Assistenza farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale 
dal 1 gennaio 2009 nella Regione Lazio. 
(Misure di ripiano della spesa sanitaria)

I ticket per categorie di medicinali e di pazienti.
pazienti senza esenzione
pazienti con esenzione per patologia
Invalidità, reddito
e altre condizioni
invalidi di  guerra
Ricetta di medicinale del sistema del rimborso di riferimento, spedita col medicinale a prezzo più basso  (prezzo di riferimento)
nessun ticket
Medicinale del sistema del rimborso di riferimento con prezzo più alto di quello di riferimento
La differenza col prezzo di riferimento
nessun ticket
Medicinali della categoria omogenea (per il trattamento dell'ulcera peptica) "inibitori di pompa protonica" La differenza col prezzo massimo di rimborso
(se il medico non ha specificato uno dei casi previsti per l'esenzione).
Per non pagare alcun ticket è sufficiente comunque farsi prescrivere un medicinale della stessa categoria con prezzo uguale o inferiore a quello di rimborso (lansoprazolo e omeprazolo).
nessun ticket
Medicinali "stupefacenti", ossigeno, insulina
nessun ticket
TUTTI GLI ALTRI MEDICINALI (senza equivalenti)
4 € per ogni confezione di prezzo superiore a 5 €

2,5 € per ogni confezione di prezzo uguale o inferiore a 5 €
(antibiotici iniettabili e flebo 1€ a pezzo)
2 € per ogni confezione di prezzo superiore a 5 €
1 € per ogni confezione di prezzo uguale o inferiore a 5 € e per antibiotici iniettabili e flebo
nessun ticket nessun ticket
pazienti senza esenzione pazienti con esenzione per patologia Invalidità, reddito
e altre condizioni
invalidi di  guerra

Medicinali del sistema del rimborso di riferimento: sono quelli di cui esiste il corrispondente medicinale (=equivalente), a base dello stesso principio attivo di cui è scaduto il brevetto, secondo le direttive regionali.
Il paziente può scegliere, per non pagare il ticket e far risparmiare il servizio sanitario, di sostituire il farmaco prescritto, se non ha il prezzo più basso, con l'equivalente di prezzo più basso, indicato dalle apposite direttive regionali.
Se il paziente rifiuta la sostituzione (o il medico indica sulla ricetta che non può essere sostituito), il paziente deve pagare la differenza tra il prezzo del medicinale e il prezzo di riferimento.

Medicinali della categoria omogenea "inibitori di pompa protonica": in relazione all'effetto clinico/terapeutico praticamente equivalente, la Regione rimborsa soltanto il prezzo del medicinale più economico, a base di lansoprazolo.
Il medico può prescrivere un medicinale diverso dal lansoprazolo senza che il paziente debba pagare la differenza col prezzo di rimborso per categoria solo in caso di allergia o intolleraza o inefficacia del lansoprazolo, o in caso di concomitante trattamento con farmaci che potrebbero dare interazione farmacologica, oppure in caso di prosecuzione di terapia già iniziata con altro medicinale.


Cosa può prescrivere il medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale:
A tutti i pazienti:
# Una confezione per ricetta di medicinali a base di statine (per la cura della ipercolesterolemia)
# Due pezzi (uguali o diversi, di medicinali mutuabili) 
oppure 
# sei pezzi di antibiotici iniettabili monodose e preparati per uso esclusivo fleboclisi
oppure 
# analgesici oppioidi: più confezioni, per la terapia (massima) di 30 giorni.

Ai pazienti con esenzione per patologia, invece che i due pezzi del primo punto possono essere prescritti:
# Tre pezzi (per la terapia massima di 60 giorni, di uno o due medicinali mutuabili, esclusi medicinali a base di statine, massimo 1 pezzo a ricetta, e medicinali distribuiti per conto della Regione DPC massimo 2 pezzi a ricetta)

Ai Titolari di pensione di guerra vitalizia (invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria compresa) possono essere anche prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale  i medicinali non mutuabili (con apposita annotazione da parte del medico). 

Categorie di pazienti esenti:
Pazienti con esenzione per  patologia (malattie croniche, invalidanti o rare)

Hanno diritto alla stessa esenzione anche i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (Legge 210/92).
Possono godere della prescrizione di 3 pezzi a ricetta e la quota fissa di compartecipazione per i medicinali senza equivalenti è ridotta a 2€ (medicinali di prezzo superiore a 5€) oppure 1€ (medicinali di prezzo uguale o inferiore a 5€).

Altre esenzioni di invalidità, reddito ed altre condizioni, valide per l'assistenza farmaceutica
Invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio;
Esenti per reddito
L'esenzione per reddito può essere autocertificata in farmacia, vedi tabella esplicativa.
Queste esenzioni danno diritto a non pagare 
a quota fissa di compartecipazione per i medicinali senza equivalenti.
Titolari di pensione di guerra vitalizia

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e i deportati dai campi di sterminio sono assimilati agli invalidi di guerra.
Sono esentati da tutti i ticket.

Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2008.
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dr Giancarlo Fogliani farfog