Imposta sulle pubblicità e le insegne della farmacia.
Qui nel seguito si riportano, a titolo di promemoria per il farmacista ed eventualmente per l'impiegato comunale addetto, gli estremi normativi a cui rifarsi per quanto riguarda l'imposta delle pubblicità e insegne della farmacia.
In particolare nel Lazio, con riferimento alla legge regionale Turni e Ferie, la croce luminosa obbligatoria per le farmacie, in quanto perlappunto obbligatoria, è esente dal pagamento dell'imposta fino alla superficie di mezzo metro quadrato di superficie.
L'insegna della farmacia, con l'esclusione della croce luminosa obbligatoria, in quanto cotraddistingue la sede in cui si svolge l'attività, è esente a sua volta dall'imposta se non supera la superficie di 5 metri quadrati, ma paga per intero l'imposta se supera tale misura.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo della superficie delle insegne, si riportano le modalità stabilite per legge.
L'imposta deve essere versata entro il 30 aprile.
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507.
(GU SO 9-12-1993)
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.Articolo 7
Modalità di applicazione dell'imposta1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.Articolo 17
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
Esenzioni dall'imposta1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2002, n, 26
(SO n. 5, al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20-8-2002)
Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblicoArticolo 9 (Obblighi specifici)
1. Ciascuna farmacia deve esporre al pubblico, in maniera e posizione facilmente visibile dall'esterno, anche di notte, un apposito cartello indicante il turno di servizio e 1'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, nonché le farmacie viciniori di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa.
2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa.
3. è fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare il camice bianco e di portare sullo stesso, in modo visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI).
4. II personale non laureato in servizio nella farmacia deve indossare un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.
5. Gli studenti in farmacia e i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, durante il tirocinio nelle farmacie, sono tenuti ad indossare il camice bianco.
LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (GU SO del 29-12-2001)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).Articolo 10
Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n.13 (GU del 25-2-2002)
...omissis...
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente";
...omissis...
Convertito in LEGGE con legge 24 aprile 2002, n. 75 (GU del 26-4-2002)
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.Questa norma è stata adottata dal Comune di Roma con Delibera di Giunta n. 235 del 2-5-2002.
...omissis...