MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 aprile 2007Modalita'
di indicazione della data di scadenza in caratteri Braille sulle
confezioni dei medicinali. Termine di decorrenza dell'obbligo di
riportare ad inchiostro la data di scadenza sulle confezioni di
medicinali. (GU del 26-4-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti per il prezzo
dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale nonche' in materia di confezioni di
prodotti farmaceutici e di attivita'
libero-professionale intramuraria», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 con il
quale e' stato costituito presso il Ministero della salute
uno specifico gruppo di lavoro, al fine di acquisire
l'intesa di cui all'Articolo 1-quater del
sopra citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006 di integrazione del predetto gruppo di lavoro;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio
2006 con cui e' stato prorogato il termine
assegnato al gruppo di lavoro per conseguire i risultati della propria
attivita';
Acquisita l'intesa
con l'Unione italiana ciechi e
con le rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei
farmacisti;
Considerata la necessita'
di fissare una data a decorrere dalla quale i medicinali
debbono ottemperare all'obbligo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.
296, Articolo 1, comma 820;Decreta:
Articolo 1.
1. Il presente decreto si applica
ai medicinali ad uso umano venduti in farmacia. Fino
all'eventuale estensione ai punti vendita previsti dal
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
confezioni dei medicinali venduti
nei predetti punti
vendita sono prive dell'indicazione della
data di scadenza in caratteri braille e il farmacista
responsabile in caso di richiesta e' tenuto ad invitare il cliente a
rivolgersi in farmacia.
2. Anche le aziende farmaceutiche non
iscritte alle associazioni di cui all'Articolo 3, comma 1,
possono accedere al meccanismo disciplinato dal presente
decreto. Nel caso in cui non accedano, devono comunque assicurare
l'apposizione del mese e anno di scadenza in
carattere braille e in chiaro, nel rispetto dei requisiti di cui
ai punti 1.4,
1.5, 1.6, 1.7 dell'allegato tecnico A al presente decreto, su tutte le confezioni in commercio.
Articolo 2.
1. Su richiesta dell'assistito, il
farmacista, all'atto della dispensazione del
medicinale, appone sulla confezione dello stesso
l'etichetta adesiva recante la stampa, in
carattere braille ed in chiaro, del mese e anno di scadenza
corrispondente ai relativi dati riportati sulla confezione.
2. L'etichetta, che reca il mese e anno di scadenza
in caratteri braille e in chiaro, e' fornita al farmacista con le
modalita' di cui ai successivi articoli ed e'
realizzata nel rispetto dei requisiti tecnici
indicati nell'allegato tecnico A parte
integrante del presente decreto.
Articolo 3
1. Farmindustria, Assogenerici e
Federchimica-Anifa individuano congiuntamente i soggetti cui
affidare la produzione delle etichette di cui al
presente decreto e la loro distribuzione
a tutte le farmacie pubbliche e private
aperte al pubblico presenti sul territorio
nazionale.
2. La distribuzione delle etichette deve
essere adeguata al numero complessivo dei farmaci
in commercio e idonea a soddisfare con
puntualita' tutte le possibili richieste.
Articolo 4.
1. Le etichette sono fornite alle farmacie ordinate per anno e
per mese di scadenza, in modo
chiaro, in appositi raccoglitori, di seguito denominati
«etichettari».
2. La prima
fornitura ha ad oggetto le etichette concernenti i primi
sei anni di scadenza dei medicinali e avviene entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le successive forniture assicurano l'aggiornamento annuale dell'etichettario.
4. E' sempre possibile per il
farmacista richiedere forniture aggiuntive rispetto a
quelle programmate, qualora necessarie per assicurare il
rispetto del presente decreto.
Articolo 5.
1. I costi derivanti dall'applicazione
del presente decreto, riguardando aspetti
relativi all'etichettatura dei prodotti, sono a carico delle aziende
farmaceutiche.
Articolo 6.
1. In deroga agli articoli 2, 3
e 4 del presente decreto, il farmacista
richiede alle aziende
fornitrici del medicinale omeopatico, per il quale
viene richiesta l'apposizione delle relative informazioni
in carattere braille, l'invio, entro le
successive ventiquattro ore, della
confezione del prodotto appositamente inserita
in un plico sul quale viene apposto, in caratteri braille, il
numero di lotto e la relativa data di scadenza.
2.
Qualora il plico esterno di cui al comma 1 riporti in caratteri
braille anche la denominazione del medicinale seguita dal
dosaggio e dalla forma farmaceutica, esso costituisce adempimento anche
ai sensi dell'Articolo 75, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Articolo 7.
1. La mancata consegna, senza giustificato motivo, al
cliente che ne faccia richiesta, da parte
del farmacista, di una confezione conforme
a quanto previsto dal
presente decreto costituisce comportamento
contrario alle norme di deontologia professionale del
farmacista, perseguibile in sede disciplinare ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Articolo 8.
1. L'obbligo, previsto
dall'Articolo l, comma 820, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 decorre dal 1° ottobre 2007, ferma
restando la possibilita' di smaltimento dei
lotti prodotti anteriormente a tale data.
Articolo 9.
1. Il presente decreto entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 13 aprile 2007
Il Ministro: Turco
Allegato tecnico A
1. CARATTERISTICHE DELLE ETICHETTE.
1.1 Etichette autoadesive, in fogli, in polipropilene trasparente
lucido con adesivo permanente trasparente applicate
su supporto in carta siliconata.
1.2 Dimensioni di ciascuna etichetta: 52x12,5 mm.
1.3 Le etichette sono
realizzate con tecnica di stampa
serigrafica essiccazione U.V., su fondo
bianco con densita' per trasparenza 0,25.
1.4 Il testo in chiaro ha i seguenti
requisiti: caratteri di dimensioni comprese tra i 4 e i 5
mm., lettere maiuscole (font Arial o Verdana), prive di filetti e
chiaroscuri, e di colore rosso Pantone 187, comunque
ben contrastante rispetto al colore di fondo della
confezione su cui l'etichetta deve essere apposta.
1.5 Testo in chiaro: prime tre
lettere del mese di scadenza seguite dalle ultime due cifre dell'anno
di scadenza.
1.6 I caratteri braille
utilizzati rispettano le dimensioni e i requisiti previsti
nel decreto del Ministro della salute 24 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1997, n. 262.
1.7 Testo in Braille: mese
(espresso in lettere) e anno (espresso in due cifre).
1.8 Su ciascuna etichetta, la data scritta in caratteri
braille deve corrispondere a quella riportata in chiaro.
1.9 Ogni foglio, sfridato lateralmente
con quattro fori per raccoglitore, contiene sessanta etichette.
2. CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTARIO.
2.1 Ogni foglio contiene solo le
etichette che riportano lo stesso mese e anno di scadenza.
2.2 I fogli sono raggruppati in un
raccoglitore, denominato «etichettario», diviso in sezioni
annuali.
2.3 Ogni sezione
contiene 12 fogli relativi a ciascun mese
dell'anno di riferimento.
2.4 Ogni sezione
dell'etichettario riporta l'anno di scadenza cui si riferiscono le
etichette in esso contenute.