MINISTERO DELLA SALUTE
DM 16 Gennaio 2004 (GU del 20-02-2004)
Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002,
recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

        Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
        Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;
        Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;
        Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche introdotte con i decreti ministeriali 30 dicembre 2002 e 10 luglio 2003;
        Visti in particolare i criteri e le modalità per la revisione periodica della predetta lista di cui all'allegato 1 al già citato decreto ministeriale 15 ottobre 2002;
        Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati e suo documento esplicativo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2004 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA);
        Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 17 dicembre 2003;
        Considerata la necessità di armonizzare, entro il termine del 1 gennaio 2004, la lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, contenuta nell'allegato II del decreto ministeriale 15 ottobre 2002 e successive modifiche, alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:
Articolo 1.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, il decreto 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche, è così modificato: nell'allegato II - la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, è così sostituita:
stimolanti (proibiti in gara);
narcotici (proibiti in gara);
agenti anabolizzanti (proibiti in gara e fuori gara);
diuretici (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 3);
ormoni peptidici (proibiti in gara e fuori gara);
alcool (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 1);
cannabinoidi (proibiti in gara);
beta-2agonisti (proibiti in gara; il clenbuterolo e il salbutamolo in concentrazioni nelle urine maggiori di 1000 ng/ml sono proibiti anche fuori gara);
agenti con attività antiestrogenica (proibiti in gara e fuori gara);
agenti mascheranti (proibiti in gara e fuori gara);
corticosteroidi (proibiti in gara);
betabloccanti (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 2).
Nella Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali, Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate è eliminata la classe degli Anestetici locali e i relativi principi attivi e specialità medicinali.
        Sono, altresì, eliminati i seguenti principi attivi e le relative specialità medicinali:
caffeina;
pseudoefedrina;
fenilefrina;
fenilpropanolamina;
pipradrolo.
Nella classe degli stimolanti: la caffeina, la fenilefrina, la fenipropanolamina, il pipradolo, la pseudoefredina e la sinefrina sono inserite nel Programma di monitoraggio 2004.
        Nella classe dei narcotici il rapporto morfina/codeina è inserito nel Programma di monitoraggio 2004.
I risultati del programma di monitoraggio saranno comunicati all'Agenzia Mondiale Antidoping.
        Nella Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali, Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate sono inseriti i seguenti principi attivi:
adrafinil;
amphetaminil;
benzphetamine;
dimethylamphetamine;
etilamphetamine;
furfenorex;
methamphetamine;
methylamphetamine;
methylenedioxyamphetamine;
modafinil;
parahydroxyamphetamine;
androstadienone;
boldione;
delta1-androstene-3,17-dione;
drostanediol;
4-hydroxytestosterone;
4-hydroxy-19-nortestosterone;
mestanolone;
oxabolone;
quinbolone;
stenbolone;
1-testosterone (delta1-dihydro-testosterone);
zeranol;
chlorothiazide.
Le specialità relative ai principi attivi, indicati nel precedente capoverso, saranno inserite nelle Sezioni 3 e 4 con successivo decreto.

Articolo 2.

1. L'alcool (etanolo) è vietato soltanto in competizione e con i limiti riportati nelle specialità sportive disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, affiliata alla Federazione Internazionale di cui al successivo elenco.
Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.
Aeronautica (FAI) (0.20 g/L).
Automobile (FIA).
Biliardo (WCBS).
Bocce (CMSB) (0.50 /L).
Calcio (FIFA).
Ginnastica (FIG) (0.10 g/L).
Karate (WKF) (0.40 g/L).
Lotta (FILA).
Motociclismo (FIM).
Pentathlon Moderno (UIPM) (0.10 g/L) per la disciplina del pentathlon moderno.
Sport su rotelle (FIRS) (0.02 g/L).
Ski (FIS).
Tiro con l'Arco (FITA) (0.10 g/L).
Triathlon (ITU) (0.40 g/L).
2. I betabloccanti, tranne se non sia specificato diversamente, sono vietati soltanto in competizione nelle specialità sportive disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, affiliata alla Federazione Internazionale, di cui al successivo elenco.
Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.
Aeronautica (FAI).
Automobile (FIA).
Biliardo (WCBS).
BOB (FIBT).
Bocce (CMSB).
Bridge (FMB).
Curling (WCF).
Scacchi (FIDE).
Calcio (FIFA).
Ginnastica (FIG).
Lotta (FILA).
Motociclismo (FIM).
Nuoto (FINA) per le discipline dei tuffi e nuoto sincronizzato.
Pentatlon Moderno (UIPM) per le discipline del pentatlon moderno.
Birilli (FIQ).
SKI (FIS) per le discipline di salto e snowboard stile libero.
Tiro (ISSF) vietati anche fuori competizione.
Tiro con l'arco (FITA) vietati anche fuori competizione.
Vela (ISAF) solamente il Timoniere.
3. diuretici sono proibiti in gara e fuori gara in tutti gli sport come agenti mascheranti.
Nelle seguenti specialità sportive, disciplinate dalla Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI ed affiliata alla Federazione Internazionale, di cui al successivo elenco, che prevedono una classificazione in base al peso e negli sport nei quali la perdita di peso può migliorare la prestazione, non è consentito alcun uso terapeutico.
Nel caso si tratti solo di una o più specialità, tra quelle disciplinate dalla Federazione, queste sono indicate in maniera specifica.
Canottaggio (FISA) per le specialità dei pesi leggeri.
Body building (IFBB).
BOX (AIBA).
Sollevamenti pesi (IWE).
Judo (IJF).
Karate (WKF).
Lotta (FILA).
Powerlifting (IPF).
Ski (FIS) per la disciplina del salto con gli ski.
Taekwondo (WTF).
Wushu (IWUF).
Articolo 3.
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2004.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 92.
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