In un
fatto e misfatto di un paio
di anni fa (1) avevamo rilevato come su Internet si
diffonda non solo la conoscenza, ma anche l’ignoranza.
Avevamo rilevato, nel nostro settore, come un
“autorevole” (!) sito web italiano (
www.yachts.it) desse
per abrogato il codice della navigazione a partire dal 15 settembre
2005, e riportasse come “nuovo codice della
navigazione” il codice della nautica da diporto (
https://www.yachts.it/ITA/Rubriche/Leggi/Default.asp).
Trascorsi due anni, non solo questa
perla di scienza giuridica fa ancora bella mostra di sé su
Internet, ma ha avuto altri dotti proseliti.
Sono in aumento i siti che,
scopiazzandosi l’un l’altro, danno per abrogato da
ormai tre anni il codice della navigazione del 1942 ad opera del codice
per la nautica da diporto. Fra questi,
https://www.cedifop.it,
sito del Centro europeo di formazione professionale accreditato dalla
Regione siciliana. Anche in questo caso, una pagina web riporta alcune
parti del codice della navigazione, indicandolo come “il
vecchio codice della navigazione vigente fino al 15 settembre
2005” (
https://www.cedifop.it/appunti/codice.htm).
C’e’ da chiedersi che preparazione professionale
diano ai propri allievi in tema di diritto della navigazione…
Codice dalla navigazione abrogato anche
per il sito
https://www.mareblunet.it.
Anche lì si trova una pagina con riportato il codice della
navigazione, che viene però indicato come “vecchio
codice della navigazione, versione vigente fino al 15 settembre
2005.” (
https://www.mareblunet.it/public/430.PDF)
Caso a parte è poi il sito
https://www.iureconsult.com,
che si presenta come ”network di consulenze e servizi legali
cui collaborano avvocati specializzati in diversi rami del
diritto” e fornisce consulenze legali a pagamento. Questo
sito, nell’area tematica “navigazione”,
alla voce “Codice della navigazione” presenta
proprio il decreto legislativo 18/7/2005, n. 171, ossia il codice della
nautica da diporto (
https://www.iureconsult.com/areeatema/navigazione/codice
_della_navigazione/index.htm). Salvo poi riportare sotto la
voce “norme sulla navigazione da diporto”, la ormai
vetusta legge 11/2/1971 n. 50.
Le perle che si rinvengono nel sito
iureconsult non finiscono qui. Esso riporta tutta una serie di
convenzioni internazionali, palesemente copiate pedissequamente dal
sito www.fog.it, come verificabile semplicemente il listato delle
pagine. Ma neppure nella copia i gestori riescono bene. A parte i link
ad immagini che esistono solo sul sito da cui sono copiate (e quindi
non funzionano spostati in altri luoghi), abbiamo una bellissima
“Convenzione di Genova 1993” sui privilegi e le
ipoteche marittime, frutto di una innovativa traduzione di
“Geneve” (Ginevra) in Genova (
https://www.iureconsult.com/areeatema/navigazione/convenzione_di_genova_1993/
index.htm). Completano lo sconfortante quadro le
regole dell’Aja, quelle di Visby e quelle di York e Anversa
(ferme al 1994) poste fra le “Norme internazionali
aeronautiche”. Stessa collocazione ha la suddetta convenzione
di “Genova” del 1993, la convenzione di Londra del
1989 sul soccorso in mare, il protocollo di Bruxelles del
1979. C’e’ da chiedersi chi siano gli avvocati
“esperti specializzati” che hanno curato il
sito…
Appuntamento a fra un paio danni, per
vedere se l’epidemia di abrogazioni del codice della
navigazione su internet si sia bloccata o meno…