DECRETO 18 dicembre 2006
Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali.
Pubblicato sulla GU  del 30-12-2006

Il testo del Decreto
Il buono acquisto (da stampare)
La Circolare UCS del 4-1-07
La Circolare UCS del 15-1-07
La Circolare UCS del 22-2-07
IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto l'Articolo 38, commi 1 ed 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1993, concernente « Modalità di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inserite nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte delle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso;

Decreta:
Articolo 1.

1. E' approvato il buono acquisto, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I e II al presente decreto.
2. Il buono acquisto è utilizzato per l'acquisto, vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e Il, sezioni A, B, C, D ed E secondo quanto disposto dall'Articolo 38, comma 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
3. Il buono acquisto è formato da quattro copie e può presentarsi in blocchi preconfezionati, contenenti non più di cento buoni acquisto, o può essere stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi, anche di tipo informatico, al momento dell'emissione dell'ordine.
4. Il buono acquisto è numerato secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna impresa autorizzata o farmacia.

Articolo 2.

1. Il decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1993 richiamato nelle premesse è abrogato.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Allegato I

Allegato II
NOTE E AVVERTENZE

II presente bollettario è utilizzalo dalle imprese autorizzate dal Ministero della salute e dalle farmacie per la richiesta singola o cumulativa delle sostanze stupefacenti e relative composizioni medicinali.

Deve essere redatto in quattro copie:

1. la prima copia è conservata dalla ditta acquirente.
2. la seconda copia è conservata dalla ditta cedente.
3. la terza copia è inviata al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti o all'Azienda sanitaria locale dì pertinenza della farmacia entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti.
4. la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati.
Le ditte autorizzate dal Ministero della salute alla fabbricazione, all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope sono tenute ad indicare il numero e la data dell'autorizzazione ministeriale. Da Tale obbligo sono escluse le farmacie.
La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità dì peso o volume, oppure in numero di confezioni.
L’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti la richiesta.
Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla ditta acquirente.
La copia del buono acquisto in possesso dell'acquirente deve essere conservata unitamente alla fattura. Quando il fornitore (depositario) non emette fattura di vendita, è sufficiente allegare alla copia del buono acquisto la bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, comprovante la transazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope tra il fornitore stesso ed il destinatario.
Stampa dei Buoni acquisto.
Modello per la farmacia con moduli da compilare
Salvate sul vostro PC il modello che ho preparato (file dot);i aprite il modello con word (o con openoffice), cliccate sui moduli da compilare (subito a destra; per i prodotti da ordinare al centro della colonna), stampate, poi se volete salvate il modello compilato come documento (doc), possibilmente numerato (ad es: ba1-07.doc, ovviamente con lo stesso numero progressivo del  BA).
Voilà, fatto. Provare per credere.
Giancarlo Fogliani


L'Ufficio Centrale Stupefacenti ha subito provveduto a diramare la Circolare del 4-1-2007 di commento al  Decreto, e poi una successiva Circolare del 15-1-2007.

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