CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 7 SETTEMBRE 1998 N. 8848
Pres. GROSSI - Rel. DI NANNI - P.M. SEPE
R.A.S. s.p.a. (avv. G. Spadafora e D. Discepolo) c. International
Commerce
s.r.l. (avv. R. Vitale e A. Pasanisi)
Assicurazioni - Assicurazione marittima delle merci -
Abbandono all'assicuratore
- Effetto obbligatorio - Decorrenza.
Assicurazioni - Assicurazione marittima delle merci -
Abbandono
all'assicuratore - Dichiarazione di abbandono irregolare - Mancata
contestazione
da parte dell'assicuratore - Efficacia dell'abbandono.
RIASSUNTO DEI FATTI - La Società International Commerce assicurò con la compagnia R.A.S. merci non deperibili trasportate con la motonave Alexandra K III. Intervenuta l'innavigabilità della nave e constatata l'impossibilità di recuperare ed imbarcare le merci su altra nave per la prosecuzione del viaggio, l'assicurata ne dispose l'abbandono all'assicuratore prima della scadenza del termine di sei mesi dall'innavigabilità. In difetto di tempestiva contestazione dell'abbandono da parte dell'assicuratore, la International Commerce ottenne dal Presidente del Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo di pagamento dell'indennità assicurativa, pari a lire 129.770.820. L'assicuratore propose opposizione, che fu dichiarata nulla dal Tribunale. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 13 gennaio 1995, dichiarò la validità dell'abbandono.
MASSIME:
L'abbandono
all'assicurato produre un effetto
reale ed uno obbligatorio. L'effetto obbligatorio è quello
di far
sorgere l'obbligazione dell'assicuratore di pagare
l'indennità totale
al momento in cui si verifica l'effetto reale (1).
La mancata decorrenza del
termine di sei mesi
per il ricupero della merce non deperibile di cui all'art. 541, lett.
c,
c. nav., non impedisce all'assicurato di fare la dichiarazione di
abbandono
delle merci all'assicuratore. In questo caso la dichiarazione non
è
nulla, ma l'assicurato si assumerà il rischio che essa possa
essere
contestata dall'assicuratore e assoggettata alla verifica giudiziale
della
sua validità. Infatti, la contestazione da parte
dell'assicuratore
della validità dell'abbandono nel termine stabilito
dall'art. 546
c. nav. ha funzione di mero accertamento dell'obbligo dell'assicuratore
(2).
MOTIVI DELLA DECISIONE:
(...omissis...)
2.1. I primi tre motivi del ricorso principale pongono il comune
problema
della validità della dichiarazione di rinuncia
dell'assicurato e
debbono essere esaminati congiuntamente.
La Corte di Lecce è giunta alla conclusione criticata
considerando
le seguenti circostanze: la dichia-razione di abbandono delle merci
all'assicuratore
era stata «fatta pochi giorni prima della scadenza de1
termine di
sei mesi [.] nella sicura previsione di non potere effettuare in pochi
giorni quel recupero non realizzato nei mesi precedenti»;
l'assicuratore
non aveva contestato la dichiarazione di abbandono nel termine di
trenta
giorni dal ricevimento della stessa.
Da questa premessa la Corte di appello ha ricavato la conclusione che
la dichiarazione di abbandono non era inesistente, ma semplicemente
irregolare
e che questa irregolarità era stata sanata dall'infruttuoso
decorso
del termine di decadenza previsto per la contestazione dell'abbandono.
La R.A.S. censura questa conclusione e sostiene:
- che nella sentenza esiste una contraddizione logica tra
l'affermazione
che l'abbandono della merce era stato prematuro e quella che il
comportamento
dell'assicurato era stato sanato per il decorso del termine semestrale
(motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 541, lett. c, c.
nav.,
dell'art. 1444 c.c. e difetto di motivazione);
- che la dichiarazione di abbandono della merce, effettuata prima della
maturazione del termine semestrale indicato nel citato art. 541,
è
inefficace e non determina la nascita dell'obbligazione di pagamento
dell'indennità
assicurativa (motivo di violazione e falsa applicazione degli art. 1184
e 1185 c.c. e difetto di motivazione);
- che l'individuazione del termine iniziale per effettuare la
dichiarazione
di abbandono della merce non è stata correttamente compiuta
(motivo
di violazione e falsa applicazione dell'art. 546 c. nav. e
contraddittorietà
della motivazione).
I motivi non sono fondati.
2.2. - Nelle assicurazioni marittime, verificatosi il danno,
la liquidazione
di questo in favore dell'assicurato può essere fatta
seguendo due
sistemi: quello generale della liquidazione per avaria; quello della
liquidazione
per abbandono delle merci.
Con il secondo sistema l'assicuratore è tenuto al pagamento,
rispettando gli eventuali limiti contrattuali, dell'importo
corrispondente
al valore dell'interesse (danno totale) assicurato, previo passaggio in
suo favore delle cose eventualmente salvate o residue: art. 541 e 546
c.
nav.
Con questa configurazione l'abbandono produce un effetto reale ed uno
obbligatorio.
L'effetto reale è dato dal passaggio della
proprietà
delle cose abbandonate e dei relativi diritti dall'assicurato
all'assicuratore:
art. 546, secondo comma. L'effetto obbligatorio è quello di
far
sorgere l'obbligazione dell'assicuratore di pagare
l'indennità totale
al momento in cui si verifica l'effetto reale.
L'attuazione del procedimento di liquidazione de1 danno con il sistema
dell'abbandono prevede che l'abbandono «deve essere
dichiarato per
iscritto all'assicuratore nel termine di due mesi»: art. 543
c. nav.
A sua volta la dichiarazione di abbandono può essere
contestata
dall'assicuratore entro il termine di trenta giorni dalla sua
conoscenza:
art. 546, primo comma. Con la contestazione della dichiarazione
l'adempimento
dell'obbligazione del pagamento dell'indennità totale
dipenderà
dall'accertamento giudiziale della validità della
dichiarazione
di abbandono.
Quello ora delineato è un sistema acceleratorio di
accertamento
dell'obbligo dell'assicuratore, basato sulla contestazione della
dichiarazione
di abbandono. La contestazione, posta nell'interesse dell'assicuratore,
consente all'assicuratore di accettare la dichiarazione di abbandono o
di contestarla, in funzione di mero accertamento. In particolare,
l'assicuratore
può contestare: che la dichiarazione è stata
fatta fuori
dei casi previsti dalla legge; che proviene da un soggetto non
legittimato
a farla; che ha un contenuto contrastante con le norme contrattuali;
che
manca della forma prescritta; che è stata effettuata oltre i
termini
stabiliti.
2.3. - La decisione della Corte di appello di valorizzare la
mancata
contestazione della dichiarazione di abbandono è corretta.
Il mancato rispetto del termine di sei mesi per il recupero della merce
non deperibile indicato dall'art. 541, lett. c, citato, invero, non
impedisce
all'assicurato di fare anticipatamente la dichiarazione di abbandono:
in
questo caso egli si assumerà il rischio che la dichiarazione
può
essere contestata ed assoggettata alla verifica giudiziale della sua
validità
per il mancato rispetto del termine, ritardando il tempo della
liquidazione
del suo credito oppure non conseguendolo affatto.
La dichiarazione di abbandono, infatti, è un atto giuridico
unilaterale con il quale l'assicurato esercita un potere giuridico di
attivare
il sistema di liquidazione dell'indennizzo. L'esercizio di questo
potere,
cioè, appartiene interamente all'assicurato, che deve
compierlo
sottoponendosi al solo onere di abbandonare la merce.
L'assicuratore non può sollevare altra obbiezione su questa
scelta, se non quella di contestarne la forma o il contenuto come sopra
è stato precisato in un termine stabilito a pena di
decadenza. La
mancata contestazione dell'assicuratore non si pone, quindi, come
effetto
di sanatoria di un atto nullo, ma come fase procedimentale prevista
dalla
legge al fine acceleratorio della definizione della possibile
contestazione
della richiesta di indennizzo assicurativo.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi,
avendo
verificato, come già detto, che dopo la dichiarazione di
abbandono
della merce l'assicuratore non l'aveva tempestivamente contestata.
3.1. - Con il quarto motivo del ricorso principale la R.A.S.
sostiene
che la validità della dichiarazione di abbandono della merce
è
efficace solo se giudizialmente riconosciuta (motivo di violazione e
falsa
applicazione dell'art. 1369 c.c. e contraddittorietà della
motivazione).
Anche questo motivo è infondato.
3.2. - Nel sistema vigente non esiste alcuna disposizione che
stabilisce
che la dichiarazione di abbandono è valida solo dopo che sia
stata
giudizialmente riconosciuta.
Come ricorda la dottrina, sotto l'abrogato codice di commercio si
riteneva
che, dopo la dichiarazione di abbandono della merce da parte
dell'assicurato
(art. 637-640 di quel codice), quest'ultimo poteva ricorrere
all'istituto
della convalida nel caso di mancata accettazione della dichiarazione da
parte dell'assicuratore.
L'attuale funzione di mero accertamento riservata alla contestazione
dall'art. 546 del vigente codice della navigazione oggi esclude la
necessità
della convalida giudiziale della dichiarazione di abbandono, la quale
è
sottoposta a verifica giudiziale soltanto in presenza di valida
contestazione
da parte dell'assicuratore.
Il citato art. 546 stabilisce, infatti, che la dichiarazione di
abbandono
è valida «se non è stata contestata
[.], ovvero se
la validità dell'abbandono è stata giudizialmente
riconosciuta»
e l'uso della congiunzione «ovvero» è in
funzione disgiuntiva
e sta a significare che il giudiziale riconoscimento è
richiesto
solo se vi sia stata contestazione.
Anche sotto questo profilo, quindi, la sentenza impugnata si sottrae
alle critiche che sono state mosse con il motivo esaminato.
(...omissis...)
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I |
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Giuseppe Loffreda
Sull'efficacia della
dichiarazione di abbandono all'assicuratore
irregolare: effetti reali ed effetti obbligatori..
1.
L'art. 541, lett. c, c. nav. riconosce
all'assicurato
il diritto di abbandonare all'assicuratore le merci assicurate e di
esigere
l'indennità per perdita totale quando la nave sulla quale le
merci
sono caricate divenga innavigabile per più di tre o sei mesi
(termine
iniziale di efficacia dell'abbandono), a seconda che le merci siano
deperibili
o non deperibili, senza che nelle more dello stato di
innavigabilità
sia stato possibile recuperare le merci ed imbarcarle su altra nave per
la prosecuzione del viaggio. L'abbandono deve essere dichiarato per
iscritto
dall'assicurato nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro
è
avvenuto fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, di
quattro
mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l'assicurato provi di
averne
avuto notizia (termine finale di decadenza del diritto di abbandono)
(art.
543 c. nav.).
Il diritto dell'assicurato a percepire il pagamento dell'indennità per perdita totale sorge in capo all'assicurato se la dichiarazione di abbandono non viene contestata dall'assicuratore nel termine di trenta giorni a decorrere da quello nel quale la dichiarazione gli è stata portata a conoscenza ovvero, in caso di contestazione, da quello in cui la validità dell'abbandono è stata giudizialmente riconosciuta (art. 546 c. nav.) (1).
L'art. 546, secondo comma, c. nav., peraltro, tiene distinti e disciplina separatamente i due effetti: quello obbligatorio e quello reale, determinati dall'abbandono all'assicuratore. Quanto all'effetto obbligatorio, esso non si realizza con la notifica dell'atto all'assicuratore bensì è differito nel tempo e condizionatamente sospeso all'inutile decorrenza del termine di trenta giorni dalla dichiarazione ovvero, in caso di contestazione da parte dell'assicuratore entro detto termine, al momento in cui la validità dell'abbandono venga giudizialmente e/o definitivamente accertata; donde, detto effetto obbligatorio potrebbe anche non prodursi affatto in caso di sentenza definitiva sfavorevole all'assicurato. L'effetto reale invece è immediato, per il solo risultato del ricevimento della dichiarazione di abbandono da parte dell'assicuratore.
In altre parole, l'effetto obbligatorio resta sottoposto alla condizione sospensiva potestativa della mancata contestazione dell'abbandono, mentre l'effetto reale si produce immediatamente, salvo essere sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto potestativo riconosciuto dalla legge all'assicuratore di rinunziarvi entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'abbandono è divenuto incontestabile in quanto accettato dall'assicuratore o accertato giudizialmente (2).
Pertanto, non sembra che la rinuncia alla proprietà dei beni abbandonati dall'assicurato, fatta dall'assicuratore nell'eventuale atto di contestazione dell'abbandono possa avere l'effetto di sospendere, escludere o risolvere, ora per allora, gli effetti reali prodotti dall'abbandono stesso. Ed invero, in base all'art. 546, secondo comma, c. nav., il diritto a rinunciare alla proprietà delle cose abbandonate sorge in capo all'assicuratore e può essere dichiarato solo con atto separato portato a conoscenza dell'assicuratore entro dieci giorni da quello in cui l'abbandono è divenuto incontestabile. Pertanto la dichiarazione di voler rinunciare contenuta nell'atto di contestazione, oltre a non essere prevista dalla legge sarebbe contraddetta dal fatto di essere contenuta proprio nell'atto di contestazione.
In conclusione, la dichiarazione di abbandono all'assicuratore: (i) configura espressione di volontà negoziale manifestata e regolata nel contratto di assicurazione, (ii) ottempera ad un onere che è fissato dalla legge per mettere l'assicurato in condizione di esercitare l'eventuale diritto all'indennità per perdita totale, (iii) perfeziona al tempo stesso, in favore dell'assicuratore, una vicenda acquisitiva immediata di tipo legale, non contrattuale. L'effetto reale dell'abbandono è risolutivamente condizionato, alternativamente: (i) alla dichiarazione dell'assicuratore, distinta e separata dall'atto di contestazione dell'abbandono, di non voler profittare della proprietà dei beni abbandonati, portata a conoscenza dell'assicurato entro dieci giorni da quello in cui l'abbandono sia divenuto incontestabile; (ii) all'accertamento giudiziale che, accogliendo le eccezioni dell'assicuratore poste a fondamento della contestazione dell'abbandono, neghi la ricorrenza dei presupposti di legge e di polizza invocati dall'assicurato per promuovere l'abbandono stesso. In questi casi si risolve il titolo legale di trasferimento della proprietà delle cose abbandonate, che tornano in capo all'assicurato.
2.
In questo contesto normativo e di natura
obbligatoria
si inserisce la controversia in esame. Il campo dell'indagine si
identifica
con la questione se la dichiarazione di abbandono delle merci
all'assicuratore
comunicata, nelle dovute forme, prima che sia decorso il termine
dilatorio
indicato dalla legge per l'esercizio del diritto di abbandono, ossia
tre
o sei mesi dall'innavigabilità della nave, abbia o meno la
capacità
di compromettere il diritto dell'assicurato, scaturente dalla legge e
dal
contratto di assicurazione, a percepire l'indennità per
perdita
totale (ovvero a compromettere gli effetti traslativi della
proprietà
delle cose abbandonate previsti ex lege) qualora, a
sua volta, l'assicuratore
trascuri di contestare l'abbandono nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
In altre parole e più in generale, si tratta di stabilire se l'abbandono all'assicuratore, dichiarato prima che sia scaduto il termine dilatorio suddetto, sia efficace e quindi idoneo a produrre l'effetto reale consistente nel trasferimento della proprietà delle cose abbandonate e dei relativi diritti dall'assicurato all'assicuratore nonché idoneo a far sorgere il diritto dell'assicurato a percepire l'indennità assicurativa per perdita totale.
La Corte di cassazione ha argomentato che «il mancato rispetto del termine di sei mesi per il recupero della merce non deperibile indicato dall'art. 541, lett. c, citato, invero, non impedisce all'assicurato di fare anticipatamente la dichiarazione di abbandono», in quanto la stessa costituisce un «atto giuridico unilaterale con il quale l'assicurato esercita un potere giuridico di attivare il sistema di liquidazione dell'indennizzo» soggetto al solo onere di abbandonare le merci all'assicuratore. Per modo che, in caso di contestazione dell'assicuratore nel termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione, il sistema di liquidazione dell'indennizzo per perdita totale subirà una battuta di arresto, fino all'eventuale verifica giudiziale della sua validità per il mancato rispetto del termine; mentre la mancata contestazione dell'assicuratore rende l'atto di abbandono, già inefficace, idoneo a produrre i suoi effetti, e ciò «non in quanto si pone come effetto di sanatoria di un atto nullo, ma come fase procedimentale prevista dalla legge al fine acceleratorio della definizione della possibile contestazione della richiesta di indennizzo assicurativo».
Alla luce delle motivazioni svolte dalla Suprema Corte, il diritto all'abbandono appare, nel sistema della legge, come un potere o diritto potestativo al quale corrisponde, dal lato passivo, una semplice posizione di soggezione (3). Verificatosi l'evento assicurato e pendente il termine, la situazione soggettiva in capo all'assicurato è un vero e proprio diritto soggettivo perfetto che trova la propria fonte nel contratto di assicurazione e nella legge. L'esercizio del diritto potestativo si realizza attraverso una manifestazione di volontà, cioè un negozio giuridico unilaterale che, nel caso di specie, è costituito dalla dichiarazione di abbandono, con la quale l'assicurato esercita un potere giuridico di attivare il sistema di liquidazione dell'indennità per perdita totale. Peraltro, la norma (art. 541 c. nav.) subordina gli effetti del negozio giuridico (ancorché posto in essere anticipatamente) al decorso del termine di tre o sei mesi dalla intervenuta innavigabilità della nave, termine che si atteggia come elemento dello schema legale dell'abbandono collegato automaticamente dalla legge allo schema negoziale del contratto di assicurazione. La legge non impedisce all'assicurato di fare anticipatamente la dichiarazione di abbandono; se l'assicurato dichiara l'abbandono prima della scadenza del termine e l'assicuratore trascura di contestarlo nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione, l'abbandono sarà regolare.
In base ai principi fissati dalla Corte, l'efficacia dell'abbandono dichiarato prima della scadenza del termine iniziale di cui all'art. 541 c. nav. sembrerebbe condizionata solo alla mancata o intempestiva contestazione della dichiarazione di abbandono da parte dell'assicuratore. Stando a questa conclusione, potrebbe giungersi fino al punto di riconoscere efficace l'abbandono dichiarato subito dopo il sinistro, a prescindere dalla scadenza del termine iniziale previsto dagli art. 540 ss. c. nav., solo che non fosse tempestivamente contestato dall'assicuratore.
Occorre, a questo punto, esaminare l'ipotesi di abbandono all'assicuratore dichiarata prima della scadenza del termine dilatorio previsto dalla legge, distinguendo tra effetti reali ed effetti obbligatori prodotti dall'abbandono stesso.
Quanto ai primi, la legge interviene stabilendo la durata minima del termine iniziale per poter dichiarare l'abbandono, mentre gli effetti reali conseguenti alla dichiarazione restano indifferenti al cospetto dell'atto di contestazione dell'assicuratore quale condizione perché gli effetti obbligatori si realizzino. Pertanto, l'abbandono all'assicuratore dichiarato prima della decorrenza del termine iniziale non dovrebbe produrre alcun effetto traslativo, che sarà invece differito fino allo scadere del termine e in quel l'effetto si verificherà ineluttabilmente, anche se nel frattempo sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 546 c. nav. per la contestazione dell'abbandono da parte dell'assicuratore.
Quanto agli effetti obbligatori, l'abbandono all'assicuratore dichiarato prima della decorrenza del termine iniziale avrà come effetto quello di sottoporre il diritto dell'assicurato all'indennità assicurativa per perdita totale a una condizione (mancata contestazione o contestazione tardiva da parte dell'assicuratore) e ad un termine (termine iniziale di efficacia dell'abbandono). Verificatasi la condizione, sorgerà l'obbligazione dell'assicuratore di pagare l'indennità per perdita totale in forza del contratto di assicurazione, che tuttavia dovrebbe restare sottoposta al termine iniziale ai fini della esigibilità dell'indennità assicurativa.
Poiché nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione si prendono in considerazione solo gli effetti obbligatori della dichiarazione di abbandono, questo lascia pensare che, nel momento in cui la condizione sospensiva si era realizzata (giusta la contestazione tardiva dell'abbandono da parte dell'assicuratore), il termine iniziale fosse maturato.
Note:
(1) Cass. 5 luglio 1968 n. 2254; App. Milano, 20 luglio 1982, in Assicurazioni 1983, II-2, 99, con nota di FERRARINI, e in Dir. mar. 1983, 308, con nota di BOGLIONE; Trib. Genova 28 ottobre 1989, in Dir. mar. 1990, 395; Lodo arb. 11 marzo 1982, in Dir. mar. 1982, 276, con nota di BOGLIONE; Lodo arb. 11 gennaio 1982, in Dir. mar. 1982, 332, con nota di BERLINGIERI, e in Assicurazioni 1982, II-2, 183, con nota di FERRARINI.
(2) S. FERRARINI, Le assicurazioni marittime, III ed., Milano, 1991, 496. Per approfondire gli aspetti riguardanti l'abbandono all'assicuratore vedasi anche: B. ALFARANO, In tema di abbandono della nave all'assicuratore, in Dir. mar. 1946, 499; B. ALFARANO, Natura giuridica dell'abbandono della nave all'assicurazione, in Dir. mar. 1947, 223; A. FIORENTINO, Sull'abbandono all'assicuratore, in Dir. mar. 1950, 1; M. IANNUZZI, Sulla decorrenza del termine per dichiarare l'abbandono della nave agli assicuratori, in Riv. dir. nav. 1950, II, 68; G. PESCATORE, Sul termine per dichiarare l'abbandono all'assicuratore, in Riv. dir. nav. 1950, II, 257; G. SCAFIDI, L'effetto traslativo della dichiarazione di abbandono all'assicuratore, in Arch. ric. giur. 1959, 108; F.M. DOMINEDÒ, Dell'abbandono all'assicuratore, in Assicurazioni 1962, I, 493; M. GRIGOLI, L'abbandono all'assicuratore, Padova, 1963, 139 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, IX ed., Milano, 2000, 735 ss.;
(3)
Peraltro, l'assicuratore non è
sprovvisto di tutela a cospetto di una dichiarazione di abbandono
comunicata
prima del termine, in quanto allo stesso è riconosciuto
dalla legge
il diritto di respingere l'abbandono contestandone la
validità.
GIUSEPPE LOFFREDA