dal     Regio Decreto del  27 luglio 1934, n. 1265 (TULS).
E’ approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate ...

... omissis ...

Articolo 122

La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della stessa Legge.

Articolo 123

Il titolare della farmacia deve curare:
a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale;
b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;
c) che sia conservata copia di tutte le ricette (1) e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 400.000 (2).
Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'articolo 443 del codice penale.
Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera e).

(1) Questa disposizione non è più in vigore in seguito alla disposizione dell'art. 87 della Legge 388/2000, che modifica l'art. 38 del RD 30 settembre 1938, n. 1706.
(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della stessa Legge.

Articolo 124

Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale.
A questa sono allegati:
a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;
b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali (1). 
(1) Articolo così sostituito dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528.

Articolo 125 (1)

Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti.
E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.
La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.
Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta.
E' vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.
Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel terzo comma.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti.
Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 400.000 (2) e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale il prefetto (3) può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113. 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, legge 1º maggio 1941, n. 422 e poi modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990.
(2) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.
(3) Ora, uffici del Servizio sanitario nazionale.

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Articolo 146
Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1).
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000 (1). 
(1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 147

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione.
In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (1).
A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi. 
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della stessa legge.

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Articolo 167 (1)
E' data facoltà al Ministro per l'interno (2), sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.
E' data altresì facoltà al Ministro per l'interno (2), sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela.
Il Ministro per l'interno (2), sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.
I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista (3). 
(1) Questo articolo ha cessato di avere applicazione per i medicinali ad uso umano per disposizione dell'art. 26 del DLgs 29 maggio 1991, n. 178.
(2) Ministro della salute.
(3) Articolo così sostituito dalla legge 7 novembre 1962, n. 1528.

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Articolo 171
Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1) (2).
(Omissis) (3).
Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta (2).
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia (4). 
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Comma così modificato dall'art. 16, DLgs 30 dicembre 1992, n. 541.
(3) Comma soppresso dall'art. 16, DLgs 30 dicembre 1992, n. 541.
(4) Vedi anche l'art. 26, DLgs 29 maggio 1991, n. 178.

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