garanzia prestata con la
presente polizza e a condizione che i medesimi siano parcheggiati in aree
o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/04
ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE A MEZZO FERROVIA O POSTA
Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni
materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il trasporto
a cura di amministrazioni postali o ferroviarie o loro delegati a causa
di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di
laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga,
voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
c) deragliamento, scontro ferroviario, collisione o urto dei carri
o autocarri con altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, ribaltamento
di carri ed autocarri, caduta degli stessi in acqua o precipizi ed in genere
incidenti ferroviari, stradali, marittimi o aerei che coinvolgono il mezzo
vettore.
Sono inoltre a rischio della Società i danni materiali e diretti
dipendenti da furto o mancata riconsegna di colli interi, da rapina, nonché
da furto parziale o manomissione purché i colli presentino tracce
non dubbie di effrazione.
È inoltre operante l'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione
mentre non sono applicabili le disposizioni degli art. 16, 17, 18, 19 e
20 delle Condizioni generali stesse.
Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia
dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne
risulterà probabilmente;
b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione
delle merci al trasporto;
c) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile
o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni
siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato
o di loro dipendenti;
d) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza
alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione
e calo naturale;
e) ritardo o perdita di mercato, anche se conseguenti ad un evento
assicurato;
f) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
h) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commerc'o
e lo conseguenze, o tentativi a tale scopo;
l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati;
m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
o) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività.
Ai fini della lett. b che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - L'assicurazione ha inizio dal momento
in cui le cose assicurate sono prese in consegna dall'amministrazione ferroviaria
o postale e termina con la consegna al destinatario o a chi per esso, e
comunque con lo spirare del termine di otto giorni dalla ricezione da parte
del destinatario dell'avviso che le cose assicurate sono giunte alla località
di destino.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/05
ASSICURAZIONE RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI
Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni
materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio
a causa di:
a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici.
Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento
di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile)
derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti
o disordini civili;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia
dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne
risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore
o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione
delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile
o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni
siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato
o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza
alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione
e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio
e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
n) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o
comunque non segnalati;
o) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o continenti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 (Durata dell'assicurazione) - I. L'assicurazione ha inizio dal
momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di
deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato
di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario
corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o aree di
deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato
di assicurazione;
b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di
destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione
ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un
immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la
distribuzione.
In ogni caso l'assicurazione cessa:
c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del
terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno
dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal
compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie
(qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo
giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
II. Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato,
le operazioni di carico e scarico, intendendosi per «carico»
l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità
del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per «scarico»
l'operazione inversa.
III. Nei trasporti marittimi e/o aerei:
a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco,
ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione
diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi
restando i termini di cui alla lett. d ed e del precedente punto I, cessa
con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle
condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi
al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione,
forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del
viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori
e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio
e/o di trasporto.
c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato,
il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto,
aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione
abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione
cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente
richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o
luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamente della scaricazione
dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto
o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto
o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione
dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto
o luogo
qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono
spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi
altra destinazione.
Art. 4 (Cambiamento non forzato di destinazione) - Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.
N.B. Per le tratte marittime, aeree o su acque interne vedere da art.
15 ad art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/06
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI
Art. 1 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni
materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio
marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio
purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro
conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati.
Art. 2 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione
atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia
dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne
risulterà probabilmente;
c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore
o del mezzo di trasporto;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione
delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile
o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni
siano effettuate a cura e sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato
o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza
alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione
e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da ordigni bellici o da combustibili nucleari o da scorie nucleari
o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici,
esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove
si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi.
Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 (Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione) - a) L'assicurazione
ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del
mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per
essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione
termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo
del mezzo vettore nel luogo di destino;
c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate
siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato
ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio
richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel
luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso
sostituito, in conformità di quanto previsto alle lett. a e b che
precedono;
d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto
intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia
assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte
del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, semprechè
l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo
di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione
solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto
di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto
dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo
vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di
destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è
equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente
rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché
l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio
di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia
prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del
mezzo vettore per la rispedizione, ovvero, se non sono state scaricate,
dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si
trova;
f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe
dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le
merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate
sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non
oltre il 60¡ giorno dalla discarica dal medesimo (salvo diverso esplicito
accordo con la Società) .
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
a) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che
trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando
tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una
tratta aerea;
b) per «arrivo»:
- in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è
ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località
nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se
tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo»
deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata,
ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno
del porto o località scelti per lo sbarco;
- in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta
nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
c) per «luogo» (di destino o di trasbordo) : qualsiasi
porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato
indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località
in cui l'aeromobile possa atterrare.
Art. 4 (Cambiamenti di via o di destinazione) - Nel caso di cambiamento
di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti
all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente
dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le
merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché
l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi
il sovrappremio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità
dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e
questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione
continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle
parti.
Art. 5 (Inoltro parziale delle merci) - Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli art. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.
N.B. Sono inoltre operanti le disposizioni previste dall'art. 15 all'art.
20 delle Condizioni generali di assicurazione.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/40
ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI DELL'AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE
Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione) - Rientrano nella presente assicurazione
le merci vendute indicate in polizza, siano esse prodotte o commercializzate
dal Contraente, durante il trasporto fino a luogo di consegna convenuto
nel contratto di vendita
Con esplicita pattuizione risultante dal frontespizio della polizza
la presente assicurazione può includere
a) le merci acquistate che viaggiano a rischio del Contraente e con
contratti che pongono a suo carico l'onere dell'assicurazione;
b) le merci vendute «fianco fabbrica» o «franco deposito»
del Contraente o comunque trasportate a rischio dell'acquirente e pertanto
assicurate per conto dello stesso.
c) merci trasportate per la lavorazione presso terzi;
d) le merci non consegnate e restituite al Contraente prima della scadenza
dei termini indicati nel terzo comma dell'art. 5 e le merci restituite
dal ricevitore entro i 5 giorni dalla consegna;
e) merci non oggetto di acquisto o vendita che viaggino a rischio del
Contraente.
Art. 2 (Merci escluse) - Sono espressamente escluse dall'assicurazione
le seguenti merci:
a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali
merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene indicato «incluse»
nell'apposito spazio del frontespizio ed a tali merci sono applicabili
gli art. 16, 17 e 18.
b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in
materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
c) autoveicoli; oggetti d'arte; animali vivi; masserizie; merci usate
o già danneggiate;
d) pellicce; prodotti farmaceutici e tabacchi;
e) merci infiammabili, esplodenti o pericolose.
Le esclusioni di cui alle lett. c e d ed e possono essere totalmente
o parzialmente annullate con una elencazione nominativa in polizza delle
merci assicurate.
Art. 3 (Trasporti assicurati) - La garanzia vale per i trasporti effettuati
entro i «limiti territoriali» indicati in polizza:
a) direttamente dal Contraente in conto proprio nel qual caso si applicano
le ulteriori disposizioni degli art. 14 e 15 della presente clausola;
b) da un vettore regolarmente abilitato all'esercizio dell'autotrasporto
per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
c) a cura di amministrazioni postali o ferroviarie.
I mezzi lagunari e lacustri sono equiparati agli autocarri.
Art. 4 (Periodo dell'assicurazione) - La garanzia prestata con la presente
polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il
periodo di assicurazione.
La garanzia per ogni viaggio cessa al completamento dello stesso in
conformità all'art. 5, anche se nel frattempo la polizza sia scaduta
o risoluta o disdetta.
N.B. Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali di assicurazione.
Art. 5 (Durata dell'assicurazione per ogni viaggio) - Nell'ambito dei
trasporti assicurati ai sensi dell'art. 1, per ogni viaggio la garanzia
decorre dall'inizio delle operazioni di carico delle merci sul mezzo vettore
nel magazzino o luogo di deposito della località di partenza; continua
per la durata dell'intero viaggio previsto dal documento di trasporto,
ivi compresi eventuali trasbordi; termina al completamente delle operazioni
di scarico nel magazzino o luogo di deposito del destinatario o ricevitore.
Per «carico» si intendono le operazioni di sollevamento
delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle
sullo stesso, per «scarico» le operazioni inverse e per «trasbordo»
il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.
Le eventuali soste o giacenze sono comprese:
- per un periodo massimo di 72 ore a bordo dell'autocarro prima dell'inizio
del viaggio, a condizione che lo stesso sia parcheggiato in locali o aree
adeguatamente protetti e sorvegliati, o che l'apparecchio antifurto sia
messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte
le portiere e gli sportelli del veicolo;
- per un periodo massimo di 30 giorni a bordo dell'autocarro o a terra
nel corso del viaggio;
- per un periodo massimo di 30 giorni a bordo dell'autocarro o a terra
nella località di destino.
Sono comunque escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi
di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro stessi gestiti.
L'eventuale inclusione in garanzia delle merci in lavorazione presso
terzi (art. 1, lett. c) e delle merci di ritorno (art. 1, lett. d) non
comporta l'assicurazione durante la giacenza presso il terzista o il ricevitore.
Art. 6 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni
materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio,
a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi dagli articoli che seguono.
In caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto
proprio i rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci sono regolati
dagli artt. 14 e 15.
Art. 7 (Traversate marittime e per acque interne) - Durante le traversate marittime o per acque interne che gli autocarri o carri ferroviari compiono con le merci a bordo, valgono le disposizioni degli art. 15, 16 e 20 delle Condizioni generali di assicurazione mentre non sono applicabili quelle contenute negli art. 17, 18 e 19 delle Condizioni generali stesse.
Art. 8 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia
dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne
risulterà probabilmente;
b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;
c) inidoneità dell'autocarro nei trasporti effettuati in conto
proprio;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione
delle merci al trasporto;
e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile
o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni
siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato
o di loro dipendenti;
f) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea,
fermentazione e calo naturale;
g) intolleranza alle variazioni di temperatura, salvo quanto previsto
agli art. 16, 17, 18, 19 e 20 che seguono;
h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio
e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
n) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati;
o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
p) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
q) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. a e b che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni del loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 9 (Valore assicurabile e somme assicurate) - In deroga all'art.
3 delle Condizioni generali di assicurazione il valore assicurabile è
costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.
A richiesta del Contraente potrà essere pattuito e compreso
nel valore assicurato un aumento di tale prezzo, non superiore comunque
al 30%, a titolo di oneri o spese accessorie - quali oneri fiscali e doganali
o spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati.
In mancanza di fattura il valore assicurabile è costituito
- per le merci semilavorate o non vendute: dal costo di produzione,
trasporto e le spese ed oneri accessori;
- per le altre merci: dal valore delle stesse in stato sano al tempo
e luogo di destinazione.
Il valore assicurabile di ogni partita di merce corrisponde alla somma
assicurata per tale merce.
Art. 10 (Somme assicurate massime - assicurazione a primo rischio assoluto)
- La somma complessivamente assicurata per una o più partite di
merci caricate su un singolo autocarro o carro ferroviario o spedite contemporaneamente
per posta, è limitata alla somma assicurata massima indicata alle
lett. a, b, c o d del frontespizio.
In caso di presenza di una o più partite di merci su un unico
convoglio ferroviario o nave traghetto o ro/ro, sempre a bordo dell'autocarro
o carro ferroviario, ovvero in caso di sosta o giacenza in conformità
al terzo comma dell'art. 5 in un singolo luogo di deposito, sia a bordo
dell'autocarro o carro ferroviario che a terra, la somma complessivamente
assicurata è limitata alla somma assicurata massima indicata alle
lett. e, f e g del frontespizio, fermi restando comunque i limiti a, b
e d per ogni autocarro o carro ferroviario.
In caso di superamento dei suddetti limiti, in deroga al IV comma dell'art.
10 delle Condizioni generali l'assicurazione è prestata «a
primo rischio assoluto», cioè senza applicazione della riduzione
proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 c.c.
Art. 11 (Determinazione del premio) - I. Il premio viene calcolato applicando
al «fatturato vendite» il tasso concordato. Per «fatturato
vendite» si intende il volume degli affari fatturati nel periodo
di assicurazione, esclusa IVA, riguardante le merci assicurate e risultante
dal registro fatture emesse.
II. Se l'assicurazione comprende anche le merci acquistate in conformità
della lettera a) dell'art. 1, dovrà essere conteggiato il relativo
premio, applicando il tasso appositamente pattuito sul «fatturato
acquisti» intendendosi per tale il totale degli importi, esclusa
IVA, riguardanti le merci assicurate e risultante dal registro acquisti.
III. Nel «fatturato vendite» deve essere incluso il valore
delle merci vendute «franco fabbrica» o «franco deposito»
del Contraente o comunque trasportate a rischio dell'Acquirente se tali
merci sono comprese nell'assicurazione, come indicato alla lett. b dell'art.
1.
IV. In caso di assicurazione di merci trasportate per la lavorazione
presso terzi in conformità alla lett. c dell'art. 1, verrà
conteggiato il relativo sovrappremio.
V. In caso di assicurazione di merci restituite dal Ricevitore in conformità
alla lett. d dell'art. 1, verrà conteggiato il relativo sovrappremio.
VI. In caso di assicurazione di altre merci in conformità alla
lett. e dell'art. 1, verrà conteggiato il relativo sovrappremio.
VII. Qualora il valore assicurato delle merci acquistate e/o vendute
sia maggiorato rispetto al valore di fattura per l'inclusione di oneri
e spese accessorie in conformità del secondo comma dell'art. 9,
il premio sarà aumentato in proporzione a tale maggiorazione.
Art. 12 (Regolazione del premio) - All'inizio del periodo assicurativo
il Contraente versa un acconto di premio determinato sulla stima preventiva
dei parametri indicati all'art. 11 intendendosi detta somma quale premio
minimo comunque acquisito dalla Società. il pagamento deve essere
effettuato come indicato all'art. 4 delle Condizioni generali.
Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente
deve fornire alla Società la documentazione indicata al comma successivo
atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare
l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione
della relativa appendice redatta dalla Società.
La documentazione è costituita da un estratto autentico del
totale dei «Registri delle fatture emesse» e dei «Registri
acquisti» ovvero dalla «Dichiarazione annuale dell'Imposta
sul Valore Aggiunto» o dalla «Dichiarazione dei redditi»
o da altro documento ufficiale.
La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche
per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le
documentazioni necessari.
Art. 13 (Pagamento dell'indennizzo) - Il pagamento dell'indennizzo sarà
effettuato al Contraente.
Il pagamento è subordinato:
a) alla cessione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto da
parte del ricevitore della merce;
b) al consenso scritto dell'acquirente, quando la merce è assicurata
per conto dello stesso.
In ogni caso il Contraente può chiedere che l'indennizzo sia
corrisposto all'acquirente della merce.
TRASPORTI EFFETTUATI DAL CONTRAENTE IN CONTO PROPRIO
Art. 14 (Rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci) - 1. Nel
caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio
il furto, la rapina e lo smarrimento delle merci rientrano nella presente
assicurazione soltanto se verificatesi nelle circostanze e con le modalità
seguenti:
a) furto dell'autocarro, a condizione che siano state rispettate una
delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3
«antifurto»;
b) furto del solo rimorchio, a condizione che
- sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità
indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero
- se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla
motrice, detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere
e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
- se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice,
il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apposito apparecchio
antifurto inserito sul rimorchio
e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità
indicate al punto 3 «antifurto»;
c) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata
una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso del mezzi
di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nel quali
l'autocarro era parcheggiato;
d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale,
ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore, a condizione che
sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate
al punto 2 «sorveglianza» ovvero, per il solo caso di furto
dell'autocarro, tutte le condizioni di assicurabilità indicate al
punto 3 «antifurto», salvo provata impossibilità per
l'autista di adempiere a tali obblighi;
e) rapina.
Il furto e lo smarrimento verificatisi al di fuori delle circostanze
e modalità che precedono non sono assicurati.
2. Condizioni di assicurabilità: «sorveglianza».
La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste
o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli, la cui cabina dovrà
avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave,
a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale
quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro
incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle
immediate vicinanze del veicolo; ovvero
b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi
con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con
i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi
sotto controllo.
3. Condizioni di assicurabilità: «antifurto».
La garanzia è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni
di assicurabilità:
a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio
antifurto preventivamente approvato dalla Società;
b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che
vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli
del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche
momentanea dell'autista;
c) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni
delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi
per «chiavi» tutti i dispositivi di inserimento o bloccaggio
dell'apparecchio antifurto.
In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette
chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'autorità
competente ed alla Società), l'operatività della garanzia
soggetta alla condizione di assicurabilità «antifurto»
rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento
di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.
Art. 15 (Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto o rapina)
- Nel caso di sinistro da furto o rapina, avvenuto durante i trasporti
effettuati direttamente dal Contraente in conto proprio, questi o chi per
esso, in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni generali
di assicurazione, deve:
a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che
si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax o telex -
immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo
il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
b) presentare immediata denuncia all'autorità competente, indicando
nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca,
tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità
complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza
a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina
o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà
essere consegnata alla Società;
c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'autorità
e di un incaricato della Società (agente, perito, commissario di
avaria, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato
lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni
altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente astenendosi dal modificare
le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
d) consegnare alla Società, tutte le chiavi dell'apparecchio
antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente,
senza indugio alla Sede della Società o all'agenzia presso la quale
è stata stipulata la polizza o al commissario d'avaria o perito
incaricato.
MERCI CHE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI
Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:
Art. 16 (Danni derivanti da variazioni di temperatura) - I danni derivanti
da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:
a) guasto, arresto c/o rottura accidentali dell'impianto per il mantenirnento
della temperatura, richiesta o della cella isotermica sia a bordo del mezzo
vettore che a terra;
b) incendio, fulmine, esplosione;
c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo
vettore.
Art. 17 (Condizioni di assicurabilità delle merci trasportate
dal Contraente in conto proprio) - Il mezzo vettore deve essere fornito
di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per
la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermica
atta a mantenerla.
L'Assicurato deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata
con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione
periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze
ed esibire, in caso di danno, la documentazione relativa alle ultime due
revisioni effettuate.
Art. 18 (Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale
potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati in conto proprio) - Fermo
restando quanto altro previsto dagli «Obblighi in caso di sinistro»
ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni generali, qualora nel corso del viaggio
dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto
frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla
merce, il Contraente - o chi per esso - deve:
a) rivolgersi alla più vicina officina specialista per effettuare
le riparazioni del guasto o rottura;
b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino
magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione
e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere
l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in
tale periodo, la garanzia,
oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso
con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lett. c dell'art.
7 delle Condizioni generali - la registrazione delle temperature rilevate
manualmente o meccanicamente ai fini dell'applicazione del successivo art.
20.
Art. 19 (Durata dell'assicurazione) - La garanzia per i danni derivanti
da variazioni di temperatura è limitata, in tutti i casi di sosta
o giacenza, previsti dal terzo comma dell'art. 5, ad un periodo massimo
di 72 ore in ogni località.
Art. 20 (Scoperto di assicurazione per i danni alle merci che devono
essere trasportate con autocarri frigoriferi) - Gli indennizzi dovuti in
base alla lett. a dell'art. 16 saranno liquidati previa deduzione di uno
scoperto del . % del danno, ridotto al . % qualora l'impianto per il mantenimento
della temperatura non abbia funzionato per un periodo continuativo di oltre
8 ore.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/41
ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI STIPULATA DALLO SPEDIZIONIERE
O VETTORE PER CONTO DEGLI AVENTI DIRITTO
Art. 1 (Merci assicurate) - Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate in polizza, per le quali il Contraente - nella sua qualità di spedizioniere, vettore o spedizioniere/vettore - abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse.
Art. 2 (Merci escluse) - Sono espressamente escluse dall'assicurazione
le seguenti merci:
a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali
merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene indicato «incluse»
nell'apposito spazio del frontespizio ed a tali merci sono applicabili
gli art. 16, 17, 18, 19 e 20;
b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in
materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
c) autoveicoli; oggetti d'arte; animali vivi; masserizie; merci usate
o già danneggiate; tabacchi;
d) pellicce; pelli; prodotti farmaceutici; abbigliamento; calzature;
pelletteria; cosmetici e profumi; bigiotteria; materiale foto-ottico ed
audiovisivi; apparecchi radio, TV, HI-FI; computers ed accessori; macchine
da scrivere e da calcolo; tappeti pregiati; oggetti d'antiquariato; caffè;
dolciumi; liquori; tessuti; metalli non preziosi non compresi alla lett.
a), vetreria, ceramiche e porcellane;
e) merci infiammabili, esplodenti o pericolose.
Le esclusioni di cui alle lett. c, d ed e potranno essere totalmente
o parzialmente annullate con una elencazione nominativa in polizza delle
merci assicurate.
Art. 3 (Somma assicurata per ciascuna partita - Somme assicurate massime)
- La somma assicurata per ciascuna partita di merce è costituita
dal valore massimo assicurabile indicato all'art. 3 delle Condizioni generali
di assicurazione, salvo che nell'«ordine di assicurazione»
sia indicato un minor valore nel qual caso tale minor valore costituisce
la somma assicurata.
La somma complessivamente assicurata per una o più partite di
merce caricate su un singolo autocarro o carro ferroviario o spedite contemporaneamente
per posta è limitato alla somma assicurata massima indicata al punti
a, b, c o d del frontespizio.
In caso di presenza di una o più partite di merce su un unico
convoglio ferroviario o nave traghetto o ro/ro, sempre a bordo dell'autocarro
o carro ferroviario, ovvero in caso di sosta o giacenza in conformità
al terzo comma dell'art. 7 in una singola località o luogo di deposito,
sia a bordo dell'autocarro o carro ferroviario che a terra, la somma complessivamente
assicurata è limitata alla somma assicurata massima indicata ai
punti e, f o g del frontespizio, fermi restando comunque i limiti a, b
e d per ogni autocarro o carro ferroviario.
Nel caso di limitazione dell'indennizzo per effetto del raggiungimento
di una delle somme assicurate massime indicate nel frontespizio non sarà
applicata la «regola proporzionale» prevista dall'art. 1907
c.c.
Qualora più partite di merce siano coinvolte in un unico sinistro,
l'indennizzo totale pari al «limite massimo di indennizzo»
sarà ripartito fra i diversi assicurati in proporzione al danno
indennizzabile per ciascuna partita.
Art. 4 (Trasporti assicurati) - La garanzia vale per i trasporti effettuati,
entro i «limiti territoriali» indicati in polizza, conformemente
alla normativa vigente per i trasporti in conto terzi eseguiti:
a) direttamente dal Contraente;
b) da altri vettori, nel qual caso si applica l'art. 15 della presente
clausola
ovvero per i trasporti eseguiti
c) a cura di amministrazioni postali o ferroviarie.
I mezzi lagunari e lacustri sono equiparati agli autocarri.
Art. 5 (Traversate marittime) - Fermi restando i «limiti territoriali»
indicati in polizza le traversate marittime che gli autocarri o carri ferroviari
con le merci a bordo compiono su navi traghetto o ro/ro sono comprese se
effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese
quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del
percorso da compiere.
Durante tali traversate valgono le disposizioni degli art. 15 e 18
delle Condizioni generali di assicurazione mentre non sono applicabili
quelle contenute negli art. 16, 17, 19 e 20 delle Condizioni generali stesse.
Art. 6 (Periodo dell'assicurazione) - La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione. La garanzia per ogni viaggio cessa al completamente dello stesso in conformità all'art. 7, anche se nel frattempo la polizza sia scaduta o risoluta o disdetta.
N.B. - Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali di assicurazione.
Art. 7 (Durata dell'assicurazione per ogni viaggio) - Per ogni viaggio
la garanzia decorre dalla presa in consegna delle merci da parte del vettore,
continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di
trasporto, ivi compresi gli eventuali trasbordi, termina con la riconsegna
delle merci al destinatario.
I danni che si verificano durante le operazioni di carico o scarico
delle merci sono compresi nella garanzia solo se tali operazioni sono effettuate
dal vettore o suoi sub-vettori e rispettivi incaricati.
Le eventuali soste o giacenze nel corso del viaggio o a destino prima
della riconsegna al destinatario sono assicurate per un periodo massimo
di 30 giorni in ogni località.
Durante le soste nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente
o Assicurato o da loro gestiti, la garanzia è operante esclusivamente
per le merci che si trovino a bordo dell'autocarro in aree o in locali
adeguatamente protetti e sorvegliati nonché nel corso delle operazioni
tecniche di carico e scarico; sono pertanto escluse le giacenze a terra
nei citati magazzini o depositi.
Art. 8 (Notifica dei rischi e determinazione del premio) - A. Polizza
con preventiva notifica dei rischi.
Il Contraente deve notificare alla Società le spedizioni che,
in esecuzione degli ordini di assicurazione dallo stesso ricevuti, devono
essere assicurate con la presente polizza.
In particolare:
a) per gli ordini con carattere di continuità il Contraente
deve comunicare alla Società, prima della data di decorrenza dell'ordine,
gli estremi del medesimo, e la Società ne prenderà nota emettendo
a richiesta apposita attestazione.
Il Contraente dovrà in seguito, alle scadenze e con le modalità
convenute, comunicare alla Società i valori assicurati sulla base
di ogni singolo ordine. Il Contraente deve inoltre, a richiesta della Società,
esibire in progressione cronologica le fatture dei noli relative ai singoli
ordini.
b) Per gli ordini relativi a singole spedizioni il Contraente deve,
ove non diversamente convenuto, provvedere alla notifica alla Società
del relativo rischio prima dell'inizio dello stesso.
Sulla base delle notifiche predette, la Società procederà,
alle scadenze convenute, al conteggio dei premi dovuti dal Contraente,
che dovranno essere pagati entro 15 giorni dalla data di ricezione del
conteggio da parte del Contraente.
A richiesta del Contraente, potrà essere rilasciato dalla Società
un certificato di assicurazione od altro documento comprovante l'esistenza
della copertura assicurativa.
B. Polizza senza notifica dei rischi.
Qualora si convenga tra le parti la stipulazione della polizza nella
forma B mediante apposita indicazione nel frontespizio, il Contraente è
esonerato dalla notifica degli ordini di assicurazione. In tal caso l'esplicito
addebito del premio di assicurazione nella fattura relativa al nolo per
il trasporto è considerato prova sufficiente dell'ordine di provvedere
all'assicurazione dato allo spedizioniere o al vettore. li premio è
convenzionalmente calcolato applicando il tasso indicato in polizza al
presunto valore totale delle merci trasportate.
Il presunto valore totale delle merci trasportate viene preventivamente
calcolato in relazione alla stima del fatturato totale dei noli indicato
nel frontespizio.
Sulla base di tale stima il Contraente versa un acconto di premio all'inizio
del periodo assicurativo, intendendosi detta somma quale premio minimo
comunque acquisito dalla Società.
Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente
deve comunicare alla Società il fatturato definitivo dei noli relativi
al periodo mediante trasmissione di un estratto autentico della «Dichiarazione
annuale dell'Imposta sul Valore Aggiunto» o di altro documento ufficiale.
Su tale dato la Società calcolerà il presunto valore totale
delle merci trasportate nella stessa proporzione in cui il presunto valore
delle merci trasportate, indicato m frontespizio, sta al fatturato noli
stimato, pure indicato in frontespizio.
Su un valore totale presunto delle merci trasportate la Società
calcolerà quindi l'importo del premio complessivo dovuto. L'eventuale
conguaglio risultante deve essere pagato dal Contraente entro 15 giorni
dalla data di ricezione della relativa appendice redatta dalla Società.
La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche
per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le
documentazioni necessarie.
Art. 9 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi dagli articoli che seguono.
Art. 10 (Rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci) - 1. Il
furto, la rapina e lo smarrimento delle merci rientrano nella presente
assicurazione soltanto se verificatesi nelle circostanze e con le modalità
seguenti:
a) furto dell'autocarro a condizione che siano state rispettate una
delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3
«antifurto»;
b) furto del solo rimorchio a condizione che
- sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità
indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero
- se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla motrice,
detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere e
dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
- se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice,
il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apposito apparecchio
antifurto inserito sul rimorchio
e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità
indicate al punto 3 «antifurto»;
c) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata
una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi
di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nei quali
l'autocarro era parcheggiato;
d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale,
ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore, a condizione che
sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate
al punto 2 «sorveglianza» ovvero, per il solo caso di furto
dell'autocarro, tutte le condizioni di assicurabilità indicate al
punto 3 «antifurto», salvo provata impossibilità per
l'autista di adempiere a tali obblighi;
e) rapina.
2. Condizioni di assicurabilità: «sorveglianza».
La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste
o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli la cui cabina dovrà
avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave
a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale
quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro
incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle
immediate vicinanze del veicolo; ovvero
b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi
con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con
i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi
sotto controllo.
3. Condizioni di assicurabilità: «antifurto».
La garanzia è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni
di assicurabilità:
a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio gli apparecchi
antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamente approvati
dalla Società;
b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che
vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli
del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche
momentanea dell'autista;
c) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni
delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi
per «chiavi» tutti i dispositivo di inserimento o bloccaggio
dell'apparecchio antifurto.
In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette
chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'autorità
competente ed alla Società), l'operatività della garanzia
soggetta alla condizione di assicurabilità «antifurto»
rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento
di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.
Art. 11 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto, rapina e smarrimento e, in genere, sottrazione o mancata
riconsegna delle merci salvo quanto previsto dall'art. 10;
b) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
c) atti od omissioni commessi dolosamente dal personale dipendente
del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) inidoneità del mezzo vettore, del container e simile per
trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato
ne sia consapevole;
e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione
delle merci al trasporto;
f) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile
o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni
siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contrente, dell'Assicurato
o di loro dipendenti;
g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea,
fermentazione e calo naturale;
h) intolleranza alle variazioni di temperatura, salvo quanto previsto
agli art. 16, 17, 18, 19 e 20 che seguono;
i) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
j) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
k) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
l) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio
e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
m) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati;
n) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
o) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e d che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nel servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 12 (Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto o rapina avvenuti
durante i trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione
diretta del Contraente) - Nel caso di sinistro da furto o rapina, avvenuto
durante i trasporti effettuati direttamente da Contraente esso, in aggiunta
a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione,
deve:
a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che
si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax, telex o telefono
- immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo
il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
b) presentare immediata denuncia all'autorità competente, indicando
nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca,
tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità
complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza
a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina
o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà
essere consegnata alla Società;
c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'autorità
e di un incaricato della Società (agente, perito, commissario di
avaria, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato
lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni
altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente astenendosi dal modificare
le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
d) consegnare alla Società, tutte le chiavi dell'apparecchio
antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente,
senza indugio alla Sede della Società o all'agenzia presso la quale
è stata stipulata la polizza o al commissario d'avaria o perito
incaricato.
Art. 13 (Titolare dell'indennizzo) - L'indennizzo dovuto in base alla
presente polizza è pagato all'Assicurato.
L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che
l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare
di altre assicurazioni per lo stesso danno.
Art. 14 (Rivalsa verso il vettore) - La Società ha il diritto
di rivalersi verso il vettore ai sensi dell'art. 1916 c.c. per gli indennizzi
pagati anche se tale vettore sia il Contraente della polizza.
In nessun caso la presente polizza potrà valere come «assicurazione
della responsabilità del vettore».
TRASPORTI AFFIDATI AD ALTRI VETTORI
Art. 15 (Rischi di furto e rapina) - Qualora il trasporto non sia effettuato
direttamente dal Contraente, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni
di cui al punto 2 lett. a, b, c o al punto 3 lett. a e b dell'art. 10 che
precede, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà
decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.
In tal caso lo scoperto (e il relativo minimo) a carico dell'Assicurato
previsto in polizza si intende raddoppiato.
MERCI CHE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI
Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:
Art. 16 (Danni derivanti da variazioni di temperatura) - I danni derivanti
da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:
a) guasto, arresto e/o rottura accidentali dell'impianto per il mantenimento
della temperatura richiesta o della cella isotermica sia a bordo del mezzo
vettore che a terra;
b) incendio, fulmine, esplosione;
c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo
vettore.
Art. 17 (Condizioni di assicurabilità delle merci trasportate
direttamente dal Contraente) - Il mezzo vettore deve essere fornito di
apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la
conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermica
atta a mantenerla.
Il Contraente deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata,
con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione
periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze
ed esibire, in caso di danno la documentazione relativa alle ultime due
revisioni effettuate nonché la fattura relativa agli interventi
di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.
Art. 18 (Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale
potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati in conto proprio) - Fermo
restando quanto altro previsto dagli «Obblighi in caso di sinistro»
ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni generali, qualora nel corso del viaggio
dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto
frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla
merce, il Contraente - o chi per esso - deve:
a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare
le riparazioni del guasto o rottura
b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino
magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione
e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere
l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in
tale periodo, la garanzia,
oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con
il quale effettuare la restante parte del viaggio;
c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lett. c dell'art.
7 delle Condizioni generali - la registrazione delle temperature rilevate
manualmente o meccanicamente ai fini dell'applicazione del successivo art.
20.
Art. 19 (Durata dell'assicurazione) - La garanzia per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza, previsti dall'art. 7, ad un periodo massimo di 72 ore in ogni località.
Art. 20 (Scoperto di assicurazione per i danni alle merci che devono
essere trasportate con autocarri frigoriferi) - Gli indennizzi dovuti in
base alla lett. a dell'art. 16 saranno liquidati previa deduzione di uno
scoperto del . % del danno, ridotto al . % qualora l'impianto per il mantenimento
della temperatura non abbia funzionato per periodo continuativo di oltre
8 ore.
CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA N. 98/42
ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE CON AUTOCARRI DI TARGA DETERMINATA
(Impostazione a premio forfettario)
Art.1 (Interesse assicurato) - L'assicurazione può essere prestata,
in conformità a quanto espresso nel frontespizio,
- per conto proprio, nel caso di trasporto di merci proprie, ovvero
- per conto dei proprietari delle merci trasportate, nel caso il Contraente
sia regolarmente autorizzato al trasporto per conto terzi, per veicoli
indicati in polizza.
Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione) - Rientrano nella presente assicurazione
le merci indicate in polizza trasportate, entro i «limiti territoriali»
fissati, per mezzo degli autocarri pure indicati in polizza.
La merce trasportata su un rimorchio, anche non indicato in polizza,
è assicurata purché lo stesso sia agganciato ad una delle
motrici assicurate.
La merce caricata su rimorchi staccati dalla motrice è assicurata
durante le soste o giacenze previste dall'ultimo comma dell'art. 7, soltanto
se il rimorchio sia espressamente assicurato con la presente polizza.
Art. 3 (Traversate marittime) - Fermi restando i «limiti territoriali»
indicati in polizza le traversate marittime che gli autocarri con le merci
a bordo compiono su navi traghetto o ro/ro sono comprese se effettuate
tra porti italiani; nel viaggi internazionali sono comprese quando la tratta
terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.
Durante tali traversate valgono le disposizioni dell'art. 15 delle
Condizioni generali di assicurazione mentre non sono applicabili quelle
contenute negli art. 16, 17, 18, 19 e 20 delle Condizioni generali stesse.
Art. 4 (Merci escluse) - Sono espressamente escluse dall'assicurazione
le seguenti merci:
a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali
merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene indicato «incluse»
nell'apposito spazio del frontespizio ed a tali merci sono applicabili
gli art. 14, 15, 16 e 17;
b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in
materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
c) autoveicoli; oggetti d'arte; animali vivi; masserizie; merci usate
o già danneggiate; tabacchi;
d) pellicce; pelli; prodotti farmaceutici; abbigliamento; calzature;
pelletteria; cosmetici e profumi; bigiotteria; materiale foto-ottico ed
audiovisivi; apparecchi radio, TV, HI-FI; computers ed accessori; macchine
da scrivere e da calcolo; tappeti pregiati; oggetti d'antiquariato; caffe;
dolciumi; liquori; tessuti; metalli non preziosi non compresi alla lett.
a), vetreria, ceramiche e porcellane;
e) merci infiammabili, esplodenti o pericolose.
Le esclusioni di cui alle lett. c, d ed e possono essere totalmente
o parzialmente annullate con una elencazione nominativa in polizza delle
merci assicurate.
Art. 5 (Somma assicurata e somma massima assicurata per ogni viaggio)
- La somma assicurata per la merce corrisponde al valore assicurabile indicato
all'art. 3 delle Condizioni generali, entro il limite della «Somma
massima assicurata per ogni viaggio» indicata nel frontespizio.
Qualora il valore assicurabile superi la «Somma massima assicurata
per ogni viaggio», in caso di danno verrà applicata una riduzione
«proporzionale» di indennizzo in conformità all'art.
1907 c.c.
Art. 6 (Periodo dell'assicurazione) - La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione.
N.B. Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali di assicurazione.
Art. 7 (Durata dell'assicurazione per ogni viaggio) - Per ogni viaggio,
la garanzia decorre dal momento in cui la merce è deposta a bordo
dell'autocarro, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto
dai documenti di trasporto e termina nel momento in cui la merce lascia
l'autocarro.
Sono inoltre comprese le operazioni di carico e scarico se effettuate
dal Contraente e limitatamente ai rischi indicati alla lett. f dell'art.
8.
Eventuali soste o giacenze preliminari, in corso di viaggio o a destino
sono comprese per un periodo massimo di 72 ore a condizione che le merci
rimangano a bordo dell'autocarro e che lo stesso sia parcheggiato in aree
o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, salvo l'applicazione
delle norme previste dall'art. 9 per i rischi di furto e rapina.
Art. 8 (Rischi assicurati) - Sono a carico della Società i danni
materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio
a causa di:
a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in
acqua o precipizi ed in genere uscite dell'autocarro e/o rimorchio dalla
sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo
le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli; urto
dell'autocarro ero rimorchio contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole
spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purchè tale evento
lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di
laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga,
voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché
le merci siano trasportate in containers ovvero con autocarri furgoni o
centinati; m quest'ultimo caso la garanzia è operante solo se i
teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
f) caduta o urto durante il carico e lo scarico a condizione che tali
operazioni siano effettuate dal Contraente con mezzi meccanici idonei.
Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra
in prossimità dell'autocarro designato per deporla sullo stesso
e per scarico l'operazione inversa.
Durante le traversate marittime su nave, previste dall'art. 2, sono
inoltre a carico della Società i danni materiali e diretti causati
da:
g) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto
contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento sommersione
occorsi alla nave;
h) getto, asporto del mare, sbandamento dell'autocarro e/o rimorchio
all'interno della nave o caduta n mare degli stessi;
i) avaria comune e spese di salvataggio in conformità dell'art.
15 delle Condizioni generali di assicurazione.
Art. 9 (Rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci) - 1. Il furto,
la rapina e lo smarrimento delle merci rientrano nella presente assicurazione
soltanto se verificatesi nelle circostanze e con le modalità seguenti:
a) furto dell'autocarro a condizione che siano state rispettate una
delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 3
«antifurto»;
b) furto del solo rimorchio a condizione che
- sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità
indicate al punto 2 «sorveglianza»
ovvero
- se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla motrice,
detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere e
dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
- se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice,
il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apposito apparecchio
antifurto inserito sul rimorchio
e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità
indicate al punto 3 «antifurto»;
c) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata
una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 2 «sorveglianza»
e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi
di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nei quali
l'autocarro era parcheggiato;
d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale,
ferroviario o marittimo che collega il mezzo vettore, a condizione che
siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate
al punto 2 «sorveglianza» ovvero, per il solo caso di furto
dell'autocarro, tutte le condizioni di assicurabilità indicate al
punto 3 «antifurto», salvo provata impossibilità per
l'autista di adempiere a tali obblighi;
e) rapina.
Il furto e lo smarrimento verificatisi al di fuori delle circostanze
e modalità che precedono non sono assicurati.
2. Condizioni di assicurabilità: «sorveglianza».
La garanzia è subordinata alla circostanza che durante le soste
o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli la cui cabina dovrà
avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave
a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale
quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro
incaricato del trasporto (secondo autista o personale di scorta) nelle
immediate vicinanze del veicolo; ovvero
b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi
con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con
i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
c) sostino in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi
sotto controllo.
3. Condizioni di assicurabilità: «antifurto».
La garanzia è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni
di assicurabilità:
a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio gli apparecchi
antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamente approvati
dalla Società;
b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che
vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli
del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche
momentanea dell'autista;
c) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni
delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi
per «chiavi» tutti i dispositivo di inserimento o bloccaggio
dell'apparecchio antifurto.
In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette
chiavi (che dovrà essere immediatamente denunciato all'autorità
competente ed alla Società), l'operatività della garanzia
soggetta alla condizione di assicurabilità «antifurto»
rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dal momento
di installazione di un nuovo apparecchio antifurto approvato dalla Società.
Art. 10 (Esclusioni) - Sono esclusi i danni causati da:
a) furto, rapina e smarrimento e, in genere, sottrazione o mancata
riconsegna delle merci salvo quanto previsto dall'art. 9;
b) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
c) atti od omissioni commessi dolosamente dal personale dipendente
del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e
simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato
ne sia consapevole;
e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione
delle merci al trasporto;
f) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container
e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali
operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente,
dell'Assicurato o di loro dipendenti;
g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea,
fermentazione e calo naturale;
h) intolleranza alle variazioni di temperatura, salvo quanto previsto
agli art. 14, 15, 16 e 17 che seguono;
i) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
j) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante
o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio
e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
n) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque
non segnalati;
o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o
da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a
tumulti o a disordini civili;
p) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;
q) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
r) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività
provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione
di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia
nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino
la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero
sviluppino radioattività.
Ai fini delle lett. b e d che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato
non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro
legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti
di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 11 (Obblighi specifici nel caso di sinistri da furto o rapina)
- Nel caso di sinistro da furto o rapina, il Contraente o chi per esso,
in aggiunta a quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione,
deve:
a) comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che
si riferiscono all'avvenimento - a mezzo telegramma, telefax, telex o telefono
- immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo
il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
b) presentare immediata denuncia all'autorità competente, indicando
nella stessa i dati di identificazione dell'autocarro o del rimorchio (marca,
tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità
complete dell'autista (o autisti) e del personale di scorta, l'esistenza
a bordo di eventuale apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina
o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà
essere consegnata alla Società;
c) richiedere, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento dell'autorità
e di un incaricato della Società (agente, perito, commissario di
avaria, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato
lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni
altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente astenendosi dal modificare
le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione;
d) consegnare alla Società, tutte le chiavi dell'apparecchio
antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente,
senza indugio alla Sede della Società o all'agenzia presso la quale
è stata stipulata la polizza o al commissario d'avaria o perito
incaricato.
Art. 12 (Titolarità e pagamento dell'indennizzo) - L'indennizzo
dovuto in base alla presente polizza sarà pagato:
- al Contraente stesso, in caso di trasporto per conto proprio;
- al proprietario delle merci, in caso di trasporto per conto di terzi
nel quale il Contraente-vettore si sia assunto l'obbligo di provvedere
all'assicurazione della merce; l'esplicito addebito del premio di assicurazione
nella fattura relativa al nolo per il trasporto è considerata prova
sufficiente dell'assunzione dell'obbligo di provvedere all'assicurazione
della merce.
L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che
il proprietario delle merci ne dia esplicito consenso scritto e dichiari
di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.
Art. 13 (Rivalsa verso il vettore) - Nel caso di trasporti per conto
di terzi la Società ha il diritto di rivalersi verso il vettore
ai sensi dell'art. 1916 c.c. per gli indennizzi pagati anche se tale vettore
sia il Contraente della polizza.
In nessun caso la presente polizza potrà valere come «assicurazione
della responsabilità del vettore».
MERCI CHIE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI
Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:
Art. 14 (Danni derivanti da variazioni di temperatura) - I danni derivanti
da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:
a) guasto, arresto e/o rottura accidentali dello impianto per il mantenimento
della temperatura richiesta o della cella isotermica sia a bordo del mezzo
vettore che a terra;
b) incendio, fulmine, esplosione;
c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo
vettore.
Art. 15 (Condizioni di assicurabilità) - Il mezzo vettore deve
essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura
richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di
cella isotermica atta a mantenerla.
Il Contraente deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata,
con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione
periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze
ed esibire, in caso di danno la documentazione relativa alle ultime due
revisioni effettuate nonché la fattura relativa agli interventi
di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.
Art. 16 (Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale
potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati in conto proprio) - Fermo
restando quanto altro previsto dagli «Obblighi in caso di sinistro»
ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni generali, qualora nel corso del viaggio
dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto
frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla
merce, il Contraente o chi per esso deve:
a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare
le riparazioni del guasto o rottura;
b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino
magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione
e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere
l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in
tale periodo, la garanzia,
oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con
il quale effettuare la restante parte del viaggio;
c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lett. c dell'art.
7 delle Condizioni generali - la registrazione delle temperature rilevate
manualmente o meccanicamente ai fini dell'applicazione del successivo art.
20.
Art. 17 (Scoperto di assicurazione per i danni alle merci che devono
essere trasportate con autocarri frigoriferi) - Gli indennizzi dovuti in
base alla lett. a dell'art. 14 saranno liquidati previa deduzione di uno
scoperto del . % del danno, ridotto al . % qualora l'impianto per il mantenimento
della temperatura non abbia funzionato per un periodo continuativo di oltre
8 ore.
CONDIZIONI ADDIZIONALI PER LE POLIZZE DI ABBONAMENTO N. 98/43
Art. 1 (Merci assicurate) - La presente polizza vale per l'assicurazione
delle seguenti merci:
................................
................................
Si intendono escluse le seguenti merci: carte valori, documenti, monete,
francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi.
Art. 2 (Validità territoriale) - La garanzia è operante
per i seguenti viaggi:
................................
................................
Art. 3 (Somme massime assicurate) - Le somme massime che la Società
garantisce sono fissate in:
Lit. ......... per ogni nave
Lit. ......... per ogni aeromobile
Lit. ......... per ogni carro ferroviario
Lit. ......... per ogni spedizione postale
Lit. ......... per ogni convoglio ferroviario
Lit. ......... per ogni autocarro
Lit. ......... per ogni giacenza in magazzino o luogo di deposito
Qualora - senza espresso consenso da parte della Società - il
valore di uno o più ordini di assicurazione superi uno dei limiti
suindicati, la Società risponderà dei danni fino a concorrenza
delle somme suddette.
Art. 4 (Periodo di assicurazione) - La presente polizza ha effetto dalla ore 24 del ... e termina alle ore 24 del ... ed è operante per i viaggi che hanno inizio durante il suddetto periodo.
N.B. - Per la presente assicurazione sono operanti le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 delle Condizioni generali.
Art. 5 (Applicazione alla polizza) - L'applicazione alla presente polizza
di abbonamento è convenuta tra le parti nella forma (da rendere
operante mediante richiamo con crocesegno):
A) Obbligatoria.
Il Contraente è tenuto ad assicurare, in applicazione al presente
contratto e con le modalità indicate all'art. 9, tutte le merci
indicate in polizza per le quali egli abbia un interesse proprio all'assicurazione,
ovvero, per le quali abbia ricevuto specifico ordine di assicurarle per
il trasporto.
Nel caso di inadempimento a tale obbligo, il presente contratto si
intenderà risoluto di diritto ai sensi degli art. 1456 e 1458 c.c.
La risoluzione di cui sopra avrà effetto dal momento in cui
l'inadempimento è avvenuto.
La validità e l'efficacia della garanzia non saranno pregiudicate
da ritardate dichiarazioni, omissioni ed errori dovuti a colpa lieve del
Contraente o dell'Assicurato.
La Società ha facoltà di ispezionare i libri, la corrispondenza
e i documenti relativi alle merci da assicurarsi in alimento alla presente
polizza.
B) Facoltativa.
L'Assicurato ha facoltà di assicurare, in applicazione al presente
contratto e con le modalità indicate all'art. 9 le merci indicate
in polizza.
Art. 6 (Condizioni di assicurazione) - L'assicurazione è prestata
in conformità delle seguenti Clausole di delimitazione della garanzia
(allegate).
................................
................................
Art. 7 (Tassi)
................................
................................
Art. 8 (Sovrappremi per età nave) - I tassi di premio per i viaggi
marittimi di cui all'art. 7 sono valevoli soltanto per i trasporti su navi
conformi alla Clausola di classificazione allegata.
Qualora le merci siano caricate su navi di età superiore a quelle
indicate nella Clausola sopra richiamata, saranno dovuti i soprappremi
di cui alla tabella allegata.
Art. 9 (Notifica dei rischi) - Il Contraente dovrà notificare alla Società le spedizioni che devono essere assicurate con la presente polizza prima dell'inizio dei rischi stessi. L'applicazione al presente contratto dovrà essere effettuata a mezzo bollettini, telegramma, telex o telefax.
Art. 10 (Determinazione e pagamento dei premi) - Sulla base delle notifiche
di cui all'articolo precedente, la Società procederà con
cadenza .. al conteggio del premi dovuti dal Contraente, alla cui regolazione
il Contraente dovrà provvedere entro .. giorni dalla data di ricezione
di tale conteggio.