Sulla
Gazzetta Ufficiale del 22-2-08 sono pubblicate due determinazioni
dell'AIFA, che portano la stessa data del 11-2-08, che modificano
le note AIFA 1 e 66 e stabiliscono i moduli per i piani
terapeutici relativi ai mnedicinali delle ex nota 12 (eritropoietine),
ex nota 32 (interferoni) ed ex nota 32-bis (lamivudina).
Le variazioni delle note 1 e 66 non riguardano la parte dispositiva delle note stesse, che rimane invariata. I piani terapeutici non riguardano l'attività del farmacista.
Le note 12, 32 e 32-bis non sono più in vigore (dal 8-3-08).
farfog
DETERMINAZIONE
11 febbraio 2008
pubblicata sulla GU del 22-2-08
Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex Note AIFA 12, 32, 32-bis.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20
settembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina
del dott. Nello Martini, in qualita' di direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del
Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Salute;
Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del
Ministero della sanita' - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in
legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei
medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sia conforme
alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco;
Visto l'art. 70, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la
razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;
Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista
la legge 24 dicembre 2007, n. 244: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);
Visto il provvedimento 18 luglio 2000 del Ministero della sanita-
Commissione Unica del Farmaco relativo all'inserimento della
specialita' medicinale «Lamivudina», per la profilassi della recidiva
di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, nei pazienti HBV-DNA
positivi prima del trapianto, in associazione alle Ig G specifiche,
nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale, di cui all'art. 1, comma 4 della legge 23 dicembre
1996, n. 648: «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e
la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996», con
particolare riferimento ai medicinali da impiegare per un'indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il decreto del Ministero della Sanita' 22 dicembre 2000;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;
Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso
appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale;
Considerato che in virtu' del parere espresso dalla commissione
consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10 luglio 2007,
le ex Note AIFA 12, 32, 32 bis sono sostituite da template
specialistici e che, pertanto, sono escluse dalla rimborsabilita' a
totale carico del Servizio Sanitario Nazionale le specialita'
medicinali «Epoetina alfa» e «Epoetina beta», entrambe con le
indicazioni:1) Trattamento dell'anemia (Hgb 10 g/dL o riduzione
dell'emoglobina 2 g/dL durante un qualsiasi periodo di 4 settimane di
trattamento) nei pazienti che ricevono ribavirina in combinazione con
interferone standard o peghilato per il trattamento dell'infezione
cronica da HCV e che presentano risposta virologica alla terapia . 2)
In pazienti HIV pluritrattati con anemia (Hgb 8,5 g/dL) nei quali l'uso
di farmaci anemizzanti e' l'unica alternativa terapeutica;
Tenuto
conto del parere espresso dalla commissione consultiva
tecnico-scientifica (CTS) nelle sedute dell'11 e 12 settembre 2007,
relativo all'inserimento, negli elenchi di cui all'art. 1, comma 4
della legge 23 dicembre 1996, n. 648: «Conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il
contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto
di spesa per l'anno 1996», con particolare riferimento ai medicinali da
impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata,
delle specialita' «Epoetina alfa» e «Epoetina beta», entrambe con le
indicazioni:1) Trattamento dell'anemia (Hgb 10 g/dL o riduzione
dell'emoglobina 2 g/dL durante un qualsiasi periodo di 4 settimane di
trattamento) nei pazienti che ricevono ribavirina in combinazione con
interferone standard o peghilato per il trattamento dell'infezione
cronica da HCV e che presentano risposta virologica alla terapia . 2)
In pazienti HIV pluritrattati con anemia (Hgb 8,5 g/dL) nei quali l'uso
di farmaci anemizzanti e' l'unica alternativa terapeutica;
Vista la
Determinazione 16 ottobre 2007: «Aggiornamento dell'elenco dei
medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del
Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, erogabili a totale carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648»
Determina:
Art. 1.
L'allegato 1, parte integrante della presente Determinazione,
sostituisce il testo delle Note 12, 32, 32 bis, di cui all'allegato 1
della Determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso
appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale.
Art. 2.
La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2008
Il direttore generale: Martini
Allegato 1
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE
11 febbraio 2008
pubblicata sulla GU del 22-2-08
Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».
I
L DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20
settembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004, di nomina
del dott. Nello Martini, in qualita' di Direttore Generale dell'Agenzia
Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del
Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Salute;
Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del
Ministero della sanita' - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in
legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei
medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sia conforme
alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco;
Visto l'art. 70, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la
razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;
Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista
la legge 24 dicembre 2007, n. 244: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto del Ministero della Sanita' 22 dicembre 2000;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;
Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso
appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale;
Ritenuto di dover aggiornare le Note AIFA 1 e 66 relativamente alle «Evidenze disponibili« in letteratura;
Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 15 gennaio 2008, in merito
all'aggiornamento delle Note AIFA 1 e 66
Determina:
Art. 1.
L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione,
sostituisce il testo delle Note 1 e 66, di cui all'allegato 1 della
determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso
appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.
Art. 2.
La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie Generale - ed entra in vigore il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2008
Il direttore generale: Martini
Allegato 1