MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2007  
(pubblicato sulla GU del 28-4-07)
    Con questo Decreto si correggono alcuni piccoli errori della stesura originale delle tabelle e si inseriscono, propedeutico all'uso terapeutico, alcuni derivati della cannabis nella tabella II.  
    Di particolare rilievo per l'attività in farmacia appare la modifica relativa alla prescrizione dei preparati di tab II-D contenenti principi attivi appartenenti all'allegato III-bis, che non richiedono più la ricetta ministeriale a ricalco (es.: Co-Efferalgan).

Qui di seguito si riporta:
    il testo del Decreto
    il commento di spiegazione fornito dal Ministero stesso in una pagina del suo sito web, che conferma l'interpretazione già data dall'autore
    il provvedimento di riclassificazione [la rimborsabilità a carico del SSN: non dovrebbe essere  subordinata all'indicazione della nota 3?]
    la Circolare UCS del 11 maggio 2007
    la situazione prescrittiva (SSN) di Co-efferalgan ed alcuni commenti dell'autore. 

Aggiornamento  e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizione
medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito
indicato come «testo unico»;
Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio
2006, n. 233;
Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n.
76, concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei
farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49»;
Vista la lista delle sostanze narcotiche sottoposte a controllo
internazionale prevista dalla Convenzione unica sulle sostanze
narcotiche del 1961, predisposta dall'International Narcotics Control
Board;
Vista la lista delle sostanze psicotrope sottoposte a controllo
internazionale prevista dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope
del 1971, predisposta dall'International Narcotics Control Board;
Considerato che il testo unico attualmente in vigore classifica
le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle (in tabella I
trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed
oggetto di abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno
attivita' farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto
farmaci) e che la tabella II e' suddivisa in cinque sezioni indicate
con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci e le
relative composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro
potenziale di abuso;
Visto che la Buprenorfina, iscritta nella tabella II, sezione B
di cui all'art. 14 del testo unico, risulta essere oggetto di spaccio
nel mercato clandestino;
Visto che le sostanze: alcaloidi totali dell'oppio;
Beta-idrossimetil-3-fentanil; Destromoramide intermedio; Dietilamide
dell'acido(+)-1-metil-lisergico; Morfina metil bromuro ed altri
derivati morfinici ad «azoto pentavalente» tra i quali i derivati
N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina) sono iscritte nella lista
delle sostanze narcotiche sottoposte a controllo internazionale
prevista dalla Convenzione unica sulle sostanze narcotiche del 1961,
predisposta dall'International Narcotics Control Board ed erano
comprese nelle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico prima delle
modificazioni ed integrazioni disposte con la legge di 21 febbraio
2006, n. 49 di conversione del decreto-legge del 30 dicembre 2005, n.
272, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
Visto che il Delta-9-tetraidrocannabinolo ed il
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol) sono iscritti nella
tabella I di cui all'art. 14 del testo unico;
Considerato che, con nota prot. n. 1701 del 3 novembre 2006, la
Rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni
internazionali di Vienna ha trasmesso all'Ufficio centrale
stupefacenti la comunicazione con la quale il direttore generale
facente funzioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) ha
notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite che e' sua
opinione che la sostanza dronabinol ed i suoi stereoisomeri debbano
essere trasferiti dalla tabella II alla tabella III della Convenzione
sulle sostanze psicotrope del 1971;
Considerato che il Delta-9-tetraidrocannabinolo ed il
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol) costituiscono
principi attivi di medicinali utilizzati come adiuvanti nella terapia
del dolore, anche al fine di contenere i dosaggi dei farmaci oppiacei
ed inoltre si sono rivelati efficaci nel trattamento di patologie
neurodegenerative quali la sclerosi multipla;
Considerato che il Nabilone e' un medicinale di sintesi con
struttura chimica derivata dal delta-9-tetraidrocannabinolo e
possiede analoghe proprieta' farmaco-tossicologiche;
Visto che la sostanza psicotropa Mescalina e' stata erroneamente
riportata con la denominazione comune «Messalina» nella tabella I di
cui all'art. 14 del testo unico;
Visto che la sostanza indicata con la denominazione comune
Etilciclidina (denominazione chimica: N-etil-1-fenilcicloesilamina;
altra denominazione: PCE) compresa nella tabella I di cui all'art. 14
del testo unico, risulta essere riportata nella stessa tabella I
anche con la denominazione comune: PCE (etilciclidina); denominazione
chimica: N-etil-1-fenilcicloesilamina; altra denominazione:
cicloesamina;
Visto che la sostanza indicata con la denominazione comune Estere
etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4carbossilico, compresa nella
tabella I di cui all'art. 14 del testo unico risulta essere riportata
nella stessa tabella I anche con la denominazione comune: Petidina
intermedio B; denominazione chimica: Estere etilico dell'acido
4-fenilpiperidin-4-carbossilico; altra denominazione: normeperidina;
norpetidina;
Visto che il Levometorfano ed il Levorfanolo sono sostanze
iscritte nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico e che
esistono due stereoisomeri, il Destrometorfano (stereoisomero del
Levometorfano) ed il Destrorfano (stereoisomero del Levorfanolo) che
non hanno attivita' psicotropa e pertanto sono esclusi dalle tabelle;
Visto che il riferimento all'esclusione dalle tabelle del
Destrometorfano (stereoisomero del Levometorfano) e del Destrorfano
(stereoisomero del Levorfanolo) e' riportato in calce alla tabella
II, sezione A, di cui all'art. 14 del testo unico dove non sono
iscritti ne' il Levometorfano ne' il Levorfanolo;
Considerato che le composizioni medicinali per uso diverso da
quello iniettabile che contengono Destropropossifene in associazione
con altri principi attivi rispondono alle previsioni dell'art. 14,
comma 1, lettera f), numero 1) del testo unico;
Visto che nel testo della seconda nota in testa alla tabella II,
sezione E di cui all'art. 14 del testo unico compare la dicitura «non
superiore all'1», che costituisce un errore formale;
Viste le note in testa alla tabella II, sezione A; alla tabella
II, sezione B; alla tabella II, sezione C; alla tabella II, sezione
D; alla tabella II, sezione E di cui all'art. 14 del testo unico;
Considerato che le disposizioni relative alla prescrizione dei
medicinali iscritti nella tabella II di cui all'art. 14 del testo
unico da parte dei medici e dei veterinari e alla dispensazione da
parte dei farmacisti sono gia' presenti negli articoli 43 e 45 del
testo unico ed in particolare nell'art. 43, commi 1, 2, 3, 4 e 6 non
si fa riferimento al dolore severo in corso di patologia neoplastica
e degenerativa;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del
1° febbraio 2007, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento ed
al completamento delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Sentito il Ministero della solidarieta' sociale, che, con le note
prot. n. 641/G/86/200 in data 21 marzo 2007 e prot. n. 728/G/86/200
in data 29 marzo 2007, ha fornito parere favorevole all'aggiornamento
ed al completamento delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.
1. Nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

=====================================================================
Denominazione comune | Denominazione chimica |Altra denominazione
=====================================================================
Alcaloidi totali | |
dell'oppio | |
---------------------------------------------------------------------
|Beta-idrossimetil - 3 - |
|fentanil |
---------------------------------------------------------------------
|21 - ciclopropil - 7 - |
|alfa-[(S) - 1 - idrossi |
|- 1,2,2 -trimetilpropil]|
|- 6,14 - endo - etan - |
|6,7,8,14 - |
Buprenorfina |tetraidrooripavina |
---------------------------------------------------------------------
Destromoramide | |
intermedio | |
---------------------------------------------------------------------
Dietilamide dell'acido | |
(+) - 1 - metil - | |
lisergico | |
---------------------------------------------------------------------
Morfina metil bromuro ed| |
altri derivati morfinici| |
ad {azoto pentavalente} | |
tra i quali i derivati | |
N-ossimorfinici (quale | |
la N-ossicodeina) | |
                               Art. 2.
1. Nella tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico
sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

=====================================================================
Denominazione comune | Denominazione chimica |Altra denominazione
=====================================================================
|(6aR, 10aR) -6a,7,8,10a |
|- tetraidro-6,6,9 - |
|trimetil - 3 - pentil - |
Delta-9- |6H - dibenzo[b,d] piran |
tetraidrocannabinolo |- 1 - olo |
---------------------------------------------------------------------
Trans- delta- 9- | |
tetraidrocannabinolo | |Dronabinol
---------------------------------------------------------------------
|3 - (1,1- dimetileptil)-|
|6,6a,7,8,10,10a - |
|esaidro - 1 - idrossi - |
|6, 6 - dimetil - 9 H - |
|dibenzo [b,d] piran - 9 |
Nabilone |- one |
                               Art. 3.
1. Nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico la
denominazione comune Messalina, relativa alla sostanza indicata con
la denominazione chimica 3,4,5-trimetossifeniletilamina e con altra
denominazione TMPEA, e' sostituita con la denominazione comune:
Mescalina.
                               Art. 4.
1. Dalla tabella I di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa
la seguente sostanza:

=====================================================================
Denominazione comune| Denominazione chimica |Altra denominazione
=====================================================================
|N-etil - 1 - |
Etilciclidina |fenilcicloesilamina |PCE

2. Dalla tabella I di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa
la seguente sostanza:
=====================================================================
Denominazione comune |Denominazione chimica|Altra denominazione
=====================================================================
Estere etilico dell'acido 4| |
- fenilpiperidin - 4 - | |
carbossilico | |

                               Art. 5.
1. La nota in calce alla tabella II, sezione A di cui all'art. 14
del testo unico «Sono espressamente escluse dalla presente tabella le
sostanze: Destrometorfano e Destrorfano» e' soppressa.
2. Alla tabella I di cui all'art. 14 del testo unico e' aggiunta
la seguente nota in calce: «Sono espressamente escluse dalla presente
tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano».
                               Art. 6.
1. Dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico
e' eliminata l'espressione «Composizioni medicinali per uso diverso
da quello iniettabile che contengono Destropropossifene in
associazione con altri principi attivi».
2. Nella tabella II, sezione E di cui all'art. 14 del testo unico
e' aggiunta la voce «Composizioni medicinali per uso diverso da
quello iniettabile che contengono Destropropossifene in associazione
con altri principi attivi».
                               Art. 7.
1. Nella tabella II, sezione A di cui all'art. 14 del testo
unico, le parole «Ricetta a ricalco» e «I medicinali contrassegnati
con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo
in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali contrassegnati con **
costituiscono l'allegato III-bis del testo unico» e «Il farmacista
allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci
compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con
farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta
autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione
quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E».
2. Nella tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo
unico, le parole «Per le preparazioni galeniche: ricetta da
rinnovarsi volta per volta» sono sostituite dalle seguenti: «Il
farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei
farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione
con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta
da rinnovarsi volta per volta».
3. Nella tabella II, sezione C di cui all'art. 14 del testo
unico, le parole «Ricetta da rinnovarsi volta per volta» sono
soppresse.
4. Nella tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo
unico, le espressioni «Ricetta da rinnovarsi volta per volta» e «Per
i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa
(allegato III-bis): Ricetta a ricalco» sono soppresse.
5. Nella tabella II, sezione E di cui all'art. 14 del testo
unico, la dicitura «Ricetta medica» e' soppressa.
                               Art. 8.
1. Nella tabella II, sezione E di cui all'art. 14 del testo unico
le parole da «Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le
quali...» fino a «procedimenti estrattivi» sono sostituite dalle
seguenti: «Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le
quali in associazione con altri principi attivi o in quantita' totale
per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (F.U.
Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro
sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze,
espresso come base anidra, inferiore all'1% p/p per le composizioni
multidose, o per le composizioni monodose una quantita' non superiore
a 0,010 g per unita' di somministrazione per via orale o a 0,020 g
per unita' di somministrazione per via rettale, e comunque in
quantita' totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g
delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi».
                               Art. 9.
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro della salute: Turco

Terapia del dolore - Nuove facilitazioni per l'accesso ai medicinali
(da www.ministerosalute.it)
Nella G.U. n. 98 del 28 aprile 2007 è stato pubblicato il D.M.  18 aprile 2007 concernente “Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza”.
Gli aspetti più rilevanti di tale provvedimento amministrativo sono:
  1. L’introduzione del Delta-9-tetraidrocannabinolo ed del Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol) nella tabella II, sezione B delle sostanze stupefacenti e psicotrope che rende possibile utilizzare i medicinali derivati dalla cannabis indica nella terapia farmacologica (terapia del dolore, sclerosi multipla) e crea le basi normative per rendere possibile l’immissione nel mercato italiano di tali medicinali. Si ricorda, a tal proposito, che allo stato attuale non ancora sono presenti nel mercato nazionale
    medicinali a base di Delta-9-tetraidrocannabinolo ed del Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol) autorizzati all’immissione in commercio e cioè essi non sono reperibili nelle farmacie aperte al pubblico. I medici che ritengono di dover sottoporre propri pazienti a terapia farmacologica con derivati della cannabis devono richiederne l’importazione dall’estero.
  2. La sostituzione della nota alla tabella II, sezione A che disponeva:“I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)” con la nuova:“I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l’allegato III-bis del testo unico”, elimina i precedenti dubbi interpretativi :
    adesso è chiaro che gli analgesici oppiacei possono essere prescritti per il trattamento del dolore severo indipendentemente dalla sua natura (dolore conseguente a tumori, a traumi, a fratture, ad interventi chirurgici, a coliche, ecc.). 
  3. La soppressione della nota alla tabella II, sezione D che disponeva: “Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco” rende possibile la prescrizione dei medicinali contenenti analgesici oppiacei in associazione con altri principi attivi non stupefacenti (es: composizioni medicinali a base di codeina e paracetamolo) con la ricetta da rinnovarsi volta per volta o con la normale ricetta del SSN anche quando
    impiegati nel trattamento del dolore conseguente a tumori. 
  4. L’introduzione della nota alla tabella II, sezione A “Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E” fornisce ai farmacisti la giusta indicazione sulla tipologia di ricetta necessaria alla preparazione dei medicinali galenici.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Riclassificazione della specialita' medicinale «Co Efferalgan» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004 (GU 3-1-05) , rettificata dalla Determinazione 9 marzo 2005 (GU 19-3-05)
IL DIRETTORE GENERALE
Visti ...omissis...

Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
La specialita' medicinale CO EFFERALGAN (codeina + paracetamolo) e' classificata come segue:
confezione:
16 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 027989033/N (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A» nota 3;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,66 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,39 euro.

Art. 2.
RMR  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica ministeriale a
ricalco:  decreto  del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le
indicazioni rimborsate;
[dove "RMR" deve intendersi sostituito con "RNR" in relazione alle modifiche apportate dal DM 18-4-07]
RNR  medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta
per volta per le indicazioni non rimborsate.

    Roma, 9 marzo 2005
                                       Il direttore generale: Martini

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
N. GFDM/VIII/P/C.1.a.c/16258
Roma, 11 maggio 2007
Oggetto: DM 18 aprile 2007. Aggiornamento e completamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Agli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome Loro sedi
All’AIFA Via della Sierra Nevada 60 00144 Roma
FOFI Via Palestro 75 00185 Roma
FEDERFARMA Via E. Filiberto 190 0185 Roma
... omissis altri destinatari ...
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2007 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2007, concernente “Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” .
Si vuole richiamare l’attenzione sulla nuova disposizione che riguarda le modalità di prescrizione dei medicinali costituiti da farmaci compresi nell’allegato III-bis in associazione con altri farmaci non stupefacenti, che, per la loro composizione quali-quantitativa, sono ricompresi nella tabella II, sezione D.
La soppressione della previsione “Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco” (art. 7, comma 4 del DM 18 febbraio 2007), prevista per i medicinali compresi nella tabella II, sezione D, è conseguente a quanto già stabilito con DM 10 marzo 2006 (G.U. n. 76 del 31 marzo 2006), che ha abrogato il DM 4 aprile 2003 ed in particolare l’art. 3 comma 2 il quale disponeva che la prescrizione dei medicinali costituiti da associazioni di farmaci compresi nell’allegato III-bis con altri principi attivi non stupefacenti, quando destinati al trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, dovesse essere effettuata con la ricetta in triplice copia autocopiante.
Pertanto, i medicinali costituiti da  associazioni di farmaci compresi nell’allegato III-bis con altri principi attivi non stupefacenti che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D del D.P.R. 309/90, possono essere prescritti con la ricetta da rinnovarsi volta per volta, indipendentemente dall’origine del dolore per il quale sono utilizzati.
In relazione alla possibilità di effettuare la prescrizione, con una sola ricetta, di un numero di confezioni dei surriferiti medicinali sufficienti a coprire trenta giorni di terapia in regime di fornitura da parte del SSN, fermo restando eventuali limitazioni previste in sede di autorizzazione all’immissione in commercio, in considerazione dell’art. 9, comma 4 della legge 16 novembre 2001, che dispone “Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore (omissis) è consentitala prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni”, questa Direzione Generale ritiene possibile l’utilizzo della normale ricetta del SSN, in quanto detto articolo non fa riferimento alla ricetta in triplice copia autocopiante, ma alla ricetta in termini generali.
Si rappresenta, peraltro, che la possibilità di prescrivere i medicinali costituiti da associazioni di farmaci compresi nell’allegato III-bis con altri principi attivi non stupefacenti che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D del D.P.R. 309/90 con la ricetta da rinnovarsi volta per volta non esclude la possibilità di poterli prescrivere anche con la ricetta ministeriale in triplice copia autocopiante, specie quando prescritti contestualmente ad altri analgesici oppiacei compresi nella tabella II, sezione A.
Si ricorda, infatti, che i medicinali analgesici oppiacei compresi nell’allegato III-bis e contestualmente nella tabella II, sezione A devono essere prescritti con ricetta ministeriale in triplice copia autocopiante.
È opportuno evidenziare, infine, che la sostituzione della nota in testa alla tabella II, sezione A che riportava “I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)” con la nota che riporta:  “I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l’allegato III-bis del testo unico” elimina i dubbi interpretativi circa il presunto limite di poter utilizzare i medicinali analgesici oppiacei compresi nella tabella II, sezione A solo per il trattamento del dolore di origine neoplastica o degenerativa.
È confermato, quindi, che detti medicinali possono essere usati per la terapia del dolore, indipendentemente dall’origine del dolore stesso.
  IL DIRETTORE GENERALE
 Claudio De Giuli
Prendendo quindi atto delle indicazioni fornite con la nota UCS del 11 maggio 2007, la situazione prescrittiva a carico del SSN del Co-Efferalgan è la seguente:
  • possono essere utilizzate indifferentemente la RMR o la RNR
  • a carico del SSN possono essere prescritte un numero di confezioni sufficienti per una terapia massima di 30 giorni (sia con la RMR che con la RNR, da inserire per la tariffazione insieme alle RMR)
    dove la possibilità di prescrivere per 30 giorni di terapia è subordinata ragionevolmente all'indicazione della posologia (che peraltro non è obbligatoria).
    Sulla stessa RMR può essere prescritto assieme ad un altro medicinale dell'Allegato III-bis (ma ragionevolmente non insieme ad un altro medicinale diverso); se prescritto con RNR sulla ricetta "rosa" a carico del SSN insieme ad un altro medicinale, si presume che debba rientrare nelle regole generali (tra il Coefferalgan e l'altro medicinale 2 pezzi, o tre con esenzione per patologia, perchè sembra logico che verrà tariffato nella fascia di competenza diversa da quella degli stupefacenti).
    La modalità più semplice di prescrivere Coefferalgan (a carico del SSN) sembra quindi quella di utilizzare la normale ricetta SSN per le prescrizioni senza posologia di un numero di confezioni rientrante nella regola generale (1 o 2 confezioni, 3 nel caso di esenzione per patologia), e utilizzare la RMR per le prescrizioni di un numero superiore di confezioni (per la terapia del dolore) giustificato dall'indicazione della posologia.
    Queste ultime considerazioni (in carattere non grassetto) sono del tutto personali e non sono state confermate da indicazioni ufficiali.
  • Non sono stati forniti chiarimenti circa la necessità di indicare la nota 3 sulla RNR a carico del SSN, per cui ufficialmente la prescrizione di Coefferalgan non richiede l'indicazione della nota 3 (come indicato nella nota ministeriale del 13-12-07).
Mi permetto comunque di esprimere alcune considerazioni personali.

1) I medicinali della tab. II-D non appartengono (più) all’allegato II-bis (che invece è “costituito” dai soli medicinali con asterisco indicati nella tab II-A, quindi con esclusione di quelli della tab II-D e II-F), pertanto per questi medicinali non dovrebbe (più) essere prevista la possibilità di utilizzare la RMR.
L’uso della RMR, se non in via temporanea e provvisoria per l’adeguamento alla nuova normativa da parte dei medici, dovrebbe essere considerato per il Coefferalgan allo stesso modo che se avvenisse per qualsiasi altro medicinale (non di tab II-A) ad esempio Novalgina o Contramal: come un uso improprio del ricettario RMR, presumibilmente (e questo, si !, sarebbe da chiarire in modo esplicito da parte del Ministero) non valido per il rimborso a carico del SSN.

2) I medicinali di tab II-D non facendo (più) parte dell’allegato III-bis “devono”, e non “possono”, essere prescritti con RNR.

3) I farmaci oppiacei cui si riferiva la Legge 405/01, art. 9, sono esclusivamente quelli dell’Allegato III-bis già delle tabelle I-III (vedi il testo che nella nota UCS è "omissis"), cui corrispondono ora esclusivamente quelli di tab II sezione A, quindi ritengo inesatta l'affermazione che la norma "non fa riferimento alla ricetta in triplice copia autocopiante, ma alla ricetta in termini generali".

Sgombrando la mente da concetti (pre-concetti) relativi alla applicazione di norme che ormai sono cambiate, il contenuto testuale della nuova norma ci indica che i medicinali di tab II-D non fanno parte dell’allegato III-bis, e quindi dovrebbero essere prescritti esclusivamente con RNR e ricondotti, anche per quanto riguarda la rimborsabilità, alle regole di tutti i medicinali diversi da quelli di tab II-A (prescrizione di 2 pezzi o tre pezzi massimo in caso di esenzione per patologia), se non altro per non complicare ulteriormente la vita al farmacista che lavora al banco.

Infine, nulla è chiarito nella nota UCS per il Coefferalgan riguardo alla nota 3.
La necessità di individuare i casi in cui è rimborsabile ed una lettura attenta del “combinato disposto” del provvedimento di riclassificazione (Det. Aifa del 23-12-04 e rettifica del 9-3-05 in relazione alle modifiche apportate dal DM 18-4-07, vedi sopra), dovrebbero portare a considerare obbligatoria l’indicazione della nota 3 (semplicemente la stessa del Contramal) per la rimborsabilità della ricetta da parte del SSN.
Questa interpretazione personale comunque non è stata recepita dagli organi ufficiali per cui allo stato attuale la prescrizione di Coefferalgan non è vincolata dall'indicazione di alcuna nota AIFA (come indicato nella nota ministeriale del 13-12-07).

Giancarlo Fogliani
farfog