Liberalizzazione o attacco alla professione?
Cosa propone il decreto Bersani (con qualche rapido commento dell'autore)
Il testo del Decreto Legge che interessa la farmacia (qui di seguito)
La dichiarazione del presidente di Federfarma.
La Circolare del Ministero sulla vendita fuori dalla farmacia di medicinali senza obbligo di prescrizione (del 3-10-06)
L'applicazione del Decreto Bersani nel Lazio: DGR Lazio 864/06. 
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223 (GU n. 153 del 4-7-2006).
Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Il decreto-legge 223/06 è stato convertito, con modificazioni, nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006, pubblicata sulla GU SO del 11-8-2006.

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Articolo 5
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 bis della legge 16 novembre 2001, n.405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e  secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

Art.4 lettere d) e) f) decreto legislativo n.114 1998 (Legge Bersani )
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad
oggetto farmaci.

3. Lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito in legge 26 luglio 2005, n. 149 ed ogni altra norma incompatibile.

Art. 1, comma 4, DL 87/05:
Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto puo' variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista".

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il seguente periodo: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo "della provincia in cui ha sede la società"; al comma 1, della lettera a) dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola
"distribuzione".

6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6, e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-bis.  I commi 9 e 10 dell’articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
  “9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.
   10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.”

6-ter.  Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
    “4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.“

[Sono abrogati i commi 5,6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.]

Art. 7 Legge 362/91 (Titolarita' e gestione della farmacia)
1. La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata e' riservata a persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, a societa' di persone ed a societa' cooperative a responsabilita' limitata <che gestiscono farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. SOPPRESSO>
2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della societa' farmaceutica iscritti all'albo <della provincia in cui ha sede la societa', SOPPRESSO> in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla societa' e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, e' sostituito temporaneamente da un altro socio.
<4-bis: INSERITO COME INDICATO>
<5. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purche' la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la societa'. ABROGATO>
<6. Ciascun farmacista puo' partecipare ad una sola societa' di cui al comma 1. ABROGATO>
<7. La gestione delle farmacie private e' riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. ABROGATO>
8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
<9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine e' differito al compimento del trentesimo anno di eta' dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni e' applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facolta' di farmacia in qualita' di studente presso un'universita' statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano piu' d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la societa'. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma,il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione. SOSTITUITO COME INDICATO>
<10. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. SOSTITUITO COME INDICATO>
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o aventi causa, la gestione privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una societa'.
14. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle societa' aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

Art. 8 (Gestione societaria: incompatibilita' )
1. La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile:
a) con qualsiasi altra attivita' esplicata nel settore della produzione, <distribuzione, SOPPRESSO> intermediazione e informazione scientifica del farmaco
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.
[All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale".]

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FEDERFARMA 
federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani
30 giugno 2006
DICHIARAZIONE DI GIORGIO SIRI, PRESIDENTE FEDERFARMA
FARMACI: IL GOVERNO PREFERISCE STARE DALLA PARTE DEI PIU’ FORTI
Le prime decisioni del Governo in materia di farmaci sembrano orientate più a pagare una cambiale a grandi gruppi economici che a tutelare la salute dei cittadini, dimenticando che in ballo non ci sono tanto prerogative delle farmacie quanto un importante tassello dello stato sociale, rappresentato dal servizio farmaceutico. Le decisioni prese oggi, infatti, accolgono le richieste della Coop di poter vendere i farmaci nei propri supermercati e delle multinazionali che operano nel settore farmaceutico di creare catene commerciali di farmacie.
Tali scelte faranno prevalere nella vendita dei farmaci un approccio prettamente commerciale a scapito della salute. A orientare la scelta dei farmaci, ancora più di oggi, saranno la pubblicità, nelle sue varie forme, e le politiche di marketing di grandi gruppi.
A pagarne le conseguenze saranno i cittadini che avranno meno garanzie sul fronte della salute, anche perché le farmacie, in particolare quelle dei piccoli centri, rischiano di essere stritolate dalle politiche commerciali aggressive di operatori orientati solo al profitto. Alcune aree del Paese rimarranno senza farmacie: non si vedrà mai una Coop aprire un supermercato in un paesino con 200 abitanti, dove fino a oggi la farmacia c’è e, oltre a fornire i farmaci, è anche l’unico presidio sanitario sempre accessibile.
La decisione di consentire la vendita dei medicinali senza obbligo di ricetta medica/farmaci da banco in esercizi diversi dalla farmacia è estremamente grave, sia per le conseguenze negative sulla salute della popolazione sia per il metodo con cui questa decisione è stata presa.
La presenza dei farmaci in esercizi commerciali determinerà inevitabilmente una banalizzazione dei medicinali, che nell’ottica dei cittadini verranno assimilati sempre più a beni di consumo. Tale approccio, favorito dalle politiche commerciali della grande distribuzione, determinerà un aumento dei consumi, rischi di consumi impropri e danni per la salute della collettività.
Il prezzo troppo alto dei medicinali a carico dei cittadini è un problema reale che Federfarma denuncia da tempo. Portare i farmaci al supermercato è una risposta demagogica e non è la soluzione. Il cittadino non vuole sconti su pochi farmaci, quelli più redditizi per la grande distribuzione organizzata, ma deve avere il diritto e la certezza di pagare un prezzo equo per tutti i farmaci, ovunque li compri. Per dare queste certezze ci vogliono più regole e non pericolose forme di deregolamentazione. L’unica soluzione efficace è quella di intervenire a monte, introducendo strumenti per controllare e calmierare i prezzi che sono liberamente decisi dai produttori. Produttori che spesso stabiliscono per il mercato italiano un prezzo molto più alto di quello praticato in altri Paesi per lo stesso medicinale, magari prodotto in Italia.
Per quanto riguarda il metodo, Federfarma denuncia che la decisione è stata presa senza tener conto che era stato preannunciato un tavolo di concertazione con gli operatori. Il metodo smentisce di fatto la volontà più volte ribadita in queste settimane dal ministro della salute Turco di voler operare all’insegna della massima condivisione degli obiettivi da parte delle istituzioni e degli operatori.
Federfarma rimane in attesa di conoscere i dettagli del provvedimento per darne una valutazione completa e decidere quali azioni intraprendere per difendere il servizio farmaceutico pubblico e il diritto alla salute dei cittadini.

Cosa propone per la farmacia il ministro Bersani con il Decreto Legge approvato dal governo
e qualche rapido commento personale dell'autore

FARMACI
- VENDITA DEI FARMACI DA BANCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
- LIBERTA’ DI SCONTO
- FARMACISTA TITOLARE DI PIU’ FARMACIE
- OLTRE IL PRINCIPIO EREDITARIO
1) i farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali:
con una norma del decreto legge si prevede che la vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale (in effetti si tratta proprio di una operazione commerciale, non certo volta alla tutela della salute), in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l’assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo ordine (la presenza continua del farmacista se la potranno permettere soltanto le grosse catene di supermercati, ad es: Coop). Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. (Ci mancherebbe altro!! Invece saldi e promozioni sui medicinali prossimi a scadenza?)
EFFETTI:
- IL CONSUMATORE POTRÀ ACQUISTARE I FARMACI DA BANCO AGEVOLMENTE PRESSO DRUGSTORE E SUPERMERCATI (ma il consumo dei farmaci non andrebbe agevolato)
- MAGGIORI SBOCCHI OCCUPAZIONALI PER I FARMACISTI LAUREATI E ISCRITTI ALL’ORDINE MA DISOCCUPATI
(e dove sono questi farmacisti disoccupati? se ci sono, sono davvero pochi. Comunque il lavoro che si offre loro è un esercizio parziale della professione )

2) libertà di sconto sui farmaci:
con una norma del decreto legge si prevede che lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Viene abolito così il tetto massimo di sconto del 20% introdotto dal precedente governo.
(questa è la discriminazione della salute, la stessa cura si può ottenere a prezzi diversi)
N.B.: i farmaci da banco rappresentano il 10% di tutti i medicinali venduti.
EFFETTI:
- PIU’ CONCORRENZA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI PREZZI

3) scompare l’obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte del Ssn): (così si può verificare la carenza dai medicinali che il magazzino non vuole "tenere" -perchè non ci guadagna abbastanza!- L'effetto reale di questa norma non è stato valutato neanche in relazione al suo significato letterale)
con una norma del decreto legge si prevede, al contempo, la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista
(questo già avviene abitualmente per le farmacie, ma è inusuale per le Coop).
EFFETTI:
- SI ELIMINANO LE RIGIDITÀ DI MERCATO EVITANDO COSÌ L’ACCUMULO DI SCORTE CHE OSTACOLEREBBERO UNA POLITICA COMMERCIALE CONCORRENZIALE IN GRADO DI CONTENERE I PREZZI

4) il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non e’ più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. (viene meno il principio della gestione personale della farmacia, aprendo le porte alla possibilità di gestire, attraverso società, contemporaneamente più farmacie. Con l'intervento del capitale sarà possibile aprire catene di farmacie, le quali potranno imporre il loro monopolio e schiacciare le farmacie più piccole)
(Con le modifiche apportate in sede di conversione, ogni società di farmacisti può avere non più di 4 farmacie nella provincia, ma non c'è limite al numero di società di cui un farmacista può essere socio)
Viene, infine, eliminata l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso e attività al dettaglio
(questa incompatibilità evitava il conflitto di interesse che poteva alterare il rapporto con la salute dei cittadini).
N:B.: La Ue ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie (perchè le grosse catene che ambiscono a colonizzare l'Italia sono straniere). All’Italia viene contestato il divieto sull’acquisizione di farmacie da parte di società attive nella distribuzione all’ingrosso, nonché le regole sul possesso di farmacie riservate ai soli farmacisti (ma tali regole non sono mai state poste in discussione perchè garantiscono la salute del cittadino)
EFFETTI:
- RAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO (ED ECONOMIE DI SCALA) A VANTAGGIO DEGLI UTENTI IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI PREZZI

farfog